TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-05-20, n. 202400158

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-05-20, n. 202400158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400158
Data del deposito : 20 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2024

N. 00158/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00161/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 161 del 2023, proposto da Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G D R, G L e C S, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

il Consorzio Sviluppo Industriale Campobasso-Bojano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P R, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso n. 405/15, emesso nel procedimento monitorio di cui al R.G. n. 2461/15.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Sviluppo Industriale Campobasso-Bojano;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 il dott. F G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con atto notarile del 21 novembre 2013 Enel Energia S.p.A. (d’ora in avanti “Enel”) cedeva a Banca Sistema S.p.A. (d’ora in poi “Banca Sistema”) i crediti da essa vantati nei confronti del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso-Bojano (d’ora in avanti, il “Consorzio”) e “ dovuti a fronte di somministrazione di energia elettrica e/o gas in favore dello stesso debitore ” (1° cessione).



2. A seguito del ritardo nell’adempimento da parte dell’Amministrazione debitrice, Banca Sistema otteneva dal Tribunale di Campobasso il decreto ingiuntivo n. 405 del 20 luglio 2015 (reso nel R.G. 2461/2015), in forza del quale si ingiungeva al Consorzio di provvedere all’immediato pagamento a favore del creditore ricorrente della somma di:

i) € 998.810,79, a titolo di capitale, oltre agli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi dalla diffida del 26 marzo 2014 sino al saldo effettivo;

ii) € 194.004,16 a titolo di interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze sino alla lettera di diffida di pagamento del 26 marzo 2014 relativamente al credito originariamente esistente;

iii) € 77,20 a titolo di spese notarili sostenute per la presente procedura monitoria, oltre al pagamento dei compensi liquidati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/14 pari ad euro 5.000,00 per compenso ed euro 870,00 per spese vive, oltre IVA e CPA e spese generali al 15% ed oltre alle successive occorrende.



3. Il decreto veniva munito della provvisoria esecutorietà, limitatamente, però, al minor importo di euro 300.000,00, e conseguentemente veniva notificato da Banca Sistema, in quel momento ancora titolare del complessivo credito, al Consorzio debitore, in data 31 luglio 2015, ai fini della decorrenza del termine di eventuale opposizione di cui all’art. 641 del c.p.c..



4. Non essendo stata interposta alcuna opposizione nel termine di legge il decreto ingiuntivo acquistava definitività, e, dunque, piena esecutività con riguardo alla completa somma riconosciuta dal Tribunale (pari a euro 998 mila per la sola sorte capitale, oltre a interessi), ai sensi dell’art. 647 del c.p.c..



5. Sicché il 24 aprile 2016 Banca Sistema otteneva il rilascio dell’attestazione di esecutività da parte del Tribunale di Campobasso ai fini delle conseguenti iniziative di recupero del credito.



6. Sennonché, nello stesso periodo Banca Sistema concludeva un contratto di cessione con la Atlantis S.p.V. s.r.l., mediante atto notarile con decorrenza giuridica al 30 giugno 2016, il cui oggetto comprendeva anche il credito discendente dal decreto ingiuntivo n. 405/2015 (2° cessione).



7. Nonostante detta cessione, munita dell’indicata decorrenza giuridica, il 1° luglio 2016 Banca Sistema procedeva a una nuova notifica del suddetto decreto ingiuntivo al Consorzio, stavolta unitamente al ricorso monitorio e all’attestazione di esecutività del titolo, per mezzo dell’ufficiale giudiziario (UNEP): questo in un momento in cui essa non risultava però più titolare di siffatto credito.



8. Banca Sistema agiva tuttavia ugualmente in executivis nei confronti del Consorzio, provvedendo alla notifica il 31 ottobre 2017 di un atto di precetto e alla conseguente introduzione del procedimento di espropriazione immobiliare dinanzi il Tribunale di Campobasso di cui al R.G.E. n. 8/2018 (nello specifico, procedendo alla trascrizione del pignoramento dei beni immobili di piena proprietà del Consorzio siti nei comuni di Campochiaro e San Polo Matese).



9. L’Amministrazione reagiva però al suddetto procedimento con ricorso in opposizione all’esecuzione ex art 615 del c.p.c., conclusosi con la sentenza n. 634 del 18 ottobre 2022 con la quale il Tribunale dichiarava l’inefficacia del pignoramento immobiliare per difetto della legittimazione attiva della Banca per via della predetta 2° cessione.

10. Nel frattempo, Banca Sistema promuoveva anche un ricorso per l’ottemperanza dello stesso titolo avanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale per vedere soddisfatte le proprie pretese creditorie, giudizio che si estingueva con sentenza n. 439 del 21 novembre 2022 che prendeva atto della sua successiva rinunzia.

11. In seguito, con il nuovo ricorso per ottemperanza in epigrafe, notificato il 30 maggio 2023, Banca Sistema adiva nuovamente questo Tribunale.

