TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-02-26, n. 202400506

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-02-26, n. 202400506
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400506
Data del deposito : 26 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2024

N. 00506/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01294/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2023, proposto da
G.I. General Impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, S P, S Pgliosa, D P, M C ed E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Milano, via della Guastalla 6;

nei confronti

IMG s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A R, S D, con domicilio eletto presso lo studio A R in Milano, via Vitruvio, 5;

per l''annullamento

a. del provvedimento di conferma comunicato con nota pec in data 5.6.2023 n. prot. 05/06/2023/0306543.U, emesso a seguito dell''istanza di annullamento in autotutela avanzata dalla società G.I. General Impianti s.r.l., con cui il Comune di Milano ha ritenuto non accoglibile l''istanza medesima ed ha riconfermato, all''esito di una rinnovata istruttoria, il provvedimento di esclusione dell''odierna ricorrente;

b. del provvedimento di esclusione comunicato con nota pec del 15.5.2023, n. prot. 15/5/2023/0268874.U, adottato nella seduta di gara del 15.5.2023;

c. della Determinazione Dirigenziale n. 4083 del 17.5.2023, comunicata con nota pec del 18.5.2023 n. prot. 18/05/2023/0277071.I, con cui è stata aggiudicata la procedura di gara per l''affidamento del “Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell''art. 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 per lavori di manutenzione straordinaria per il mantenimento in esercizio dell''attività degli edifici in carico all''area tecnica scuole – lotto 3 CUP B48G20000680004” alla società IMG Srl ;

d. del verbale di gara n. 1 del 30.3.2023 (richiamato nel provvedimento di conferma, doc. 1) nonché della nota pec del 31.3.2023 n. 31/03/2023.0190758.U, nella parte in cui è previsto che “il costo unitario dei materiali dovrà essere giustificato producendo recenti preventivi o fatture di acquisto quietanzate – quest''ultime qualora i costi unitari indicati per i materiali presentino significativi scostamenti rispetto a quelli di progetto (…);
il costo unitario delle attrezzature/macchinari dovrà essere giustificato producendo recenti preventivi o fatture di acquisto quietanzate – quest''ultime qualora i costi unitari indicati per i materiali presentino significativi scostamenti rispetto a quelli di progetto”;

e. del verbale di gara n. 2 del 9.5.2023 (richiamato nel provvedimento di conferma, doc. 1), nella parte in cui è stato ritenuto che “ai fini della verifica complessiva dell''offerta sono stati ritenuti giustificati gli scostamenti superiori al 20,00% dei costi dei materiali di ricorrente utilizzo e dei noli/trasporti solo se accompagnati dalla presentazione da parte degli Operatori economici di recenti fatture di acquisto quietanzate o dai libri cespiti per le attrezzature/macchinari”;

f. dell''Atto di valutazione finale del 10.5.2023 e del verbale della seduta di gara del 15.5.2023), entrambi richiamati nel provvedimento di conferma;

g. di ogni atto presupposto, conseguente o connesso a quelli in precedenza indicati, ancorché non noti al ricorrente, e del relativo contratto, ove stipulato;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di affidamento, se stipulato nelle more, e per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 121, 122 e 123 c.p.a.;

e per il risarcimento dei danni ingiusti patiti dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di IMG s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Milano ha indetto gara per l’affidamento di accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria per il mantenimento in attività di edifici scolastici (lotto 3), per un importo base di € 3.740.035,57 e € 200.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso previa verifica di congruità – obbligatoria con almeno cinque imprese concorrenti ammesse - per offerte con ribasso pari o superiore alla soglia indicata.

L’offerta della General Impianti (GI) s.r.l. è stata sottoposta dal R.U.P. alla verifica di congruità, giacché i costi indicati per materiali e noli/trasporti presentano un ribasso del 37,73% rispetto ai costi di progetto. È stato perciò chiesto all’impresa di giustificare 58 voci di prezzo mediante specifica produzione di un foglio excel in uso alla stazione appaltante.

A conclusione della valutazione di congruità il R.U.P. decideva di escludere l’offerta di GI. La gara è stata quindi aggiudicata a IGM s.r.l.

