TAR Lecce, sez. III, sentenza 2014-12-30, n. 201403201

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2014-12-30, n. 201403201
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201403201
Data del deposito : 30 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01918/2010 REG.RIC.

N. 03201/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01918/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1918 del 2010, proposto da:
R P, rappresentata e difesa dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso E S D in Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria, 9;

contro

Comune di Melendugno, rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Rita Serafini, con domicilio eletto presso Assunta Rita Serafini in Lecce, Via G. Chiriatti, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n° 17521 del 17 Settembre 2010, notificato in data 30 Settembre 2010, con cui il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Melendugno ha rigettato le tre domande di condono edilizio presentate dalla ricorrente in data 10 Dicembre 2004 relative a tre unità abitative realizzate su un’area sita in località Torre dell’Orso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melendugno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 Dicembre 2014 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti E S D e F. Marchello, quest'ultimo in sostituzione di Assunta Rita Serafini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente Sig.ra R P impugna il provvedimento prot. n° 17521 del 17 Settembre 2010, notificato in data 30 Settembre 2010, con cui il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Melendugno ha rigettato le tre domande di condono edilizio da lei presentate in data 10 Dicembre 2004 relative a tre unità abitative (due al piano terra e una al piano seminterrato) realizzate su un’area sita in località Torre dell’Orso (distinta in catasto al foglio 41 particella 57), nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis Legge 7 Agosto 1990 n° 241 – Violazione del principio del giusto procedimento.

2) Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 31 della Legge 28 Febbraio 1985 n° 47 – Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto – Difetto di istruttoria – Illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa.

3) Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 43 della Legge 28 Febbraio 1985 n° 47 e dell’art. 12 bis del Decreto Legge 12 Gennaio 1988 n° 2 – Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto.

4) Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 32 e 33 della Legge 28 Febbraio 1985 n° 47 e dell’art. 32, comma 27 lett. d), del Decreto Legge 30 Settembre 2003 n° 269, convertito dalla Legge 24 Novembre 2003 n° 326 – Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto.

5) Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 32, comma 25, del Decreto Legge 30 Settembre 2003 n° 269, convertito dalla Legge 24 Novembre 2003 n° 326 – Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, la ricorrente concludeva come sopra riportato.

Si è costituito in giudizio il Comune di Melendugno, depositando memorie difensive con le quali ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 Dicembre 2014, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

Innanzitutto, è necessario rammentare – in punto di fatto – sia che la ricorrente afferma di aver comprato dalla Sig.ra Suppa Stefania, con scrittura privata datata 7 Maggio 2004, “un terreno sito in agro di Melendugno, località Torre dell’Orso, esteso circa mq.

1.550 su cui insiste un fabbricato abusivo avente una superficie coperta di circa mq. 229, riportato al C.T. al foglio 41 particella 57” (pervenuto a Suppa Stefania per decreto del Presidente del Tribunale di Lecce del 4 Febbraio 2000, reso in esito alla procedura concorsuale a carico di Doria Giovanna Lidia, madre della odierna ricorrente), sia che l’impugnato provvedimento comunale di rigetto delle tre istanze di condono edilizio presentate dalla Sig.ra R P, ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legge 30 Settembre 2003 n° 269 (convertito dalla Legge 24 Novembre 2003 n° 326), si basa sulla seguente articolata motivazione: “ …..Visti tutti gli atti di ufficio e segnatamente: 1) Dichiarazione di interesse alla definizione degli illeciti edilizi a firma di Suppa Stefania, del 27 Gennaio 2004 … relativa ad un illecito edilizio ubicato in Torre dell’Orso in un’area censita al C.T. al foglio di mappa 41, numero di mappa 57, sottoposto a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico, consistente in una casa di abitazione realizzata a piano terra con seminterrato destinato a deposito già ultimato e abitabile avente volumetria inferiore a 750 mc., ultimato in data 30 Giugno 1985, e documentazione fotografica allegata, da cui si evince che si tratta dello stesso immobile oggetto delle tre suddette domande di definizione degli illeciti edilizi presentate da R P;
2) Sentenza n° 503/1986 del 16 Aprile 1986, passata in giudicato in data 16 Maggio 1988, del Pretore Penale di Lecce, con relativo ordine di demolizione;
3) Domanda di condono edilizio del 20 Settembre 1985 prot. 6333 presentata da D L G, concernente un immobile abusivo realizzato in Torre dell’Orso, in un’area censita al C.T. al foglio di mappa 41, numero di mappa 57, consistente in un piano fuori terra e in un piano entroterra per un volume totale di mc. 912,50, nonché la relazione tecnica, le planimetrie, la relazione della Polizia Municipale, dalle quali si evince che si tratta dello stesso immobile oggetto delle tre suddette domande di definizione degli illeciti edilizi presentate da R P;
4) Provvedimento n° 1973/93 del 15 Marzo 1993, notificato il 24 Marzo 1993, di diniego di concessione in sanatoria;
5) Ordinanza n° 21/94 del 10 Giugno 1994 di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo di cui trattasi in danno di D G L, nonché relativa nota di trascrizione n° 73 dell’11 Settembre 1995;
6) Sentenza del T.A.R. di Lecce n° 4860/2001, passata in giudicato, con la quale è stata dichiarata la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di diniego di condono notificato il 24 Marzo 1993 e del ricorso avverso il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo, costituito da una villetta, sviluppante una superficie coperta di mq. 229 ed un volume totale di mc. 912,50, censito al N.C.E.U. alla partita 6203, fol. 41, p.lla 57, ricadente in zona tipizzata dal P.d.F. vigente ad Agricola E;
7) Sentenza del T.A.R. di Lecce n° 1225/2006, passata in giudicato, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento 5 Luglio 2002 n° 9364 con il quale il Responsabile dell’Ufficio Condono del Comune di Melendugno ha comunicato il parere negativo della C.E.C. sulla domanda di sanatoria edilizia presentata dalla ricorrente ai sensi del disposto di cui all’art. 40 ultimo comma della Legge 47/1985, concernente lo stesso immobile oggetto delle tre suddette domande di definizione degli illeciti edilizi presentate da R P;
…….Considerato e Ritenuto - che dalla ispezione ipotecaria ordinaria presso l’Agenzia del Territorio … non risulta alcuna trascrizione a favore di R P in relazione all’immobile oggetto delle richieste di condono edilizio del 10 Dicembre 2004, nonostante la stessa si sia qualificata proprietaria nelle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà del 9 Dicembre 2004 allegate alle suddette domande di condono edilizio;
- che l’ordinanza sindacale di acquisizione al patrimonio comunale del Comune di Melendugno dell’immobile in questione del 10 Giugno 1994 è stata debitamente trascritta presso la Conservatoria dei R.I. di Lecce in data 11 Settembre 1995 e i ricorsi giurisdizionali contro la stessa sono stati respinti dal T.A.R. di Lecce con sentenza n° 4860/2001, passata in giudicato;
- che l’immobile abusivo in questione è stato realizzato su un’area di circa mq. 1.350 … e ricade in zona agricola con edilizia impropria E3 del vigente P.R.G. approvato con deliberazione della G.R. n° 1691 del 14 Novembre 2001, nella quale il Titolo III.

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