TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-11-14, n. 202300780
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Testo completo
Pubblicato il 14/11/2023
N. 00780/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa – Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa - Comando 4^ Bgt. Telecomunicazioni, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento Prot. M_D A-OMISSIS-adottato il -OMISSIS- dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica e comunicata, per il tramite del Comando 4^ Brigata Telecomunicazioni di stanza in -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, recante la revoca della “autorizzazione all’impiego nell’incarico da Technician (Lan&Server System Administration” – -OMISSIS-) presso il -OMISSIS-”, sul presupposto che l’attuale ricorrente “non risulta essere più in possesso dei requisiti individuali/professionali per l’impiego in ambito internazionale”, in una al provvedimento Prot.-OMISSIS- adottato il -OMISSIS-dal Comando 4^ Brigata Telecomunicazioni di stanza in -OMISSIS-, mai notificato, ed acquisito da parte ricorrente solo in data 18.02.19;
- per quanto occorra, degli ulteriori atti connessi, preordinati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa – Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Emanuela Traina e trattenuto il ricorso in decisione senza discussione, come richiesto dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, notificato l’8 aprile 2019 e depositato il 16 aprile successivo, il ricorrente, -OMISSIS-, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari, i provvedimenti dettagliatamente indicati in epigrafe, con i quali è stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’impiego presso il -OMISSIS-”, di stanza in -OMISSIS-, precedentemente concessagli.
1.1. In fatto espone che:
- essendo in forza alla 4^ Brigata Telecomunicazioni e Sistemi D.A./A.V. – Reparto Efficienza e Proiezione – Gruppo Sistemi di Radiocomunicazioni e Assistenza al Volo – Sezione radiocomunicazioni – Nucleo Radiocomunicazioni Terrestri – di stanza in -OMISSIS-, con nota prot. -OMISSIS- veniva designato per l’impiego internazionale presso il 2° NATO Signal Battalion sopra citato, con data presunta di assunzione dell’incarico ad agosto -OMISSIS-
- tale provvedimento prevedeva che il Comando di appartenenza avrebbe dovuto avviare l’iter di legge per l’elevazione del Nulla Osta di Segretezza («NOS») già posseduto al livello « Cosmic Top Security » (« CTS »), essendo quest’ultimo un requisito indispensabile per tale impiego;
- senza alcuna preventiva comunicazione, la Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica (d’ora innanzi, «DIPMA») procedeva, tuttavia, alla revoca dell’autorizzazione già concessa, in quanto egli risultava non più in possesso dei « requisiti individuali/professionali per l’impiego in ambito internazionale »; l’amministrazione, inoltre, non provvedeva agli adempimenti necessari all’acquisizione del livello del NOS richiesto;
- presentava istanza di accesso agli atti del procedimento nonché richiesta di esplicitazione delle ragioni che avevano determinato il mancato, tempestivo, avvio del procedimento relativo all’elevazione, a livello CTS, del NOS in tempo utile per consentire la propria movimentazione entro il termine già previsto;
- tali richieste venivano favorevolmente esitate; in tale occasione la -OMISSIS- Brigata Telecomunicazioni di -OMISSIS- faceva peraltro presente di avere provveduto all’avvio dell’iter procedimentale di propria competenza, inoltrando all’Organo Sovraordinato competente la richiesta di elevazione del predetto NOS (in data -OMISSIS-).
2. Avverso i provvedimenti impugnati ha proposto due censure con le quali lamenta violazione dell’art. 7 l. 241/90, erroneità del presupposto, eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento ed illogicità, difetto di istruttoria; sostiene, in sintesi, che nell’ambito della Direttiva SMD P-104 – Ed. 1996, inerente l’impiego del personale in organismi internazionali, sarebbe previsto, quale unico requisito a pena di esclusione, quello di non avere riportato condanne ovvero essere sottoposti a