TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-09-05, n. 202304960
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Testo completo
Pubblicato il 05/09/2023
N. 04960/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04191/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4191 del 2022, proposto da
Lipu Odv – Lega Italiana Protezione Uccelli, Wwf Italia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Arcicaccia - Comitato Regionale Campania, Associazione Nazionale Libera Caccia Campania, Luca Morelli, Enalcaccia - Delegazione Provinciale di Caserta, Francesco Pascarella, Federcaccia Campania, Italcaccia - Associazione Italiana della Caccia della Regione Campania, Raffaele De Chiara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Parillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Puorto in Napoli, via San Severino;
per l'annullamento
PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE, DEL SEGUENTI PROVVEDIMENTI:
a) Delibera della NT Regionale n. 459 del 01.09.2022 - DGR 377/2022, recante "Art. 24, comma 1 l.r. 26 e ss. mm. ii. approvazione Calendario Venatorio EG per l'annata venatoria 2022/2023. – modifiche”, pubblicata in BURC n. 74 del 5.9.2022;
a.1) dell'Allegato alla deliberazione impugnata sub a);
b) Delibera della NT Regionale n. 377 del 13/07/2022, recante “ART. 24, COMMA 1 L.R. 26 E SS. MM. II.. APPROVAZIONE CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER L'ANNATA VENATORIA 2022/2023”;
b.1) Allegato 1 alla deliberazione impugnata sub b), confermato dalla deliberazione impugnata sub a), recante “CALENDARIO PER L'ANNATA VENATORIA 2022-2023 - REGIONE CAMPANIA” nella parte in cui:
b.1.1), al paragrafo “richiami”, consente l'uso quali richiami vivi di esemplari di germano reale e piccione;
b.1.2) al paragrafo “apertura”, consente il prelievo dei RD (CE, RD AC e RD SE) fino alla data del 19 gennaio 2023, consente il prelievo di anatidi, rallidi e limicoli fino alla data del 30 gennaio 2023, consente il prelievo per ulteriori tre giorni fissi individuati nel 25, 29, 30 gennaio 2023 delle specie GL, DO, FO, CI, MA reale, GA d'acqua, IO, CH e ES e, infine, consente il prelievo della CA fino al 19 gennaio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Premette parte ricorrente che la NT EG campana, con deliberazione n. 377 del 13 luglio 2022, ha approvato il calendario venatorio EG 2022‐2023, acquisendo previamente i prescritti pareri obbligatori del VR (Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale) e dell’SP (Istituto Superiore per la Protezione Ambientale).
Espone che, quanto alla data di apertura della stagione venatoria, il calendario si era totalmente conformato al parere obbligatorio espresso con nota SP prot. n. N.0025926/2022 del 09/05/202, secondo il quale “In merito alla prevista possibilità dell’apertura della caccia alla terza domenica di settembre (18 settembre 2022) per le specie GL, AG, OL, GL, DO, FO, CI, MA reale, GA d'acqua, IO, CH, ES, IN e IN questo Istituto ritiene idonea un’apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 1 ottobre 2022, fatta eccezione per la caccia esclusivamente nella forma d’appostamento al MB e al Merlo….”.
Tuttavia, con deliberazione n. 459 del 1 settembre 2022, la NT EG , senza acquisire il parere del VR e dell’SP, modificava il calendario venatorio approvato in allegato 1 alla citata deliberazione n. 377 del 13 luglio 2022, anticipando la data di apertura della stagione venatoria “ al 18 settembre per le specie OL, GL, DO, FO, CI, MA reale, GA d'acqua, IO, CH, ES, IN e IN e al 21 settembre per le specie AG e QU.
Inoltre, pur avendo modificato i periodi di caccia, detta deliberazione confermava il
precedente schema‐tipo di tesserino venatorio contenuto in allegato 8 alla deliberazione di approvazione dell’originario calendario.
Infine, confermava i periodi di chiusura previsti dall’originario calendario venatorio approvato in Allegato I alla citata deliberazione n. 377 del 13 luglio 2022, disattendendo il parere SP conforme al documento Key Concepts della OM EU, fissando la data di chiusura del prelievo dei RD (CE, RD AC e RD SE) al 19 gennaio, la data di chiusura del prelievo di anatidi, rallidi e limicoli al del 30 gennaio 2023, nonché consentendo il prelievo degli acquatici (GL, DO, FO, CI, MA reale, GA d'acqua, IO, CH e ES) per tre giorni fissi individuati nel 25, 29, 30 gennaio 2023 e, infine, consentendo la caccia alla CA fino al 19 gennaio 2023.
