TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2012-01-20, n. 201200099

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2012-01-20, n. 201200099
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201200099
Data del deposito : 20 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03576/2011 REG.RIC.

N. 00099/2012 REG.PROV.CAU.

N. 03576/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3576 del 2011, proposto da:


I H, in qualità di titolare dell’esercizio pubblico denominato “Kristal Club”, rappresentato e difeso dagli avv. A P e R R Q, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Ciro Menotti 6;


contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano Divisione Polizia Amministrativa e Sociale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto CAT. 10A/44643/09 DIV.PAS emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 14/12/2011, notificato il 17/12/2011, con cui è stata disposta la sospensione della licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico "KRISTAL CLUB" per giorni 15 a decorrere dalla data di notifica del provvedimento stesso;

di tutti gli atti connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


considerato, ad un primo esame, che:

l’amministrazione ha esercitato il potere previsto dall’art. 100 del R.D. 1931 n. 773, il cui primo comma prevede che “oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”;

il potere in questione, ampiamente discrezionale, ha natura tipicamente preventiva e cautelare, a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l'ordine pubblico;
ne discende che la sospensione della licenza deve ritenersi legittimamente adottata in tutti i casi in cui, a prescindere dalla colpa del titolare dell'esercizio, ricorra una situazione tale da configurare una fonte di pericolo concreto ed attuale per la collettività;

la misura della sospensione della licenza di esercizio, prevista dalla anzidetta norma, risponde invero alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali da un lato sono privati di un luogo di abituale aggregazione e dall’altro sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, non necessitando quindi di specificata e aggravata motivazione;

nel caso di specie, il provvedimento di sospensione è adeguatamente motivato con riguardo ai presupposti che ne giustificano l’adozione e proporzionato con riferimento alla durata della sospensione (15 giorni), tenuto conto delle circostanze accertate dal controllo di polizia eseguito presso l’esercizio in questione (violenta rissa scoppiata tra suoi frequentatori con intervento anche di personale della discoteca), nonché della circostanza che, nonostante precedenti sospensioni – giustificate da analoghe vicende – il locale abbia continuato ad essere teatro di gravi episodi di turbamento dell’ordine pubblico;

la natura cautelare e di immediato presidio alle condizioni di ordine pubblico e di sicurezza, peculiare del provvedimento previsto dall'art. 100, r.d. n. 773 del 1931, esclude, per ragioni di celerità, l'obbligo di preventivo avviso di avvio del procedimento;

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