TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-05-08, n. 202400328

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-05-08, n. 202400328
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400328
Data del deposito : 8 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2024

N. 00328/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00123/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 123 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sampierdarena Olii S.r.l. e SAAR Depositi Portuali S.p.a., rappresentate e difese dagli avv. Luigi Cocchi e Gerolamo Taccogna, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Genova, via Macaggi, 21/8;



contro

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, Ministero dell’interno e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Paola Pessagno e Luca De Paoli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso la civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi, 9;



nei confronti

Superba S.r.l. con socio unico, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Mozzati, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica, 2/11;
Consiglio superiore dei lavori pubblici, Ministero della transizione ecologica, Ministero dello sviluppo economico, ENAC, Attilio Carmagnani AC S.p.a., non costituiti in giudizio;



per l’annullamento

della delibera del Comitato di gestione di AdSPMLO n. 104 del 30/12/2021 avente ad oggetto “istanza di occupazione da parte di Superba Srl per il tramite di accordo sostitutivo a sensi dell’art. 18 l. 84/1994”;

della delibera del Comitato di gestione di AdSPMLO 15/12/2021 avente ad oggetto “ricollocazione dei depositi chimici in ambito portuale e conseguenti procedure urbanistiche”;

di tutti gli atti presupposti e/o propedeutici nessuno escluso, tra i quali:

- i decreti n. 2/2019 del 15/1/2019, n. 1/2020 del 28/2/2020 e 5/2021 del 15/7/2021 del C.S. di approvazione e di aggiornamento del “Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo con la Città di Genova”, nella parte in cui è stato ricompreso l’intervento per la delocalizzazione dei depositi chimici e petrolchimici di Superba e Carmagnani, oggi localizzati a MU (al di fuori delle aree portuali), in ambito portuale con utilizzazione della somma di € 30 milioni reperita tra le risorse di finanziamento del programma straordinario a sensi dell’art. 9 d.l. 109/2018 e smi;

- della delibera consiliare del Comune n. 57 del 6/10/2020 avente ad oggetto “norma integrativa del vigente piano di rischio aeroportuale, avente natura regolamentare per la valutazione degli insediamenti di funzioni ricadenti in area di tutela (zone B)”;

- di ogni altro atto pertinente ai procedimenti avviati da AdSPMLO per la localizzazione e la concessione della area di Ponte Somalia per l’insediamento dei depositi costieri di stoccaggio di prodotti chimici e petrolchimici di Superba e Carmagnani;

e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

dei pareri resi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 10/2022 e 47/2022, sull’adeguamento tecnico funzionale relativo agli ambiti S2 e S3 del vigente PRP di Genova, nonché di tutti gli atti preparatori e/o presupposti, connessi e/o conseguenti, nessuno escluso, nonché della nota ENAC 26.7.2022.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera, del Ministero dell’interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comune di Genova e di Superba S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio riconvocata del giorno 13 marzo 2024 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) Con istanza presentata all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale in data 15 settembre 2021 e successiva integrazione del 12 ottobre 2021, Superba S.r.l., odierna controinteressata, chiedeva l’assegnazione tramite accordo sostitutivo ex art. 18, legge n. 84/1994, di un’area portuale presso ponte Somalia, avente superficie di circa 77.000 mq, nella quale rilocalizzare i propri depositi di prodotti chimici attualmente ubicati in ambito urbano, precisamente nel quartiere di Genova-MU.

La richiedente allegava una proposta di adeguamento tecnico funzionale (ATF) ex art. 5, comma 5, legge n. 84/1994, comportante l’inserimento della funzione “C5” (movimentazione e stoccaggio di rinfuse liquide) negli ambiti S2 e S3 in cui è compreso il sito di ponte Somalia, ove il vigente piano regolatore portuale ammette soltanto le funzioni “C1” (movimentazione e stoccaggio contenitori) e “C2” (movimentazione e stoccaggio merci convenzionali).

La rilocalizzazione dei depositi chimici in ambito portuale (compresi quelli della Attilio Carmagnani S.p.a.) è prevista nel “programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto”, approvato dal Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 ai sensi dell’art. 9- bis del d.l. n. 109/2018, con lo stanziamento di un contributo di 30 milioni di euro.