GI presenta ricorso avverso le determinazioni del seggio di gara.

Con unico motivo l’impresa ricorrente contesta la causa excludendi , ravvisata dalla stazione appaltante nell’omessa produzione di fatture d’acquisto a giustificazione di quelle voci, tra le 58 indicate, che presentano nell’offerta GI uno scostamento superiore al 20% rispetto al costo di progetto. Sostiene parte ricorrente che, in assenza di differenti specifiche indicazioni della legge di gara e della normativa generale, per la giustificazione dei ribassi sono sufficienti i preventivi esibiti e ottenuti dai fornitori. Sostiene, altresì, che la scelta dell’Amministrazione non è motivata quanto alle considerazioni per cui il ribasso offerto sia stato ritenuto incongruo.

L’Amministrazione e la controinteressata IMG si sono costituite in giudizio e hanno depositato memorie di controdeduzioni.

Le parti hanno presentato memorie conclusionali e di replica.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 7 febbraio 2024.

Nella graduatoria provvisoria la General Impianti s.r.l. era classificata al primo posto, con un ribasso offerto del 26% circa sui costi di progetto, seguita da Isovit s.r.l., con ribasso simile, e da IMG s.r.l., con ribasso del 22% circa. La stazione appaltante ha escluso le prime due classificate perché non hanno superato la verifica di congruità delle offerte e ha aggiudicato l’appalto a IMG.

Assorbita ogni pregiudiziale, il Collegio ritiene infondato il ricorso presentato da GI.

IL R.U.P. ha riscontrato un forte scostamento (37,73%) in diminuzione sui costi di progetto dei costi offerti da GI per materiali e noli/trasporti. Su sua richiesta l’offerta è stata sottoposta a valutazione di congruità, con la compilazione da parte dell’impresa del foglio excel in uso alla stazione appaltante per 58 voci più significative.

Per tutte è stata chiesta l’esposizione di preventivi o fatture d’acquisto, quali giustificativi, mentre per le voci che presentano significativi scostamenti rispetto al prezzo di progetto è stata chiesta esclusivamente la produzione di fatture quietanzate, precisando che per la determinazione degli scostamenti i costi delle lavorazioni di progetto “ potranno essere desunti mediante l’applicazione delle relative incidenze percentuali sul prezzo esposto nel Prezzario Regione Lombardia di riferimento posto a base di gara ”.

La società ricorrente ha esibito a giustificazione solo preventivi, ma non le fatture richieste per le voci con scostamenti sui prezzi di progetto superiori al 20% (con punte anche dell’80%).

In conclusione, l’importo di € 453.683,60 indicato dall’offerente per le suddette voci è stato ritenuto non giustificato. La differenza tra detto importo e l’utile indicato nell’offerta in € 156.893,08 determina un saldo negativo di € 296.790,52, cioè una perdita.

In particolare emerge l’omessa produzione di giustificativi a mezzo fatture d’acquisto o libri cespiti per costi che presentano evidenti e ictu oculi rilevanti scostamenti di ben oltre il 20% sui prezzi di progetto. La richiesta di giustificare in tal modo scostamenti in tutta evidenza significativi è ben chiara ed è congrua (e pertanto non erano necessarie ulteriori delucidazioni o precisazioni), considerato che a fronte dei rilevanti scostamenti tra i prezzi offerti dalla ricorrente rispetto a quelli di mercato la scelta della stazione appaltante di non ritenere sufficiente la loro giustificazione mediante preventivi - cioè di mere proposte contrattuali provenienti da terzi - e di esigere la dimostrazione di congruità esclusivamente con fatture, documenti che comprovano l’avvenuta esecuzione di un contratto a determinate condizioni, non è certamente irragionevole, rispondendo infatti all’esigenza di tutelare la stazione appaltante da offerte eccessivamente basse, né discriminatoria, in quanto riferita a materiali di uso comune e facilmente reperibili (T.A.R. Lombardia, Milano, I, 2.1.2020 n. 9;
id. 29.1.2024 n. 194).

Queste considerazioni sono sufficienti a giustificare la valutazione negativa di congruità dell’offerta, giacché le valutazioni della stazione appaltante non sono viziate da manifesta illogicità o insufficienza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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