TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2023-11-20, n. 202306394
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2023
N. 06394/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01588/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1588 del 2019, proposto da
C D P, in proprio e n.q. di erede di G D P, rappresentato e difeso dall'avvocato L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Pietro Castellino n. 10;
contro
I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Nuova Poggioreale, presso gli uffici dell’Avvocatura INAIL;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento inviato dall'INAIL nel mese di dicembre 2018 recante la comunicazione della vendita dell'unita immobiliare in locazione al ricorrente per il prezzo indicato nella lettera stessa e con invito ad esercitare il diritto di opzione entro il termine di 120 giorni a pena di decadenza dall'acquisto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa V L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso introduttivo D P Gennaro ha adito l’intestato Tribunale al fine di conseguire l’annullamento della nota con la quale l'Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) gli ha comunicato l’offerta di acquisto dell’unità immobiliare sita in Napoli alla via Giotto n. 70 di cui il ricorrente è conduttore, con contestuale invito ad esercitare il diritto di opzione.
- A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 43 bis della l. n. 14/2009, sostenendo che il prezzo di vendita (euro 175.000,00)