TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-05-02, n. 202401327
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2024
N. 01327/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01851/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1851 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
E P, rappresentata e difesa dagli avvocati A S e E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
C.I.Di.S Consorzio Pubblico Interuniversitario per la Gestione degli Interventi per il Diritto Allo Studio Universitario, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota dell'Università degli Studi di Milano, a firma del Capo divisione segreterie studenti Dott.ssa Emanuela Dellavalle, prot. gen. N. 49916/19 del 21/5/2019, ricevuta in data 1/6/2019, avente ad oggetto “decadenza dai benefici per il diritto allo studio universitario per gli aa.aa. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018”, nella parte in cui dispone l'applicazione della sanzione ex art. 10 del dlgs 68/2012 nella misura pari ad € 47.046,78, chiedendone “la restituzione” (rectius pagamento) e dispone che “il mancato pagamento anche di un solo rateo comporterà il blocco dell'emissione dei certificati di laurea”;
- di ogni altro atto precedente o conseguente comunque connesso o collegato, ivi compresi, per quanto occorrer possa, in parte qua:
- la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dei benefici per il diritto allo studio universitario per gli aa.aa. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018”, prot. 91682/2018 del 12/11/2018;
- le ulteriori e successive comunicazioni pertinenti il medesimo procedimento di decadenza avviato e, segnatamente, nota prot. n. 100170/18 del 5/12/2018, nota prot. n. 20224/19 del 1/3/2019, nota prot. n. 34134/19 del 4/4/2019
nonche' per l'accertamento negativo
della pretesa sanzionatoria
e per la condanna
dell'Ente alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto dalla ricorrente in ragione dei provvedimenti gravati e al rilascio dei certificati di Laurea;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della determina dirigenziale del Dirigente Divisione Segreterie Studenti Dott.ssa Emanuela Dellavalle del 21.05.2019 rep. Reg. 17015/19 del 24.05.2019 depositato dall'Università degli Studi di Milano l'11.05.2023;
- in subordine, in parte qua, della medesima determina dirigenziale del Dirigente Divisione Segreterie Studenti Dott.ssa Emanuela Della Valle del 21.05.2019 rep. Reg. 17015/19 del 24.05.2019 depositato dall'Università degli Studi di Milano l'11.05.2023 nella parte in cui dispone a titolo di sanzione amministrativa la restituzione prevista dall'art. 10 D.Lgs n. 68/2012;
- di ogni altro atto precedente o conseguente comunque connesso o collegato a quelli impugnati con il ricorso indicato in epigrafe dei quali ad ogni buon conto con il presente atto si rinnova l'impugnazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Universita' degli Studi di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2024 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso oggetto dell’odierno scrutinio la persona fisica in epigrafe individuata impugnava la nota dell’Università degli Studi di Milano, prot. gen. n. 49916/2019 del 21.05.2019, ricevuta in data 1.6.2019 avente ad oggetto la conferma della decadenza dai benefici per il diritto allo