TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-07-16, n. 201901031
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Testo completo
Pubblicato il 16/07/2019
N. 01031/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01320/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2017, proposto da Società cooperativa edilizia Logicasa a r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, n. 43;
contro
Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P N, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Semeraro in Bari, via Dante, n. 51;
nei confronti
C.E.R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S P e F R, con domicilio eletto presso lo studio S P in Bari, via S. Cognetti, 25;
Cooperativa edilizia Albatros, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) la determinazione del Dirigente comunale del settore Urbanistica, edilizia privata e ambiente n. 900 dell’8.9.2017, pubblicata sull'albo pretorio del Comune dal 12.9.2017 al 27.9.2017, avente ad oggetto “ Bando di concorso per l'assegnazione di aree E.R.S., destinate ad interventi di edilizia residenziale sociale. Approvazione graduatoria definitiva ”; 2) ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale e ove occorra: la determinazione del Dirigente Urbanistica, Edilizia privata e ambiente n. 610 del 12.6.2017 avente ad oggetto “ Bando di concorso per l'assegnazione di aree E.R.S., destinate ad interventi di edilizia residenziale sociale. Approvazione graduatoria ”; il verbale della Commissione esaminatrice per l'esame delle domande e per l'attribuzione dei punteggi del 5.6.2016; l'Avviso Pubblico relativo alla formazione della graduatoria per l'assegnazione delle aree destinate ad interventi di Edilizia residenziale sociale del 30.6.2016; il Regolamento per l'assegnazione di aree destinate ad interventi di Edilizia residenziale sociale approvato con delibera C.C. n. 2 del 7.1.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Monopoli e della controinteressata C.E.R. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019, il dott. O C e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il Comune di Monopoli, nell’ambito dei programmi di Edilizia residenziale sociale (ERS), con delibera di G.C. n. 166 datata 11.8.2014, individuava alcune aree da fare oggetto di assegnazione nell’Ambito urbano A8, in particolare individuava, a seguito di apposito frazionamento, i lotti E, F, G e H, da destinare a interventi di ERS, come da previsione dell’art. 8 delle NTA al PUG/P (rubricato “ Interventi di Edilizia residenziale sociale ”), il quale demandava a una deliberazione del Consiglio comunale la regolamentazione dell’assegnazione e dell’attuazione di tali interventi. In effetti, con deliberazione di C.C. n. 2 del 7.1.2013 era approvato il “ Regolamento per l’assegnazione di aree destinata ad interventi di Edilizia residenziale sociale ”. In data 30.6.2016, il Comune pubblicava un avviso pubblico, ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento, per la formazione di una graduatoria di assegnazione delle aree da destinare a interventi ERS, fissando come termine di presentazione delle domande il 30.9.2016. In particolare, erano messi a concorso: 1) il lotto E del PUE, Ambito A8, per una superficie utile lorda (SUL) di 3.745,84 mq e un corrispettivo di € 150.627,00; 2) il lotto F del PUE, Ambito A8, per una SUL di 2.925,00 mq e un corrispettivo di € 117.603,00; 3) il lotto H del PUE, Ambito A8, per una SUL di 2.925,00 mq e un corrispettivo di € 117.603,00. Il lotto G era invece assegnato alla ditta Bianco Leonardo, a valere come opera pubblica, ex art. 27/p delle NTA al PUG, con la delibera di G.C. n. 189 del 20.11.2015. Nelle more dei termini di presentazione delle domande, la società cooperativa Primavera, con nota prot. n. 38906 dell’8.7.2016 chiedeva di esercitare il diritto di priorità assegnato dall’art. 4 del Regolamento per l’assegnazione del lotto H, che le veniva, in effetti, assegnato al di fuori delle procedure concorsuali. Residuavano, quali lotti sui quali formare la graduatoria, i soli lotti F ed E. In relazione a tali offerte, pervenivano al Comune quattro domande, delle quali, due provenienti dalla controinteressata società CER s.r.l. (relative l’una al lotto E, l’altra al lotto F); una proveniente dalla Società cooperativa edilizia Albatros (relativa al lotto E); ed una proveniente dalla cooperativa ricorrente (generica per entrambi i lotti). Nelle sedute del 16 e 17 maggio e del 5 giugno 2016, la Commissione giudicatrice preposta all’esame delle pratiche (nominata con D.D. n. 78 del 26.1.2017) provvedeva a esaminare le domande pervenute e ad attribuire i punteggi alle partecipanti, formulando una graduatoria provvisoria. In particolare, la Commissione riteneva di attribuire alle due domande provenienti dalla concorrente CER s.r.l. il punteggio di 45; alla domanda della cooperativa Albatros, il punteggio di 14,117; ed alla cooperativa ricorrente il punteggio di 14. In conseguenza di ciò, essendo preclusa dal Regolamento l’assegnazione di più lotti al medesimo soggetto, la Commissione assegnava a CER s.r.l. il lotto F e nessun lotto alle altre due cooperative partecipanti. Infatti, la Commissione riteneva che la domanda della cooperativa ricorrente fosse insufficiente a coprire le potenzialità edificatorie del rimanente lotto E, nonché che la stessa fosse carente della “ dichiarazione prevista all’art. 7 comma 3 lett. i), relativa alla dichiarazione di cui all’art. 7 comma 3 lett. k) ”. Con la successiva determinazione del Dirigente del settore Urbanistica, edilizia privata e ambiente del 12.6.2017, era approvato il verbale redatto dalla Commissione, nonché la graduatoria provvisoria come formulata dalla Commissione stessa, assegnandosi agli interessati un termine di 10 giorni per presentare motivate osservazioni. Con nota del 30.6.2017, il legale rappresentante della cooperativa ricorrente presentava osservazioni alla graduatoria. Con n. 900 dell’8.9.2017, il dirigente comunale riscontrava in maniera negativa le osservazioni della cooperativa, in ragione della “ omessa dichiarazione prevista all’art. 7, comma 3 lett. i e k, del regolamento ” e della “ relazione tecnica non conforme a quanto richiesto ”. Accolte le osservazioni proposte dal legale rappresentante della CER s.r.l. e, conseguentemente, assegnato alla stessa non più il lotto F ma il diverso lotto E (richiesto con una seconda domanda presentata), si approvava la graduatoria definitiva che non assegnava alla ricorrente alcun lotto.
Quest’ultima insorge, con il ricorso notificato il