TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-08, n. 202417271
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Testo completo
Pubblicato il 08/10/2024
N. 17271/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00763/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A V A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Benito Panariti in Roma, Celimontana N°38;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
del provvedimento di non idoneità per motivi psicofisici al concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 1.515 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 3 giugno 2019, riservato ai cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
-volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;
-volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della ferma annuale;
-volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo;
con i motivi aggiunti presentati il 15/6/2020:
della successiva graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico per titoli ed esame, a 1515 posti da allievo agente della Polizia di Stato pubblicata il 13 febbraio 2020, ai sensi dell'art.1 del decreto del capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19 febbraio 2018, con il quale è stata delegata al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei decreti di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 settembre 2024 il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Colore Alessio riferisce di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 3 giugno 2019 e riservato ai cittadini italiani in possesso dei requisiti ivi previsti.
Riferisce, inoltre, che in sede di valutazione dei requisiti psicofisici è stato giudicato dalla Commissione Medica “non idoneo” per “ -OMISSIS- ”, ai sensi dell’art.3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b) del D.M. 30/06/03, n.198;tale giudizio di non idoneità, ai sensi dell’art.5, comma 9, del D.M. 28 aprile 2005, n.129, ha comportato l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Con il ricorso in esame, notificato il 27 dicembre 2019 e depositato il 24 gennaio 2020, il sig. Colore ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo:
I)Violazione degli artt. 3 e 7 L.241/90 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto l’Amministrazione non ha evidenziato i motivi posti a base del diniego;violazione degli artt.3 e 97 della Costituzione per asserita contrarietà del giudizio di inidoneità ai principi di ragionevolezza e proporzionalità;erroneità nei presupposti di fatto e diritto, illogicità e irragionevolezza.
Il giudizio di inidoneità è viziato per insufficiente motivazione e violazione dei principi di logica e proporzionalità, ponendosi in contrasto con il parametro di idoneità, espresso a seguito di visita effettuata il 20 dicembre 2019 presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, laddove il ricorrente è stato sottoposto ad una attenta e meticolosa valutazione psicologica da parte del dirigente psicologo del Servizio di Psicologia.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art.8, terzo comma del bando di concorso;violazione dell’art.5, comma 9 del Decreto Ministeriale 28 aprile 2005, n.129;eccesso di potere sotto molteplici profili, difetto di istruttoria;difetto di motivazione, illogicità e travisamento dei fatti;ingiustizia manifesta.
Il giudizio della Commissione, pur essendo espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile sotto i profili evidenziati da recenti orientamenti giurisprudenziali;si chiede pertanto che questo T.A.R. voglia disporre apposita verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, per accertare l’idoneità del ricorrente al prosieguo dell’iter concorsuale.
Con motivi aggiunti notificati il 26 maggio 2020, depositati il 15 giugno 2020, il ricorrente ha esteso il gravame alla graduatoria di merito della procedura concorsuale de qua , reiterando le censure già formulate con l’atto introduttivo del giudizio.
Il 24 gennaio 2020 si è costituito per resistere il Ministero dell’Interno, difendendosi con documenti e memoria.
La domanda cautelare abbinata al ricorso è stata respinta con ordinanza -OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato (Sez. IV) con ordinanza -OMISSIS-.
All’udienza di smaltimento del giorno 20 settembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.