TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-11-07, n. 202400767
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Testo completo
Pubblicato il 07/11/2024
N. 00767/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Scuola Sottufficiali Marina Militare, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS- notificato alla ricorrente in data -OMISSIS- con il quale il Ministero della difesa–Direzione Generale per il Personale Militare, ha decretato il proscioglimento della ricorrente dalla ferma per scarso rendimento ai sensi degli artt. 957, co. 1 lett. g) e 960 comma 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66 e collocato la medesima in congedo illimitato;
- in subordine,
per la destinazione della volontaria all’impiego senza alcuna qualifica/specialità, per il susseguente recupero degli esami nella successiva sessione del corso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Scuola Sottufficiali Marina Militare e di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha decretato il proscioglimento della medesima dalla ferma per scarso rendimento ai sensi degli artt. 957, comma 1 lett. g) e 960 comma 2 del Decreto