TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-11-28, n. 202317894
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2023
N. 17894/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04929/2020 REG.RIC.
N. 06720/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4929 del 2020, proposto da P s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S F, G B D L, A Z, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S F in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;
sul ricorso numero di registro generale 6720 del 2021, proposto da P s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, G B D L, A Z, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S F in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 4929 del 2020:
-del Provvedimento del 6 marzo 2020, prot. GSE/P20200009153, a firma del Direttore della Direzione Verifiche ed Ispezioni del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. (trasmesso a mezzo p.e.c. in data 20 aprile 2020);
nonché, e per quanto occorrer possa, per l’annullamento
-della “Comunicazione di avvio del procedimento di verifica, ai sensi dell’art. 42 del D. lgs. 28/2011 e del D.m. 31 gennaio 2014”, relativo all’impianto di cui infra, datata 27 luglio 2017, prot. n. GSE/P20170057566;
-del “Verbale di Sopralluogo FTV” del 1° agosto 2017;
-della “Nota” del 23 ottobre 2018, prot. n. GSE/P20180098092;
-dell’Atto denominato “Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici (Legge n. 129 del 13/08/2010)”;
-del D.m. 5 maggio 2011;
-del D.m. 31 gennaio 2014;
-di ogni altro atto anteriore, coevo e/o successivo comunque connesso.
quanto al ricorso n. 6720 del 2021:
per l’annullamento, previa sospensione della sua efficacia,
-del Provvedimento GSE/P20200055200 del 24 dicembre 2020, emesso dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. recante “Recupero incentivi percepiti in eccesso con riferimento all’impianto fotovoltaico … FTV 216143”;
-di ogni altro atto anteriore, coevo e/o successivo comunque connesso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. G L M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società semplice P impugna, con ricorso n.r.g. 4929/2020, i provvedimenti in epigrafe indicati, comportanti decadenza dalle tariffe del c.d. Secondo Conto Energia, con ammissione alle tariffe del successivo c.d. Quarto Conto Energia, per mancanza della prova della tempestiva fine dei lavori entro la data del 31 dicembre 2010, prescritta dalla L. 129/2010, quanto in particolare (i) alla mancata installazione dei cavi elettrici BT sul trasformatore elevatore e (ii) alla mancata attestazione e installazione, nella posizione rilevata nel corso del sopralluogo, dei cavi MT sul quadro generale di media tensione (doc.25).
La società si affida ai seguenti motivi di diritto:
(i) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2-sexies del d.l. 25 gennaio 2010 n. 3 (convertito con modificazione dalla legge 25 gennaio n. 41) per come sostituito dall’art. 1 septies del d.l. 8 luglio 2010 n. 105 (convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010). Violazione degli artt. 3, 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche con riguardo al principio di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.m. 19 febbraio 2007. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della delibera dell’autorità per l’energia elettrica 11 aprile 2007 n. 90. Violazione dei principi (anche comunitari) della tutela dell’affidamento e della certezza del diritto e della direttiva n. 2009/28/CE. Eccesso di potere per contraddittorietà. Difetto dei presupposti dell’attività amministrativa, carenza di potere e ingiustizia manifesta ”.
La P riferisce che, una volta terminati i lavori in data 24 dicembre 2010, ha inserito al sistema telematico degli incentivi la documentazione necessaria, incluse cinque fotografie dell’impianto completo di tutte le componenti, perfettamente installato e pronto per la connessione alla rete.
Con nota del 23 gennaio 2012 (doc.12), il GSE ha inviato preavviso di rigetto dell’ammissione agli incentivi, evidenziando che “ le foto devono fornire una visione completa dell’impianto e dei suoi principali componenti, moduli ” e che “ le fotografie trasmesse non forniscono una visione completa dell’impianto e dei suoi principali componenti (moduli, inverter e trasformatori) non consentendo di verificare l’effettiva conclusione dei lavori dell’impianto. In particolare mancano delle inquadrature utili a fornire una visione completa del campo fotovoltaico, inverter e trasformatori ”.
A fronte delle osservazioni con allegazione di nuove fotografie, inviate in riscontro dalla società (doc.13), e del conseguente provvedimento di ammissione a tariffa (doc.14), emesso sul rilievo che la documentazione inviata, allegata alle osservazioni, consentiva l’ammissione ai benefici di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 129, rileverebbe secondo la ricorrente, a fronte della successiva decadenza, che “ il potere di Verifica dei Requisiti di legge per l’ammissione ai benefici in disamina si è ritualmente consumato proprio con il Provvedimento di ammissione ricordato ”, dato che le presunte irregolarità fotografiche, poi poste alla base del provvedimento di decadenza, erano già state definitivamente superate, venendo in questione l’esercizio di un potere di autotutela, con conseguente violazione degli articoli 21- quinquies e 21- nonies della l. 241/1990, per di più essendo trascorsi alla data del provvedimento di decadenza ed ammissione al Quarto Conto oltre nove anni dall’entrata in esercizio dell’impianto e otto anni dalla conclusione della prima verifica, non potendosi riconoscere al Gestore un potere di verifica ad libitum ;
(ii) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 sexies del d.l. 25 gennaio 2010 n. 3 (convertito con modificazione dalla legge 25 gennaio n. 41) per come sostituito dall’art. 1 septies del d.l. 8 luglio 2010 n. 105 (convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010). Violazione degli artt. 3 e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 del d.m. 31 gennaio 2014. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per contraddittorietà. Difetto dei presupposti dell’attività amministrativa, carenza di potere e ingiustizia manifesta sotto ulteriori profili ”.
Espone la ricorrente che il GSE ha emesso la decadenza dopo il decorso del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di avvio della verifica; la “seconda verifica” è iniziata senza il rispetto del termine di sette giorni dalla sua comunicazione; indebitamente e immotivatamente, il procedimento di verifica è stato sospeso in data 23 gennaio 2018 (doc.20), con ulteriore violazione del termine massimo di verifica.
(iii) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 serie del d.l. 25 gennaio 2010 n. 3 (convertito con modificazione dalla legge 25 gennaio n. 41) per come sostituito dall’art. 1 septies del d.l. 8 luglio 2010 n. 105 (convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010). Violazione degli artt. 3, 10 e 21 nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241 sotto ulteriori profili. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.m. 19 febbraio 2007 e dell’allegato 4 allo stesso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della delibera dell’autorità per l’energia elettrica 11 aprile 2007 n. 90. Violazione e falsa applicazione dei paragrafi 2.2. e 3.1. della “procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al gse di fine lavori degli impianti fotovoltaici” emessa dal GSE in “applicazione della legge n. 129 del 13 agosto 2010”. Violazione del principio del legittimo affidamento sotto ulteriori profili. Eccesso di potere per contraddittorietà. Difetto dei presupposti dell’attività amministrativa, carenza di potere e ingiustizia manifesta ”.
Osserva la ricorrente che solo nel corso del “secondo procedimento di verifica”, nonostante il primo fosse andato a buon fine, l’Amministrazione ha rilevato in corso di procedimento (doc.20) che dal confronto tra le fotografie inviate ai fini della richiesta di ammissione ai benefici della Legge 129/10 e lo stato dei luoghi è emerso, in relazione alla data dichiarata di conclusione dei lavori, che i cavi MT non risultavano ancora attestati sul quadro generale di Media Tensione (come da fotografie di cui all’allegato 3 alla comunicazione di sospensione del procedimento, doc.20).
L’Amministrazione avrebbe quindi a torto evidenziato che il soggetto