Essa allegava che l’Atlantis SPV, che nelle more aveva cambiato la denominazione sociale in BS IVA SPV S.r.l. (d’ora in avanti “BS”), aveva ceduto a sua volta nuovamente il credito in questione a Banca Sistema per mezzo di un contratto di cessione, denominato di “riacquisto”, del 28 aprile 2020 (3° cessione);
e che a tanto era seguita la pubblicazione dell’avviso della nuova cessione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2020 ai sensi e per gli effetti dell’art. 58, comma 2 del D.lgs. n. 385/1993 (cd. T.U.B.).

12. Con il presente nuovo ricorso Banca Sistema domandava dunque a questo Tribunale di voler:

- ordinare al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso-Bojano l’ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano ( rectius , Campobasso) n. 405/15, prescrivendo le relative modalità, e disponendo quindi il pagamento di euro 952.222,54 per capitale ed euro 830.966,96 per interessi maturati dalla scadenza delle fatture al 30 maggio 2023, oltre agli interessi di mora maturandi sino all’effettivo pagamento e le spese legali comprensive delle tasse di registro, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della ricorrente derivanti dalla disposizione di cui all’art. 78 del D.L. n. 112/2008 e successivi decreti di attuazione;

- fissare la somma di denaro dovuta dal Consorzio per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;

- nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, affinché provveda in via sostitutiva.

13. Si costituiva in giudizio il Consorzio intimato, il quale, con articolata memoria difensiva, contestava l’ammissibilità della presente azione di ottemperanza per molteplici profili.

In primo luogo, il Consorzio eccepiva l’inammissibilità dell’azione per la carenza di legittimazione attiva di Banca Sistema. La ricorrente, invero, con la documentazione prodotta agli atti del giudizio non avrebbe dimostrato la propria titolarità del credito riconosciuto dal decreto ingiuntivo, pur affermando l’intervenuta cessione con la BS con il cosiddetto atto di “riacquisto” del 28 aprile 2020 (un difetto di titolarità veniva peraltro eccepito anche in rapporto alla 1° cessione, quella intervenuta tra Banca Sistema ed Enel nel 2015, atteso che anche in relazione a tale vicenda la ricorrente non avrebbe dato prova del proprio acquisto).

In secondo luogo, il Consorzio opponeva l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza sul rilievo che il decreto ingiuntivo azionato sarebbe stato inefficace per decorso del termine di cui all’art. 644 del c.p.c..

Il resistente, inoltre, deduceva l’inammissibilità dell’azione in ragione della mancata decorrenza del termine di 120 giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Veniva infine eccepita la prescrizione dei crediti originariamente ceduti da Enel, e contestati i conteggi effettuati da Banca Sistema degli interessi, dell’IVA e delle spese legali.

14. A tali difese seguiva un duplice rinvio della trattazione della causa, motivato anche dalla segnalazione, da parte del Tribunale, dell’esigenza tecnica che la ricorrente controdeducesse alla nutrita serie di eccezioni sollevate nella memoria avversaria.

A tanto faceva seguito lo scritto di replica del 21 marzo 2024 da parte della Banca, la quale insisteva sulla ammissibilità e la fondatezza del proprio ricorso.

15. Giunta la camera di consiglio del 10 aprile 2024, all’esito della discussione tra le parti il Collegio tratteneva la causa in decisione.

16. Ad avviso del Collegio il ricorso è inammissibile per difetto della legittimazione attiva in capo alla ricorrente.

Banca Sistema, in ragione di quanto verrà esposto, non ha difatti fornito la prova della propria titolarità del diritto di credito azionato con la presente azione, quello oggetto del decreto ingiuntivo n. 405/2015 del Tribunale di Campobasso, pur avendo dichiarato di esserne tornata titolare in forza del contratto di riacquisto con la BS del 28 aprile 2020.

17. E’ preliminarmente opportuno ricordare come il Consorzio resistente, nella propria memoria difensiva del 4 gennaio 2024, avesse illustrato approfonditamente il fondamento della propria eccezione di inammissibilità dell’azione avversaria basata sul suddetto difetto di legittimazione attiva della medesima.

La resistente allegava che Banca Sistema, con la documentazione prodotta agli atti del giudizio, pur esponendo di avere riacquistato il credito oggetto di causa dalla BS con atto di cessione del 28 aprile 2020, non avesse in realtà dimostrato la propria attuale titolarità del credito.

Nello specifico, il contratto di riacquisto prodotto in allegato al ricorso (al n. 6) risultava difatti sprovvisto di sottoscrizione dei soggetti provvisti del potere di firma.

Né poteva soccorrere, ai fini probatori, l’avviso di avvenuta cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2020. Sulla scorta degli insegnamenti della Suprema Corte, un simile avviso non costituiva di per sé prova della cessione: sicché, se l’esistenza di quest'ultima fosse stata specificamente contestata dal debitore ceduto, la Banca (in tesi) cessionaria avrebbe dovuto quindi fornirne adeguata dimostrazione: contesto nel quale la predetta pubblicazione avrebbe potuto al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale mero indizio (arg. ex . Cass. civ., sez. III, ord. 22 giugno 2023, n. 17944).

