TAR Parma, sez. I, ordinanza presidenziale 2016-05-19, n. 201600102
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00102/2016 REG.PROV.PRES.
N. 00102/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2013, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dagli avv. G P, G C, G C, con domicilio eletto presso Massimo Battista in Parma, Via B. Zaccagnini, 1;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del provvedimento in data 11.01.2013 prot. n. 203/13, con il quale il Comandante del Corpo Forestale dello Stato ha respinto l'istanza presentata dal ricorrente finalizzata ad ottenere il trasferimento di sede;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.;
Considerato che, per il ricorso all’esame, dalla proposizione del gravame nel 2013 è decorso un considerevole lasso temporale sicché - al fine di una razionale predisposizione dei ruoli d’udienza -occorre, in via preliminare, procedere alla verifica della permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso nonché alla compiuta istruttoria;
Ritenuto pertanto necessario acquisire dall’ intimata Amministrazione una relazione di chiarimenti nella quale, esposti i fatti di causa (con la relativa documentazione) sia precisato se, successivamente all’adozione dell’atto qui impugnato, siano stati adottati ulteriori provvedimenti o sia mutata la situazione di fatto e di diritto (anche al fine di verificare l’effettiva permanenza dell’interesse alla decisione);
Ritenuto che al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;