TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-05-08, n. 202301515
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Testo completo
Pubblicato il 08/05/2023
N. 01515/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01217/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2014, proposto da
ISAB S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati E B L, A C e I S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del terzo difensore in Palermo, via Rodi n. 1;
contro
- la Presidenza della Regione Siciliana;
- l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, sono domiciliati per legge;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa;il Ministero della Salute;il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;tutti non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana del 31 dicembre 2013, recante "Linee guida sulla VIS - Valutazione di impatto sulla salute", pubblicato nella G.U.R.S. del 14 febbraio 2014;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e successivi e, m particolare, dell'Allegato al suddetto Decreto Assessorile, recante "La Valutazione di impatto sulla salute (VIS) - Linee Guida", pubblicato - insieme con il Decreto impugnato, di cui costituisce parte integrante - nella G.U.R.S. del 14 febbraio 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato Regionale della Salute;
Vista la memoria conclusiva depositata dalle resistenti Amministrazioni regionali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il consigliere Maria Cappellano e udito il difensore della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato regionale della Salute, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso in esame, la società ISAB S.r.l. – gestore di un impianto di raffinazione inserito nel polo petrolchimico di Priolo Gargallo (SR), costituito da due siti produttivi tra loro interconnessi mediante un sistema di oleodotti – ha impugnato il decreto dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana del 31 dicembre 2013, avente ad oggetto le “Linee guida sulla VIS - Valutazione di impatto sulla salute”.
Espone al riguardo:
- di avere sempre perseguito l’obiettivo di sviluppare tecnologie che consentano la produzione pulita di prodotti petrolchimici con il minore impatto negativo possibile;
- di avere presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, poi rilasciata con decreto del 31 ottobre 2011;
- che l’Assessorato regionale della Salute con il contestato decreto assessoriale ha approvato le “Linee Guida sulla VIS - valutazione di impatto sulla salute”, tendenti ad introdurre nell’ordinamento regionale un nuovo procedimento, gestito dalle Aziende sanitarie provinciali, di valutazione di piani, programmi e progetti, il quale si sovrapporrebbe indebitamente alle procedure di compatibilità ambientale già previste dalla disciplina statale di cui al d. lgs. n. 152/2006;
- tale procedura potrebbe incidere su progetti già realizzati e, pertanto, potrebbe essere interessato anche l’impianto gestito dalla ricorrente, con conseguente indebita restrizione dell’attività di impresa, anche tenendo conto dell’indeterminatezza del nuovo regime.
Deduce avverso tale decreto le censure di:
1) Violazione del principio di legalità. Violazione del principio di riserva di legge. Violazione degli articoli 23 e 41 della Costituzione. Violazione dell'art. 12 dello Statuto della Regione Siciliana. Violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, contraddittorietà ;
2) Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 dello Statuto della Regione Siciliana. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D. Lgs. C.P.S. 25 marzo 1947 n. 204. Violazione degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. Pres. Reg. Siciliana 28 febbraio 1979 n. 70. Violazione dell'art. 9 del D. Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 ;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 117, comma 5, della Costituzione. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 85/337/CEE. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2001/42/CE. Incompetenza. Violazione degli articoli 7 e 8 della L.R. 26 aprile 2010, n. 10. Eccesso di potere per erronea individuazione dei presupposti, illogicità intrinseca ed estrinseca, difetto di istruttoria ;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 117, co. 3 e co. 6, della Costituzione. Violazione degli articoli 4, 28, 29 quater e 29 decies del D. Lgs. n. 152/2006 (procedure di VIA e AIA). Violazione dell’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio di non aggravamento del procedimento ;
5) Violazione dell’art. 117, co. 2, lett. s) e co. 3 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 117, comma 6, della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli articoli 17 e 20 dello Statuto della Regione Siciliana. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione. Eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria ;
6) Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione degli articoli 29 quater e 29 decies del D. Lgs. n. 152/2006 sotto diverso profilo . Eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifesta ;
7) Violazione dei principi di certezza del diritto e di legalità sostanziale. Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e perplessità ;
8) Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi generali in materia di giusto procedimento amministrativo. Violazione del principio di partecipazione, del principio del contraddittorio, dei principi di trasparenza, pubblicità e tempestività dell’azione amministrativa. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione degli artt. 2, 4, 7, 8, 10 e 29 della l. 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, perplessità .
Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.