Con la deliberazione n. 89 del 15 dicembre 2021, il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale, preso atto del parere favorevolmente espresso dal Comune di Genova circa la coerenza della proposta di ATF rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici, ha adottato la proposta medesima.

A seguito la pubblicazione dell’istanza di Superba S.r.l., sono state presentate numerose osservazioni e tre domande concorrenti, tra cui quella proposta dalle odierne ricorrenti insieme a Silomar S.p.a.

Con la deliberazione n. 104 del 30 dicembre 2021, il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale ha dichiarato “ improcedibili e recessive ” le domande concorrenti, poiché “ di minor interesse pubblico rispetto alla ricollocazione su Ponte Somalia dei depositi chimici ”, ed ha autorizzato la procedura di accordo sostitutivo.

La proposta di ATF è stata successivamente trasmessa al Consiglio superiore dei lavori pubblici per la formulazione del parere conclusivo.

2) Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 10 febbraio 2022 e depositato il successivo 23 febbraio, Sampierdarena Olii S.r.l. e SAAR Depositi Portuali S.p.a. hanno collettivamente impugnato le suindicate deliberazioni del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale, il decreto di approvazione del citato programma straordinario e il parere favorevole del Comune di Genova.

Nella qualità di titolari di concessioni demaniali aventi ad oggetto aree portuali nelle quali mantengono depositi di rinfuse liquide, le ricorrenti lamentano i pregiudizi che sarebbero cagionati dalla rilocalizzazione dei depositi chimici di Superba S.r.l. in termini di carichi ambientali e di limitazioni alla loro operatività.

Ciò premesso, esse deducono i seguenti motivi di gravame:

(i motivi da I a VI sono riferiti alla deliberazione del Comitato di gestione n. 89/2021)

I) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, d.m. 31.7.1934. Eccesso di potere per falsità dei presupposti e/o travisamento, difetto di istruttoria e/o di motivazione”.

Sarebbe violato il divieto di realizzare depositi di oli minerali sulle calate dei porti, fatta eccezione per il caso di serbatoi interrati e collocati in bacini riservati esclusivamente al traffico di liquidi infiammabili.

II) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6, 18, l. 84/1994, in relazione agli artt. 36 e seguenti cod. nav., nonché della previsione di cui all’art. 9 delle norme di attuazione del PRP. Violazione degli artt. 6 e 12, d.lgs. 152/2006 e relativi allegati, nonché dell’art. 3, comma 5, l.r. 32/2012. Eccesso di potere per falsità dei presupposti”.

La modifica del PRP volta a consentire la localizzazione di un nuovo deposito costiero di prodotti chimici avrebbe natura sostanziale e, pertanto, non poteva essere introdotta mediante lo strumento dell’ATF, richiedendosi a tal fine l’approvazione di una variante, previa VAS e VIA statali.

III) “Eccesso di potere per falsità dei presupposti e/o travisamento, Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Manifesta illogicità ed ingiustizia. Sviamento di potere”.

Nonostante sia stato approvato solo il documento preliminare, l’Autorità di sistema portuale non avrebbe potuto prescindere dagli indirizzi promananti dal Piano territoriale regionale, secondo cui gli impianti a rischio di incidente rilevante o con funzioni ad elevato impatto ambientale devono essere collocati ad adeguata distanza dai confini portuali e dalle aree urbane.

IV) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 18, l. 84/1994, in relazione agli artt. 707 e 715 cod. nav. Eccesso di potere per falsità dei presupposti. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Illegittimità della DCC 6/10/2020, n. 57”.

Sarebbe violato il piano di rischio aeroportuale del Comune di Genova che, nell’area in questione, vieta la localizzazione di depositi costieri come quello progettato da Superba S.r.l.

IV.1) “Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 687, 690, 707 e 715 cod. nav. Violazione del capitolo 9 par. 6 del Regolamento ENAC sulla costruzione e l’esercizio degli aeroporti. Violazione degli artt. 2, 3 e 10, l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per mancanza ed

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