18. Ebbene, dette argomentazioni, non adeguatamente contrastate ex adverso , colgono nel segno.

19. Il Collegio osserva che la ricorrente, al fine di corroborare la propria vantata titolarità del diritto creditorio azionato, ha prodotto in allegato al ricorso, per un verso, un testo di contratto di riacquisto con la BS del 28 aprile 2020 sprovvisto, tuttavia, della sottoscrizione dei soggetti muniti del potere di firma (All. 6 al ricorso), e, per altro verso, l’avviso di avvenuta cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2020.

Siffatta allegazione documentale è rimasta immutata anche dinanzi alla puntuale contestazione avversaria vertente sul difetto di prova della titolarità attorea del credito azionato, eccezione formulata dal Consorzio resistente sin dalla sua memoria difensiva del 4 gennaio 2024.

Difatti, in occasione della memoria per il merito del 21 marzo 2024, la ricorrente non ha contestato direttamente il rilievo della mancanza di sottoscrizione dell’atto prodotto, limitandosi ad affermare – peraltro apoditticamente – che “ Se quindi controparte ammette e non contesta la cessione del credito a favore di Atlantis SPV nel 2016, non sembra poter contestare il riacquisto del credito da parte di Banca Sistema che richiama il medesimo avviso pubblicato sulla G.U. del 28 luglio 2016 ” (pag. 4 della memoria).

I predetti due elementi documentali sono, dunque, i soli sottoposti al vaglio del Collegio, da Banca Sistema, per suffragare l’assunto della propria titolarità del diritto di credito per cui è causa.

20. Tanto premesso, e come bene osservato dalla resistente, tali elementi risultano evidentemente inidonei a sorreggere la legittimatio ad causam di Banca Sistema, in quanto non sono atti a provare l’attuale titolarità in capo alla stessa del credito sotteso al D.I. n. 405/2015.

20.1. Da un lato, la “bozza” del contratto di riacquisto con la BS (succeduta ad Atlantis) di cui all’allegato n. 6 del ricorso si manifesta priva di sottoscrizione dei soggetti titolari del relativo potere di firma, e, quindi, incapace di dimostrare l’esistenza del contratto di riacquisto in questione.

20.2. Dall’altro, l’avviso di avvenuta cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2020, adottato in forza dell’art. 58, comma 2 del T.U.B., è anche esso incapace ex se di provare l’esistenza della cessione del credito in discussione.

Sul punto, il Collegio intende difatti prestare adesione al consolidato principio di diritto - elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione in rapporto a controversie aventi a oggetto le peculiari cessioni di credito di “massa” riguardanti le banche e gli intermediari finanziari di cui all’art. 58, comma 2 del T.U.B. - secondo il quale, “ in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente ” (cfr. Cass. Civile, sent. 6 febbraio 2024 n. 3405)

Questo principio di diritto è stato enunciato dalla Suprema Corte avendo come riferimento il rapporto tra la norma generale sulla cessione dei crediti di cui all’art. 1264 del Codice Civile e l’art. 58, comma 2 del T.U.B..

La stessa Corte, in altra significativa pronunzia espressiva del medesimo indirizzo, ha insegnato quanto segue: “ la norma dell'art. 58, comma 2 TUB stabilisce che la "banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (…) Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, nè alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto;
non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (per la constatazione dell'estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v., di recente, la già citata Cass. n. 22548/2018)”
(cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. 28 febbraio 2020, n. 5617).

D'altro canto, ha continuato la Corte nella stessa occasione, “la disposizione dell'art. 58, comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la "notizia" di un'avvenuta "cessione". La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione - l'enunciazione di un "fatto" estremamente ridotto, di mera sintesi. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua "minima" struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, nè tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cass. Civ., sez. I, n. 5617/2020 cit .).

In altri termini, quindi, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dall’art. 58, comma 2 del T.U.B., “ tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio ” (Cass. civ., sez. III, ord. 22 giugno 2023, n. 17944).

21. Ebbene, l’applicazione al caso di specie delle indicazioni ermeneutiche appena esposte non lascia dubbi sul punto che l’avviso di avvenuta cessione di cui all’art. 58, comma 2 del T.U.B. del 27 giugno 2020 sia di per sé solo inidoneo a provare l’esistenza del contratto di (3°) cessione del 28 aprile 2020 tra la ricorrente e la BS.

Come emerge dagli atti di causa, l’avviso di avvenuta cessione è stato proposto per la pubblicazione da Banca Sistema, presunta cessionaria in forza dell’atto di cessione, sicché non si pongono dubbi in ordine alla piena applicabilità al caso di specie del citato principio di diritto sul valore meramente indiziario della pubblicazione ai fini dell’esistenza del contratto di cessione.

E, come già detto, nessuna valenza può in proposito assegnarsi, a tal fine, nemmeno alla bozza contrattuale prodotta dalla ricorrente, siccome non sottoscritta.

Il Collegio deve pertanto pervenire alla conclusione che Banca Sistema non abbia fornito in giudizio elementi sufficienti a dimostrare la propria attuale titolarità del diritto di credito riconosciuto dal D.I. n. 405/2015 del Tribunale di Campobasso, con la conseguente inammissibilità della presente azione di ottemperanza per carenza di legittimazione attiva.

22. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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