TAR Brescia, sez. I, sentenza 2021-01-08, n. 202100033

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2021-01-08, n. 202100033
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202100033
Data del deposito : 8 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2021

N. 00033/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00970/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 970 del 2018, proposto da
Dalmine S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Salvadori in Brescia, via XX Settembre n. 8;

contro

Comune di Dalmine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M B con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, Passaggio San Bartolomeo n. 3;

nei confronti

F F;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) Lombardia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione di consiglio comunale di Dalmine. n. 40 del 20.7.2018, in tema di “Approvazione definitiva del nuovo Piano di Zonizzazione acustica della Città di Dalmine - Esame Osservazioni e Controdeduzioni” , nella parte in cui ha disciplinato le aree oggetto delle osservazioni n. 1 (§ “3.1”), n. 3 (§ “3.3”), n. 4 (§ “3.4”), n. 7 (§ “3.7”) e n. 8 (§ “3.8”) presentate dalla Dalmine s.p.a. in data 10.4.2018, nonché respinto queste ultime e quindi per quanto occorra:

- di tutti gli allegati alla suddetta deliberazione, ivi incluse le controdeduzioni alle osservazioni predisposte dal Dirigente della Direzione 2 (allegato 6 alla D.C.C. n. 40/2018), gli elaborati denominati “A01 - Relazione illustrativa, prot. n. 22275 del 6 luglio 2018”, “A02 -Relazione tecnica sulla campagna di misure del rumore sul territorio cittadino, prot. n. 35763 del 14 novembre 2017”, “A03 - Norme tecniche di attuazione, prot. n. 22275 del 6 luglio 2018”;

- del parere di

ARPA

Lombardia, prot. n. 4382 dell’8 febbraio 2018 (allegato 2 alla D.C.C. n. 40/2018);

- della deliberazione del consiglio comunale di Dalmine n. 61 del 30.11.2017, in tema di “Adozione del nuovo Piano di Zonizzazione Acustica della Città di Dalmine” ;

- della deliberazione del consiglio comunale di Dalmine n. 42 del 26.9.2018, in tema di “Approvazione del verbale della seduta Consiliare del 20 luglio 2018” nonché dello stesso verbale della seduta Consiliare del 20.7.2018;

- di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o conseguenziale alla D.C.C. n. 40/2018

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Dalmine;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza di merito del giorno 25 novembre 2020, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, il dr. A S L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2018 e ritualmente depositato, la società Dalmine s.p.a. ha impugnato le deliberazioni del consiglio comunale di Dalmine nn. 61 del 30 novembre 2017 e n. 40 del 20 luglio 2018 - e gli ulteriori atti connessi del procedimento amministrativo - con cui è stato rispettivamente “adottato” e quindi “approvato” il nuovo Piano di Zonizzazione Acustica della Città di Dalmine.



2. La ricorrente, premesso di essere titolare dello stabilimento industriale fondato nel Comune di Dalmine nel 1906 e dedito alla produzione di tubi in acciaio per l’industria energetica automobilistica e meccanica, ha esposto che il nuovo Piano di Zonizzazione Acustica avrebbe introdotto una serie di classificazioni e previsioni peggiorative rispetto alla precedente analoga zonizzazione del 2001, che pure aveva costretto la ricorrente a porre in essere onerose misure di risanamento all’esito di un percorso condiviso con la stessa amministrazione comunale;
le nuove previsioni, secondo la ricorrente, sarebbero contrarie alla normativa di settore, irragionevoli e incompatibili con lo stato dei luoghi e con la destinazione produttiva della zona in cui è ubicato lo stabilimento (confermata dal PGT approvato nel 2011), e, in definitiva, con l’esercizio dell’attività industriale della ricorrente e, soprattutto, con le prospettive di futuri sviluppi e ampliamenti.

Ha esposto la ricorrente di aver presentato in sede procedimentale articolate osservazioni a seguito della delibera di “adozione” del Piano le quali, tuttavia, sulla scorta della relazione di controdeduzioni elaborata dal dott. Paolo Grimaldi, tecnico incaricato dall’amministrazione della redazione del Piano, sono state in gran parte respinte dal consiglio comunale in sede di “controdeduzioni” e di “approvazione definitiva” del Piano, con particolare riferimento a quelle indicate con i numeri 1, 3, 4, 7 e 8.

