TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2016-08-17, n. 201600779
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Pubblicato il 17/08/2016
N. 00779/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C P C.F. PRNGNN63C11Z114I e Stefano Monti C.F. MNTSFN75L05F224T, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore n. 53;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliato ex lege .
per l'annullamento
del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 26/173 - 2010 del 22 dicembre 2015, con cui si è disposta la non idoneità del ricorrente alla permanenza presso l'Accademia Militare di Modena in qualità di allievo ufficiale dell'Arma Carabinieri;B) del conseguente provvedimento della Direzione generale del 11/1/2016, con cui il ricorrente è stato espulso dall'Accademia Militare ed è stato altresì prosciolto dalla ferma triennale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori avv. Claudio Moscati e avv. dello Stato Diana Cairo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, un Allievo Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri chiede l’annullamento sia del provvedimento in data 22/12/2015, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha valutato l’odierno ricorrente non idoneo alla permanenza presso l'Accademia Militare di Modena per la frequentazione del relativo tirocinio, sia del conseguente provvedimento in data 11/1/2016, con il quale il Ministero della Difesa -Direzione generale per il personale militare - ha decretato l’espulsione del medesimo dall’Accademia Militare, prosciogliendolo, altresì, dalla relativa ferma triennale. A sostegno dell’impugnativa, il ricorrente deduce motivi in diritto rilevanti: violazione del D.P.R. n. 738 del 1981;violazione di circolari e direttive della Sanità Militare;violazione dell’art. 936, c. 3, Codice Ordinamento Militare;eccesso di potere sotto diverse figure sintomatiche di tale vizio, soprattutto in relazione alla rilevata contraddittorietà con precedenti determinazioni dell’amministrazione e all’illogicità della diagnosticata valutazione “-OMISSIS-”;nullità del test M.M.P.I. per mancato decorso del termine di mesi 6 dalla precedente somministrazione dello stesso test.
Il Ministero della Difesa, costituitosi in resistenza, chiede che i ricorso sia respinto, in quanto infondato.
Con ordinanza istruttoria n. 297 del 10/3/2016, questa Sezione ha disposto l’esecuzione di una verificazione, al fine di “…accertare l’effettiva sussistenza della sopraggiunta condizione di non idoneità del ricorrente quale allievo ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, assunta dall’Amministrazione a fondamento della sua espulsione dall’Accademia Militare di Modena…”, incaricando del relativo incombente “…un docente universitario del Settore scientifico-disciplinare –Psichiatria- individuato dal Direttore del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Università di Bologna…”. L’oggetto della verificazione consiste, in sintesi, nell’accertare se il ricorrente “…è affetto da -OMISSIS-ascrivibile alla diagnosi -OMISSIS- (-OMISSIS-), secondo la classificazione riportata nella Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare approvata dal D.M. 4 giugno 2014…”.
In esecuzione del predetto incombente istruttorio, in data 29/6/2016 il verificatore incaricato provvedeva a depositare presso la Segreteria della Sezione la Relazione di verificazione con i relativi documenti e atti allegati.
Alla camera di consiglio del 13/7/2016 la causa è stata chiamata e, quindi, dopo l’avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la stessa è stata trattenuta per la decisione come indicato nel verbale.
Il Tribunale osserva che è fondato il mezzo d’impugnazione con il quale si rileva, in buona sostanza, la contraddittorietà e, quindi, l’irragionevolezza della valutazione, effettuata dal Ministero della Difesa, dell’odierno ricorrente quale soggetto “non idoneo” alla permanenza presso l’Accademia Militare di Modena per continuare il tirocinio per “allievo ufficiale dell’Arma dei Carabinieri”. Detta valutazione è motivata dal Ministero sulla base degli accertamenti medici eseguiti dalla Commissione Medica Ospedaliera di Padova nei confronti del ricorrente nel periodo 1/12/2015 - 9/12/2015, con diagnosi conclusiva di: “in atto -OMISSIS- e-OMISSIS-, confermate dal recente test -OMISSIS- ed attribuzione di un coefficiente -OMISSIS-” e con giudizio finale medico legale: “non idoneo” --OMISSIS--. (ved. Doc. n. 1 del ricorrente). A seguito della disposta verificazione, in data 29/6/2016 il Prof. Domenico Berardi -Professore ordinario di Psichiatria del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, quale incaricato del suddetto incombente, ha depositato la relativa relazione tecnica finale, dalla quale emerge, con nettezza, in risposta al preciso quesito formulato dalla Sezione con la citata ordinanza istruttoria n. 297 del 10/3/2016, una valutazione di “insussistenza di alcuna patologia riferibile a “…-OMISSIS-... che emerge dunque come elemento incidentale, non di dimensioni patologiche e non strutturale nell’assetto della -OMISSIS- del sig. -OMISSIS-.”. Secondo il verificatore, pertanto, l’odierno ricorrente “…non presenta un -OMISSIS-ascrivibile alla diagnosi “-OMISSIS- (-OMISSIS-)” secondo la classificazione riportata dalla Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”.
Pertanto, alla luce di tali conclusioni, appare condivisibile l’argomentazione con la quale il ricorrente ritiene i provvedimenti impugnati viziati da contraddittorietà e, quindi, da irragionevolezza, in quanto in contrasto anche con le precedenti valutazioni della stessa Amministrazione, che avevano riconosciuto il ricorrente soggetto idoneo sotto il profilo psico – fisico, in tal modo consentendogli l’iscrizione e quindi la frequentazione del tirocinio quale Allievo Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Sotto altro profilo della questione, la verificazione ha accertato che le problematiche relative agli elementi di “-OMISSIS-e di-OMISSIS- nella -OMISSIS-” riscontrate dal verificatore nel ricorrente “rimangono confinate…all’interno del range della normalità senza superare la soglia della patologia, risultando infine che “…tali elementi -OMISSIS-esulano dall’esaminata “-OMISSIS-”.
Sulla base delle precedenti considerazioni, il Collegio ritiene inoltre di condividere l’esito della verificazione, sul punto relativo alle dimissioni dal tirocinio, prima rassegnate e poi revocate (dopo soli 6 giorni) dal ricorrente, con motivazione “…per riferite problematiche personali di adattamento al contesto…”(v. provv. impugnato doc. n. 1 del ric.). Pur dovendosi riconoscere che tale elemento sia certamente idoneo a suscitare dubbi in ordine alla permanenza – nell’allievo ufficiale – dei requisiti psico attitudinali per proseguire il tirocinio in Accademia Militare - in riferimento, appunto, all’indecisione manifestata, con il suddetto comportamento, va tuttavia riconosciuto che tale indecisione, risulta pur sempre rientrare nell’ambito di una sfera della -OMISSIS- assolutamente normale, non avendo detto comportamento sconfinato in alcuna patologia e non essendo esso in ogni caso riconducibile alla “-OMISSIS-” (-OMISSIS-) erroneamente diagnosticata dalla C.M.O.. In conclusione, i provvedimenti impugnati devono essere annullati, essendo risultata errata la presupposta valutazione di inidoneità alla permanenza del ricorrente presso l’Accademia Militare di Modena, sulla base della quale entrambi sono stati adottati.
Le spese del giudizio, ivi compresi i compensi dovuti per la disposta verificazione, seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato nel dispositivo.