Lamenta pertanto parte ricorrente quanto alla data di apertura :
I. VIOLAZIONE ART. 24, co 1, L.R. 26/2012‐ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA‐VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO‐
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS
La delibera modificativa sarebbe illegittima per omessa acquisizione dei pareri obbligatori SP e del VR, sentiti sul primo calendario venatorio.
II. VIOLAZIONE ART. 19, comma 4, L.R.26/2012
Tale norma, nel disciplinare il contenuto del tesserino venatorio prescrive che tra l’altro, contenga “le norme inerenti il calendario venatorio”.
Il modello tipo di tesserino è stato approvato in Allegato 8 alla deliberazione 377 del 13.7.2022 e confermato con la successiva deliberazione di modifica n. 459 del 1° settembre 2022.
Tale deliberazione di modifica del calendario venatorio, tuttavia, non ha aggiornato il contenuto del tesserino‐tipo.
QUANTO ALLA POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE QUALI RICHIAMI VIVI ESEMPLARI DI PICCIONE E GERMANO REALE
III. VIOLAZIONE ART. 6, comma 2, L.R.26/2012‐
L’art. 6, comma 2, LR 26/2012 contiene l’elenco tassativo delle specie utilizzabili
come richiami vivi, mentre la giunta EG ha illegittimamente esteso l’elenco delle specie
utilizzabili come richiami vivi, inserendo la possibilità di utilizzare anche esemplari di germano reale e piccione, non contemplati dalla rubricata norma EG.
QUANTO ALLA DATA DI CHIUSURA
IV. VIOLAZIONE ART. 18, 1‐bis, L. 157/92‐ ECCESSO DI POTERE PER
TRAVISAMENTO DEI FATTI IN RELAZIONE ALLE DATE STABILITE DAL
DOCUMENTO KEY CONCEPTS 2021 ‐INOSSERVANZA PARERE SP‐
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
La Regione Campania, in relazione alla chiusura della stagione venatoria, non intaccata dalla delibera di modifica, ha disatteso il parere SP facendo riferimento alle date di inizio della migrazione prenuziale fissate dal precedente documento KC e aggiungendo alle stesse una ulteriore decade teorica di sovrapposizione.
Quanto alle date di chiusura dell’attività venatoria ai RD, relativamente alle specie CE, RD AC e RD SE, il parere SP, conformemente al documento KC 2021, suggerisce la data del 31 dicembre e consente di aggiungere una ulteriore decade, fissando la data massima di chiusura non oltre il 10 gennaio.
L’Allegato 1 alle deliberazioni regionali impugnate prevede, invece, la chiusura alla data del 19 gennaio 2023.
Per gli anatidi, rallidi e limicoli, il parere SP, conformemente al documento KC 2021, suggerisce la chiusura al 10 gennaio, consentendo una decade di sovrapposizione non oltre il 19 gennaio 2023. Il calendario impugnato prevede, invece, la chiusura al 30 gennaio per le specie IN e IN.
Quanto ai tre giorni fissi individuati nel 25, 29, 30 gennaio 2023 in cui l’impugnato calendario consente il prelievo delle specie GL, DO, FO, CI, MA reale, GA d'acqua, IO, CH e ES, è violato l’art. 18, comma 1‐bis L. 157/92, gli stessi ricadono nel periodo di migrazione prenuziale.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania, deducendo la infondatezza del ricorso; rilevando in particolare, quanto al parere sul Calendario Venatorio, reso dall’SP ai sensi del comma 4,
dell’articolo 18 della legge 157/1992 , che lo stesso è obbligatorio ma non vincolante e, solo laddove disatteso, l'Amministrazione EG ha l’onere di motivare le diverse scelte operate.
Con la deliberazione n. 377 del 2022, in sede di approvazione giuntale del calendario venatorio 2022/2023, è stato ritenuto, per le 14 specie ornitiche in questione, di differire al 1 ottobre 2022 la data di apertura, proposta invece al 18 settembre ed al 21 settembre rispettivamente dalla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in considerazione dell’emergenza climatico/