TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2019-02-01, n. 201901328

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza collegiale 2019-02-01, n. 201901328
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201901328
Data del deposito : 1 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2019

N. 08365/2018 REG.RIC.

N. 01328/2019 REG.PROV.COLL.

N. 08365/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8365 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da


P D, rappresentato e difeso dagli avvocati G C P Z e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Studio Legale Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;


contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia domiciliata e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 2.000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 maggio 2018 - IV serie speciale);

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compreso il provvedimento di mancato inoltro della domanda on line di partecipazione, sul sito www.carabinieri.it ;

nonché, ove occorra,

per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 635 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 27, 35 e 97 della Costituzione;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.10.2018:

della nota n. 108/641-1-1-Cont. di Prot. CAR18 del 31.7.18 di esclusione dal concorso;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato ivi compresi gli atti non cogniti

- per l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a.;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1) Con ricorso introduttivo, parte ricorrente ha impugnato il bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 2.000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 maggio 2018 - IV serie speciale) e, in particolare, nella parte in cui prevede tra i requisiti di partecipazione per i volontari in congedo il non aver superato il ventottesimo anno di età, con esclusione degli aumenti previsti per i concorsi pubblici.

In particolare, la parte ricorrente rileva di aver tentato di presentare la domanda on line di partecipazione al concorso ma di aver riscontrato che il sistema predisposto dall’Amministrazione non gli ha consentito l’inoltro. In particolare, l’invio della richiesta sarebbe stato bloccato in sede di compilazione, in quanto il ricorrente risultava aver superato il limite massimo di età.

Con decreto presidenziale n. 4449/2018 il ricorrente è stato ammesso alla partecipazione delle prove concorsuali con riserva.

Successivamente, l’amministrazione ha preso atto che il ricorrente non si è presentato il 20 luglio 2018 a sostenere la prova preliminare e, pertanto, lo ha escluso dal concorso.

Parte ricorrente ha presentato motivi aggiunti rilevando di non essere mai stato convocato per sostenere la suddetta prova.

La medesima parte ricorrente ha, quindi, presentato all’Amministrazione istanza di accesso, chiedendo l’ostensione dei seguenti atti:

- nota di servizio con cui sono state impartite le disposizioni per consentire al sistema on line di accettare la domanda del ricorrente;

- provvedimento con cui il ricorrente è stato ammesso a presentare la domanda;

- domanda compilata dal ricorrente e relativo codice di sicurezza;

- provvedimento di ammissione a sostenere la prova scritta;

- comunicazione individuale di convocazione indicante luogo, data e ora per lo svolgimento della prova scritta;

- verbale di accertamento dell’assenza del candidato nel luogo, data e ora comunicati;

- provvedimento di esclusione dal concorso per effetto della mancata presentazione a sostenere la prova scritta.

L’Amministrazione non ha riscontrato l’istanza e, pertanto, parte ricorrente ha presentato ricorso per l’accesso agli atti in corso di causa ex art. 116, comma 2, c.p.a..

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.

2) Il Collegio ritiene che il ricorso formulato per l’accesso in corso di causa ai documenti amministrativi sia accoglibile, in quanto l’istanza di accesso del ricorrente è riferita agli atti della procedura impugnata ed è funzionale alle finalità difensive nel giudizio di impugnativa degli atti della procedura concorsuale;

L’istanza in questione non può essere considerata come “preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell’art. 24, comma 3, L. 07/08/1990, n. 241 e, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 24, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Al riguardo, si deve, peraltro, rilevare come i documenti richiesti siano inerenti a una procedura concorsuale, per sua natura soggetta al massimo ambito operativo del diritto all’accesso, e non riguardino atti inerenti atti prodotti da terzi, non ponendosi in radice alcun problema di riservatezza.

L’unica questione si può porre semmai sull’effettiva esistenza degli atti richiesti, ovverosia se l’Amministrazione abbia effettivamente predisposto o comunque sia in possesso degli atti richiesti, quali ad esempio la convocazione del ricorrente a formulare la prova scritta o la domanda da quest’ultimo inviata, ma in caso negativo l’Amministrazione sarà tenuta a specificamente comunicare l’eventuale inesistenza o, comunque, il mancato possesso di determinato atti.

Il ricorso per l’accesso proposto ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. deve quindi essere accolto e l’Amministrazione dovrà consentire l’accesso agli atti richiesti nel termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione o, se precedente, dalla notificazione della presente ordinanza, eventualmente specificando quali di questi atti non può essere osteso perché mai formato o, comunque, non in possesso della medesima Amministrazione.

Le spese di lite inerenti al presente ricorso per l’accesso dx art. 116, comma 2, c.p.a., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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