B. – Si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana.
C. – A seguito della manifestazione di interesse alla decisione, da ultimo depositata dalla ricorrente in data 3 ottobre 2022, in vista della trattazione del merito la difesa delle resistenti Amministrazioni ha depositato una memoria conclusiva, con la quale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana, e l’inammissibilità del ricorso per carenza di lesività del contestato decreto assessoriale, vinte le spese.
D. – All’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023, presente il difensore delle resistenti Amministrazioni regionali, come specificato nel verbale, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso promosso dalla società ISAB s.r.l. avverso il decreto dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana del 31 dicembre 2013, avente ad oggetto le “Linee guida sulla VIS - Valutazione di impatto sulla salute”.
B. – Deve in via preliminare essere accolta l’eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana, in quanto non risulta essere stato adottato alcun atto riconducibile alla stessa: la Presidenza della Regione Siciliana va, pertanto, estromessa dal giudizio.
C. – Sempre in via preliminare e in rito, va esaminata l’eccezione – parimenti sollevata dalla difesa delle resistenti Amministrazioni regionali, e alla quale parte ricorrente non ha replicato – di inammissibilità del ricorso per carenza di lesività dell’atto impugnato.
L’eccezione è fondata e deve essere accolta.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche del Giudice di appello – che si condivide – in ordine ai regolamenti e, più in generale, agli atti a contenuto generale e astratto:
- “… sotto il profilo dell’attualità dell’interesse a ricorrere, sia il regolamento che l’atto generale hanno una generalità non identificata di soggetti destinatari, non individuati né individuabili a priori, ma determinabili a posteriori, tramite il relativo atto amministrativo applicativo.
In questo senso, pertanto, tali atti non sono normalmente autonomamente impugnabile, mentre potrà formare oggetto di impugnazione l’atto applicativo, che è l’atto che effettivamente realizza il pregiudizio della sfera soggettiva e, quindi, rende attuale l’interesse a ricorrere …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, Adunanza di Sezione del 26 giugno 2019, parere n. 2046/2019);
- “… in linea di principio, i provvedimenti aventi natura generale ed astratta vanno impugnati assieme all'atto applicativo che rende concreta la lesione degli interessi dei loro destinatari (C.d.S., Sez. V, 17 maggio 2013, n. 2683).
I regolamenti e gli atti generali dell'Amministrazione, infatti, sono impugnabili in via diretta solo in presenza di disposizioni che ledano in via immediata le posizioni soggettive dei destinatari, mentre negli altri casi l'interesse a ricorrere si radica solo in presenza di atti applicativi, e non in base a potenzialità lesive solo ipotetiche o future (C.d.S., Sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9406;6 settembre 2010, n. 6463). In altre parole, i vizi degli atti amministrativi generali risultano immediatamente contestabili solo quando di per sé preclusivi del soddisfacimento dell'interesse protetto, mentre altrimenti sono deducibili come fonte di illegittimità derivata dell'atto consequenziale, quando sia quest'ultimo a venire impugnato – con l'atto presupposto - in quanto concretamente lesivo (C.d.S., Sez. I, 7 giugno 2010, n. 3041) …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 24 marzo 2014, n. 1448;nello stesso senso, T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 1° aprile 2019, n. 698;T.A.R. Toscana, Sez. I, 8 settembre 2015, n. 1218).
A tale regola generale fa eccezione solo l’ipotesi in cui la disciplina regolamentare contiene disposizioni immediatamente precettive per il destinatario, che incidono sulla sua sfera giuridica indipendentemente da un atto applicativo.
Nel caso in esame non viene in rilievo alcun atto applicativo né comunque immediatamente lesivo della sfera giuridica della ricorrente, essendo stato censurato un atto generale che necessita di una fase concretamente attuativa, per mezzo dell’attività che deve essere svolta dalle Aziende sanitarie territorialmente competenti (vedasi art. 2 del decreto).
Dall’esame delle stesse censure non si coglie alcun aspetto di immediata lesività rispetto alla sfera giuridica di parte ricorrente, la quale del resto si esprime su tale aspetto in termini ipotetici.
Pertanto, poiché il decreto del 31 dicembre 2013, avente ad oggetto le “Linee guida sulla VIS - Valutazione di impatto sulla salute”, è privo di immediata idoneità ad incidere negativamente nella sfera giuridica della ricorrente, il ricorso – previa estromissione dal giudizio della Presidenza della Regione Siciliana – deve essere dichiarato inammissibile per carenza di attuale e concreto interesse a ricorrere.
D. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;mentre, nulla deve statuirsi con riguardo alle parti non costituite.