TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-05-05, n. 201600801

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-05-05, n. 201600801
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201600801
Data del deposito : 5 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00681/2015 REG.RIC.

N. 00801/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00681/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 681 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Castelfiorentino, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza G. Vieusseux, n. 9;

contro

Poste Italiane S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati L R, A S e M F, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale di Poste Italiane in Firenze, piazza dei Davanzati, n. 4;
Poste Italiane Filiale di Firenze;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

per l'annullamento

del provvedimento datato 4.2.2015 (pervenuto il successivo giorno 5, protocollato sub 1783) con il quale Poste Italiane S.p.A., "al fine di adeguare l'offerta all'effettiva domanda dei servizi postali nel territorio comunale" preannunciava che "con decorrenza 13/4/2015 si procederà alla chiusura dell'ufficio postale di Castelnuovo d'Elsa sito in Via Roma 48";
nonche' di tutti gli atti connessi;
e per l’annullamento, chiesto con motivi aggiunti depositati in data 29 luglio 2015,

del provvedimento datato 2.7.2015, con il quale Poste Italiane S.p.A. comunicava la chiusura dell'ufficio postale, e degli atti connessi;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A., del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con nota del 4 febbraio 2015, Poste Italiane s.p.a. ha comunicato al Comune di Castelfiorentino la chiusura, decorrente dal 13.4.2015, dell’ufficio postale di via Roma, deducendo la necessità "di adeguare l'offerta all'effettiva domanda dei servizi postali nel territorio comunale".

Avverso tale atto insorge il Comune ricorrente, deducendo:

1. Violazione dell’art. 2 del d.m. 7.10.2008;
violazione di legge con riferimento all’art. 3 d.lgs. n. 261/1999, all’art. 17 della l. n. 412/1991 e all’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 58/2011;
violazione della delibera n. 342/14/CONS dell’AGCOM e dell’art. 2 del Contratto di programma;
eccesso di potere.

2. Violazione degli artt. 5 e 6 della delibera n. 342/14/CONS dell’AGCOM, dell’art. 1 della delibera n. 385/13/CONS dell’AGCOM e dell’art. 2, comma 8, del contratto di programma.

3. Eccesso di potere per insussistenza di presupposti, carenza assoluta di motivazione o, in subordine, motivazione apparente, perplessità, illogicità.

4. Violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 261/1999 anche in relazione alla delibera n. 342/14/CONS;
eccesso di potere e illogicità.

Poste Italiane S.p.A. si è costituita in giudizio per contestare la fondatezza del gravame.

Nella camera di consiglio del 20 maggio 2015 il Comune ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, preso atto della nota in data 27 aprile 2015 con la quale Poste Italiane aveva reso noto di aver “avviato un più ampio processo di dialogo con le Istituzioni Locali per l’analisi di dettaglio dei territori in relazione agli interventi di attuazione del Piano”, conseguendone che “a valle di questo confronto Azienda-Istituzioni Locali durante il quale sarà approfondito il tema della presenza territoriale di Poste Italiane, verrà concretamente avviato… il Piano di razionalizzazione di efficientamento”.

Successivamente è pervenuta al Comune la nota del 2 luglio 2015, con cui la società resistente, facendo riferimento alla precedente comunicazione oggetto dell’atto introduttivo del giudizio, ha preannunciato, con decorrenza dal 7 settembre 2015, la chiusura dell'ufficio postale, in asserita ottemperanza all’art. 2, comma 6, del vigente contratto di programma 2009-2011.

L’atto in questione è stato impugnato con i motivi aggiunti depositati in giudizio il 29 luglio 2015, ove si deduce:

1. Violazione dell’art. 6 della delibera n. 342/14/CONS dell’AGCOM e dell’art. 2 del contratto di programma;
eccesso di potere;
sviamento di potere e/o della causa tipica;
contraddittorietà con precedenti manifestazioni ed illogicità manifesta;
travisamento;
difetto di motivazione;
elusione.

2. Eccesso di potere per insussistenza di presupposti, carenza assoluta di motivazione o, in subordine, motivazione apparente, genericità, illogicità.

Alla pubblica udienza del 6 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorrente, agendo quale ente esponenziale degli interessi della collettività, impugna il provvedimento in epigrafe emesso da Poste Italiane S.p.A..

