TAR Firenze, sez. III, sentenza 2020-02-20, n. 202000222
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Testo completo
Pubblicato il 20/02/2020
N. 00222/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00687/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2018, proposto da
Comune di Vinci, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Pucci n. 4;
contro
Costruzioni Toscane s.r.l., non costituita in giudizio;
nei confronti
R B, R B, V T, E T e P T, rappresentati e difesi dagli avvocati M S e L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enea B in Firenze, via Maggio n. 30;
per l'accertamento e declaratoria
dell'obbligo della s.r.l. Costruzioni Toscane e dei Sigg.ri R B (quale erede del Sig. I B), R B (quale erede del Sig. I B), V T (quale erede della Sig.ra I B), E T (quale erede della Sig.ra I B) e P T (quale erede della Sig.ra I B), di risarcire, in favore del Comune di Vinci, il danno causato dalla mancata e/o incompleta e/o difettosa realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla convenzione rep. n. 1178 in data 21.9.2005, in tesi in via solidale, in ipotesi ciascuno per la quota di sua spettanza;
nonché per la condanna
in tesi in via solidale, in ipotesi ciascuno per la quota di sua spettanza, della s.r.l. Costruzioni Toscane e dei Sigg.ri R B (quale erede del Sig. I B), R B (quale erede del Sig. I B), V T (quale erede della Sig.ra I B), E T (quale erede della Sig.ra I B) e P T (quale erede della Sig.ra I B), al pagamento, in favore del Comune di Vinci, della somma di euro 285.000,00 ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, comma II, cod. civ..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di R B, di R B, di V T, di E T e di P T;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2020 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 21.9.2005 i signori I e I B sottoscrissero col Comune di Vinci, in relazione a richieste di permesso di costruire già presentate, una convenzione, avente a oggetto l’esecuzione diretta, da parte dei primi, delle opere di urbanizzazione previste nel progetto approvato con determina n. 239/2005 (per l’importo complessivo di euro 499.000, di cui euro 420.350 per lavori ed euro 79.550 per somme a disposizione), a scomputo dei relativi oneri. L’art. 4 della convenzione subordinava il ritiro del permesso di costruire all’accertamento, da parte dell’ufficio tecnico comunale, dell’ultimazione della prima fase dell’esecuzione di dette opere e dopo la cessione delle relative aree, mentre l’art. 2 obbligava i richiedenti a completare dette opere entro 3 anni dal rilascio dei permessi di costruire (seconda fase).
In data 9.2.2006 i signori B cedettero a Costruzioni Toscane s.r.l. il terreno interessato dalle opere di urbanizzazione e dall’intervento edilizio (di tale cessione i primi notiziarono il Comune con nota del 13.3.2006). La cessionaria Costruzioni Toscane s.r.l. comunicò a sua volta all’Ente che avrebbe realizzato le opere di urbanizzazione a decorrere dal 15.3.2006.
In data 20.3.2007 il Comune certificò l’avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione della prima fase; seguì in data 24.5.2007 la cessione gratuita all’Ente, da parte di Costruzioni Toscane s.r.l., dei terreni utilizzati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Pertanto, in data 25.7.2007 e 10.9.2008 furono rilasciati i permessi di costruire (da tali date decorreva il termine triennale fissato per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione).
Mentre i progettati edifici residenziali furono realizzati, le opere di urbanizzazione non furono ultimate, nonostante la scadenza del triennio.
L’Amministrazione, con note del 17.2.2015, 6.8.2015 e 1.12.2015, ha contestato l’inadempimento a Costruzioni Toscane s.r.l., ai signori I e Ivana Baroni e, poi, ai loro eredi.
La giunta comunale, con deliberazione n. 260 del 10.12.2015, ha approvato il progetto esecutivo del primo stralcio di completamento delle opere di urbanizzazione primaria, per l’importo di euro 56.000, prevedendo il recupero delle spese a carico dei privati. I lavori sono stati approvati, nel loro stato finale (per un valore di euro 37.966), con determinazione n. 112 del 24.6.2016.
Restavano da ultimare altre opere di urbanizzazione, corrispondenti ad una spesa prevista di euro 238.000.
Su tali premesse il Comune di Vinci è insorto contro Costruzioni Toscane s.r.l., R e R B, V, E e P T, deducendo ai fini dell’azione risarcitoria:
1) La controparte non ha completato le opere di urbanizzazione e perciò ha disatteso gli obblighi assunti con la convenzione; più in generale, la controparte ha disatteso gli obblighi incombenti sul soggette che esegue una nuova edificazione privata in area priva delle necessarie opere di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 12 del d.p.r. n. 380/2001.