Ciò posto, la ricorrente ha articolato sei motivi dei ricorso, i primi cinque riferiti alle singole osservazioni respinte dall’amministrazione, il sesto, invece, riferito ad alcune considerazioni di carattere generale formulate dall’amministrazione nella relazione di controdeduzioni, alle pagg. da 14 a 16;
con ciascuno dei motivi sono state dedotte censure di violazione della normativa di settore e di eccesso di potere, sotto plurimi profili sintomatici.



3. Il Comune di Dalmine si è costituito in giudizio con atto di stile, successivamente integrato con il deposito di documentazione e di memoria difensiva, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e in subordine, nel merito, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto.



4. La difesa di parte ricorrente ha replicato diffusamente alle eccezioni avversarie con uno scritto difensivo depositato in prossimità dell’udienza di discussione.



5. All’udienza pubblica del 25 novembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Sull’eccezione di tardività del ricorso .



1. La difesa comunale ha eccepito preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività, sul rilievo che la parte ricorrente avrebbe acquisito la “piena conoscenza” dei provvedimenti impugnati già in data 30 luglio 2018, prima della formale pubblicazione della delibera consiliare n. 40/2018 di approvazione definitiva del Piano (pubblicazione avvenuta a far data dal 10 agosto fino al 24 agosto 2018), allorchè l’amministrazione, su richiesta della stessa Dalmine s.p.a., aveva trasmesso a quest’ultima via email il link contenente la proposta di deliberazione e tutti gli atti allegati all’ordine del giorno della seduta consiliare del 20 luglio precedente;
pertanto, computando il termine di impugnazione dal 30 luglio 2018, il ricorso sarebbe tardivo poiché notificato soltanto il 30 ottobre 2018.

L’eccezione, osserva il Collegio, è infondata.



1.1. L’art. 41 comma 2 c.p.a. dispone che “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”.



1.2. La normativa di settore, ed in particolare l’art. 3 della L.R. n. 13 del 2001 che disciplina la procedura di approvazione del piano di zonizzazione acustica, non prevede che il piano di zonizzazione, una volta approvato, debba essere notificato individualmente ai proprietari delle aree direttamente interessate dalla pianificazione;
prevede, invece, che il Comune ne dia “avviso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia” entro 30 giorni dalla sua approvazione.



1.3. Analoghi principi valgono per l’approvazione degli strumenti urbanistici di carattere generale: si cfr., da ultimo, Cons. Stato Sez. II, 08/05/2020, n. 2893, secondo cui “La legge non prevede che la delibera di approvazione del piano regolatore o della sua variante debbano essere notificati ai proprietari dei fondi compresi nel territorio interessato. Stabilisce, invece, che l'atto di pianificazione urbanistica sia oggetto di apposita pubblicazione”.



1.4. Venendo quindi in considerazione, nel caso di specie, un atto non soggetto a notifica individuale, il termine di impugnazione va fatto decorrere “ dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”. Nel caso di specie, l’ultimo giorno della pubblicazione è stato il 24 agosto 2018, e quindi, tenendo conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali (da l al 31 agosto), il termine di impugnazione ha iniziato a decorrere dal 1 settembre 2018 ed è scaduto il 30 ottobre 2018. E dal momento che il ricorso è stato notificato il 30 ottobre 2018, esso è tempestivo.



1.5. Nessun rilievo ha la email inviata da un dipendente comunale ad un dipendente della società ricorrente in data 30 luglio 2018 (doc. 16 Comune), tenuto conto che: a) non si tratta di formale notifica, ma di mera corrispondenza informale;
b) un’eventuale notifica, quand’anche formalmente effettuata, sarebbe stata comunque inidonea a far decorrere il termine di impugnazione, avendo ad oggetto un atto per il quale la legge prevede la pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione e non la notifica individuale;
c) in ogni caso, con tale email non è stato trasmesso il provvedimento impugnato, ma soltanto indicato il link al sito istituzionale del comune dove la ricorrente avrebbe potuto prendere conoscenza di alcuni atti interni del procedimento (quali “la convocazione del consiglio comunale con le proposte di delibere e relativi allegati” ) e con la precisazione che il provvedimento conclusivo e gli allegati definitivi sarebbero stati “ pubblicati all’albo pretorio settimana prossima” ;
atti quindi, meramente prodromici all’adozione di quello conclusivo, non immediatamente lesivi, e come tali non autonomamente impugnabili.

L’eccezione in esame va quindi disattesa.

Nel merito.

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