La controversia si inscrive all’interno di un folto contenzioso promosso, con separati ricorsi, da numerosi Comuni toscani interessati da analoghe comunicazioni di chiusura e/o rimodulazione dell’orario di apertura di uffici postali ricadenti all’interno dei rispettivi territori, tutte recanti la data del 4 febbraio 2015 e la medesima decorrenza dal successivo 13 aprile. La Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi su uno dei predetti ricorsi, il cui thema decidendum viene oggi a sostanzialmente riproporsi, stante la perfetta sovrapponibilità di contenuti tra il presente giudizio e quello definito con la sentenza n. 337 del 25 febbraio 2016 (identici sono il petitum di annullamento e i motivi di gravame, così come le eccezioni pregiudiziali e le difese di merito svolte in giudizio dalla resistente Poste Italiane).

Non essendovi ragioni per discostarsi dal recentissimo precedente, e in ossequio al generale principio di economia processuale e di sinteticità, ritiene il collegio di poter dare qui per integralmente richiamata la motivazione della sentenza n. 337/2016, della quale saranno nondimeno ribaditi i passaggi più significativi.

2. Preliminarmente, la società resistente sostiene che il giudice amministrativo difetterebbe di giurisdizione sulla controversia in esame sia perché l’atto impugnato non avrebbe natura di atto amministrativo, sia perché la società Poste Italiane “è un soggetto di diritto privato le cui decisioni relativamente all’organizzazione dei suoi uffici e dei suoi servizi appartengono alla sua autonomia privata”.

Il ricorso sarebbe comunque inammissibile per omessa impugnazione degli atti presupposti, peraltro ben conosciuti e citati dalla parte ricorrente. Ma anche laddove si ritenesse che tali atti siano stati implicitamente contestati, non si sfuggirebbe all’eccezione di incompetenza territoriale, attesa l’efficacia territoriale ultra regionale di tali provvedimenti e, in particolare della deliberazione n. 342/14/CONS dell’AGCOM.

Le eccezioni sono infondate.

2.1. Quanto all’asserito difetto di giurisdizione si osserva che, per giurisprudenza largamente maggioritaria, le controversie attinenti ai provvedimenti di chiusura o rimodulazione oraria degli uffici postali ricadono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 co. 1 lett. c) c.p.a., giacché, pur non inerendo direttamente al rapporto tra ente concedente e soggetto concessionario, esse presentano uno stretto collegamento con la concessione in forza della quale la società resistente eroga il servizio postale universale, avendo ad oggetto le modalità organizzative di erogazione dello stesso e la loro conformità alla disciplina regolatrice del rapporto concessorio (così T.A.R. Campania, Salerno sez. I, 5 marzo 2013, n. 530, ma vedi anche, fra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1262;
id., 10 dicembre 2014, n. 6051;
id., sez. III, 6 giugno 2014, n. 2873;
T.A.R. Lazio, sez. III, 29 gennaio 2014, n. 1117;
T.A.R. Toscana, sez. I, 1 luglio 2014, n. 1155).

A sostegno dell'attrazione della controversia de qua nel perimetro giurisdizionale esclusivo del giudice amministrativo possono altresì “essere utilmente invocati, in via analogica, gli artt. 1 ss. del d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 (Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici), i quali, ugualmente affidandone la cognizione al giudice amministrativo in sede esclusiva (art. 1, comma 7), delineano un rimedio i cui connotati tipologici presentano strette affinità con quelli caratterizzanti l'azione esercitata con il ricorso in esame, ovvero:

- la finalizzazione al ripristino della corretta erogazione del servizio pubblico interessato (art. 1, comma 1);

- la valenza rappresentativa ed esponenziale - equiparabile a quella di una associazione o comitato (art. 1, comma 4) - del Comune ricorrente, titolare "mediato" degli interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei degli utenti residenti nel relativo territorio;

- la veste di concessionario del servizio pubblico postale della società evocata in giudizio (art. 1, comma 1);

- la derivazione, dall'atto impugnato, di una lesione diretta, concreta ed attuale degli interessi degli utenti del servizio postale, identificabile nelle nuove e più gravose condizioni di accesso al servizio medesimo conseguenti alla soppressione degli uffici con lo stesso disposta” (

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