TAR Salerno, sez. II, sentenza 2014-12-24, n. 201402216

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2014-12-24, n. 201402216
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201402216
Data del deposito : 24 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01408/2004 REG.RIC.

N. 02216/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01408/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1408 del 2004, proposto da:
M I e F A, rappresentati e difesi dagli avv. I P e R M, legalmente domiciliati presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di Pagani;

per l'annullamento

dell’ordinanza di demolizione n. 38 del 1°.3.2004, concernente le opere abusive realizzate alla via Corallo del Comune di Pagani, di ogni atto connesso e presupposto


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 il dott. E F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente si duole, con il ricorso in esame, della illegittimità dell’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Pagani in relazione al fabbricato da lei realizzato alla via Corallo.

Mediante le censure formulate in ricorso, viene dedotto che: 1) l’ordinanza difetta della indicazione della superficie e del volume oggetto di acquisizione nell’ipotesi di inottemperanza;
2) è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento;
3) fa difetto l’esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico giustificative del provvedimento impugnato, tanto più necessaria in considerazione della conformità dell’opera allo strumento urbanistico e della sua finalizzazione al soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo familiare della ricorrente.

In data 21.10.2014 è stata prodotta copia dell’istanza di condono presentata in data 10.12.2004, ex l. n. 326/2003, che il difensore di parte ricorrente, con dichiarazione resa in udienza, ha attestato interessare le opere oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione.

Sussistono quindi i presupposti per la declaratoria della improcedibilità del ricorso, conformemente ad un costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3990 del 28 luglio 2014: “la presentazione dell'istanza di sanatoria dell'abuso edilizio successivamente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione produce l'effetto di rendere inefficace tale ultimo provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse, e ciò in quanto il riesame dell'abusività dell'opera provocato da tale istanza, sia pure al fine di verificare l'eventuale sanabilità di quanto costruito, comporta ex se la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa dal momento che, in caso di diniego del richiesto accertamento di conformità, l'Amministrazione comunale dovrebbe emettere una nuova ordinanza di demolizione, con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi”).

Sussistono infine giuste ragioni per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio sostenute dalla parte ricorrente.

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