TAR Firenze, sez. III, sentenza 2020-10-15, n. 202001220

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2020-10-15, n. 202001220
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202001220
Data del deposito : 15 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/10/2020

N. 01220/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00809/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 809 del 2012, proposto da
- Remola s.r.l., ora incorporata nella Finlor s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati A G, S M, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Firenze, alla piazza Vittorio Veneto n. 1 e domicilio digitale in atti;

contro

- Comune di Massa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F P, M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D I, in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenza, presso i cui Uffici ex lege domicilia, in Firenze, alla via degli Arazzieri n. 4;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale del Comune di Massa n. 4336 del 18 ottobre 2011;

- di ogni atto connesso, presupposto o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza smaltimento del giorno 8 giugno 2020, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi

Dato atto di come il giudizio sia transitato in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Remola s.r.l., ora incorporata nella Finlor s.r.l, con atto depositato l’8 giugno 2012, in riassunzione a seguito di trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è insorta avverso il provvedimento in epigrafe, contestando la debenza e comunque l’entità della sanzione a essa irrogata ai sensi dell’art. 138 della legge regionale n. 1/2005, deducendo in diritto la violazione di legge e l’eccesso di potere.

2. L’Amministrazione comunale intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per l’improcedibilità in rito e per l’infondatezza nel merito del ricorso.

2.1. Si è, altresì costituito in giudizio, con atto di stile, il Ministero intimato.

3. Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2020, previo deposito di documenti memorie e repliche, il giudizio è transitato in decisione.

4. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue. Ritiene dunque il Collegio di poter soprassedere alla delibazione dell’eccezione in rito sollevata dal Comune di Massa.

4.1. Col primo motivo, la deducente ha richiamato il giudizio all’epoca di proposizione del ricorso pendente dinanzi alla Corte di Cassazione per l’annullamento della sentenza di questo Tribunale, sez. II, n. 3871/2005 e di quella del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2106/2011, in dichiara esecuzione delle quali il Comune intimato ha emanato l’avversata determinazione dirigenziale. In tesi, infatti, dall’accoglimento del ricorso discenderebbe la legittimità del fabbricato edificato in forza dei titoli edilizi annullati dalle cennate decisioni, e la conseguente caducazione della sanzione pecuniaria irrogata.

In senso contrario, è agevole richiamare la decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 12107 del 2012 che ha rigettato il cennato ricorso.

4.2. Col secondo motivo, la deducente ha contestato l’entità della sanzione, sostenendo come la superficie abusiva non sarebbe costituita dall’intera area del piano terra, bensì dalla sola porzione di fabbricato eretta a un’altezza superiore ai setti metri, riservandosi di documentare tale affermazione con aerofotogrammetrie ufficiali e sovrapposizioni planivolumetriche, poi non prodotte. Alla mancata prova di tale tesi va aggiunto che, come risulta dalla documentazione allegata all’atto avversato, l’intero piano seminterrato del fabbricato è stato realizzato sull’area oggetto dello sbancamento. Del resto, va condiviso quanto sul punto osservato dall’Ente civico, ovverosia che

anche nel caso in cui una piccola metratura del fabbricato fosse stata realizzata appena al di fuori dello sbancamento, l’intero piano beneficerebbe comunque di detta opera, in quanto funzionale alla sua realizzazione complessiva.

4.2.1. Va disattesa, alla luce dei contenuti relazione tecnica richiamata espressamente nel provvedimento impugnato, da cui risulta che il valore di € 2.550 è la media tra il minimo e il massimo indicati per le abitazioni civili in uno stato conservativo normale, la doglianza secondo cui non sarebbe motivazione alcuna per il discostamento dal criterio della media tra valori minimi e valori massimi OMI, criterio che sarebbe stato utilizzato dal Comune solo per alcune voci del computo della sanzione.

4.2.2. Neppure ha pregio, in mancanza di concreti riferimenti a parametri normativi violati, la tesi secondo cui si sarebbe dovuto applicare il coefficiente di vetustà pari a 0,75.

5. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi