TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2019-04-17, n. 201900893
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Testo completo
Pubblicato il 17/04/2019
N. 00893/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00192/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2019, proposto da
C C, rappresentato e difeso dagli avvocati F M, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Cannizzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Ali', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare degli effetti e concessione della chiesta misura cautelare
Dell’atto identificato con il numero di prot. 0019929 del 6 dicembre 2018, in pari data comunicato via P.E.C., di diniego della chiesta rettifica del punteggio attribuito nell’ambito del concorso pubblico indetto dall’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania per la copertura di 19 posti di collaboratore professionale sanitario-fisioterapista
E per la declaratoria di nullità
Della scheda di verifica dei titoli elaborata il 7 agosto 2011, allegata al predetto documento, con la quale è stato assegnato il punteggio di 6,52.
E per la condanna
Dell’Azienda Ospedaliera per l'Emergenza “Cannizzaro” di Catania ad inserire nella graduatoria definitiva parziale per la provincia di Messina, approvata con delibera n. 2299 del 29/10/2012, per la copertura di n.19 posti di collaboratore professionale sanitario-fisioterapista, la dott.ssa Cappello Caterina con il punteggio di 7,72, così come riconosciuto nella scheda di verifica del 15/07/2011;
o in via gradata
per la condanna dell’Azienda Ospedaliera per l'Emergenza “Cannizzaro” di Catania ad inserire la ricorrente nella graduatoria definitiva parziale per la provincia di Messina, approvata con delibera n. 2299 del 29/10/2012 con il punteggio di 13,14 così come risultante dai calcoli indicati in ricorso, immettendo la ricorrente nel godimento del posto di lavoro nella qualifica di collaboratore professionale sanitario fisioterapista;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2019 il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito a mezzo posta per la notifica il 5 gennaio 2019 ai sensi della Legge 53/1994 dall’avv. F M e notificato ai sensi dell’art.41 c.p.a. il 9 gennaio 2019 all’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania, nonché depositato presso la segreteria del