2) Il Comune ha diritto al risarcimento del danno per equivalente pecuniario, stante il mancato completamento delle opere di urbanizzazione disciplinate dalla convenzione e descritte nel progetto approvato con la determinazione datata 25.7.2005. Vale la relazione tecnica riepilogante le spese (euro 285.000, oltre interessi e rivalutazione) che l’Amministrazione ha sostenuto e deve sostenere per ultimare dette opere.
3) Il Tar adito valuterà l’ammissione di CTU tesa ad accertare lo stato dei luoghi, con riferimento alle opere di urbanizzazione non eseguite, incomplete o difettose.
4) L’ente fa valere i diritti risarcitori nei confronti dei signori R e R B e dei signori V, E e P T, i primi due quali eredi del signor I B, gli altre tre quali eredi di I B (I e I B sono le persone che sottoscrissero la convenzione), responsabili in solido (in ipotesi, ciascuno per la quota di sua spettanza), nonché nei confronti di Costruzioni Toscane s.r.l., avente causa dei sottoscrittori della convenzione avendo acquistato i terreni interessati dall’edificazione e titolare dei permessi di costruire.
Si sono costituiti in giudizio R e R B, e V, E e P T, i quali hanno così replicato:
a) L’atto stipulato in data 21.9.2005 (documento n. 5 depositato dal ricorrente) non è una convenzione urbanistica, né è riconducibile all’impegno di cui all’art. 12 del d.p.r. n. 380/2001, non essendo accompagnato da un progetto edilizio o da una quantificazione delle volumetrie. Esso costituisce invece un accordo attuativo ex art. 16 del d.p.r. n. 380/2001, il quale riconosce il diritto di realizzare opere di urbanizzazione a scomputo di contributi. Pertanto nel caso di specie si impongono accertamenti civilistici appartenenti alla giurisdizione ordinaria.
b) Il Comune non ha dimostrato l’esistenza del titolo di eredi. A fronte di più eredi, il principio di solidarietà non opera, tanto meno nei confronti di un soggetto privato (ogni erede risponde solo per la quota di eredità a lui devoluta).
c) In data 13.3.2006 il Comune è stato reso edotto dell’avvenuta cessione della convenzione ed ha accettato la cessione mediante l’attestazione relativa all’esecuzione della prima fase delle opere di urbanizzazione del 20.3.2007, la missiva del 2.4.2007, con cui il Comune ricordava a Costruzioni Toscane s.r.l. la necessità, ai fini del rilascio dei permessi di costruire, di cedere le aree interessate dalle opere di urbanizzazione, e mediante l’atto pubblico del 24.5.2007 (documento n. 38 depositato in giudizio dal deducente). A riprova di ciò si pongono la mancanza di qualsiasi eccezione, da parte del Comune, allorquando Costruzioni Toscane s.r.l. aveva comunicato di eseguire a proprie spese le opere relative alla prima fase, la presa d’atto, nel documento di accertamento della realizzazione delle opere della prima parte, che i signori B avevano ceduto i terreni alla predetta società e che la stessa era subentrata negli obblighi derivanti dalla convenzione, il fatto che il Comune in tale momento (pur non essendo ancora state eseguite le opere della seconda parte) non aveva previsto di mantenere la fideiussione prestata dai signori B per euro 499.000, con la conseguenza (voluta o meno) di liberare i signori B da ogni vincolo nascente dalla convenzione, il rilascio a detta società dei permessi di costruire, la richiesta (contestuale al suddetto rilascio) di 3 polizze fideiussorie finalizzate a garantire anche l’esecuzione della seconda parte delle opere.
d) La signora I B e il signor I B, al momento del decesso (rispettivamente in data 9.8.2010 e 27.10.2015), non erano più proprietari dei terreni interessati dalle previste opere di urbanizzazione, stante la cessione avvenuta il 9.2.2006.
e) Per effetto del contratto di cessione del 9.2.2006 (avente ad oggetto non solo gli immobili ma anche le situazioni giuridiche connesse alla convenzione), avente causa a titolo particolare dei signori B risulta essere la Costruzioni Toscane s.r.l. e non i loro eredi.
f) L’art. 2 di ogni permesso di costruire rilasciato prevede che Costruzioni Toscane s.r.l., a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, si obbliga a realizzare le opere di urbanizzazione approvate con determina del 25.7.2005, concretando in tal modo la novazione oggettiva delle obbligazioni contemplate nella convenzione, tanto è vero che l’originaria polizza (documento n. 6) è stata lasciata scadere,