TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-07-25, n. 202302322

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-07-25, n. 202302322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302322
Data del deposito : 25 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2023

N. 02322/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02816/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2816 del 2014, proposto da
Fallimento Te.Ma. Costruzioni S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M D P e D A L N e proseguito dalla Curatela fallimentare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio del Genio Civile di Catania, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Comune di Milo, Rup Ing. Salvatore Cantarella, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Direttore dei Lavori, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-dell’atto di accertamento del genio Civile di Catania del 9 giugno 2011, n. 021484;

-del "parere" del dirigente tecnico - capo ufficio del Genio Civile, prot. 021484 del 9.6.2011, mai comunicato al ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio del Genio Civile di Catania e dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Nel 2006 il Comune di Milo aggiudicava i lavori di ristrutturazione e consolidamento dei locali di proprietà comunale sottostanti la piazza Belvedere;
nel corso dei lavori, l’ente chiedeva la redazione di una perizia di variante per l’eliminazione di alcune opere originariamente previste e per la realizzazione di varie altre, tra cui, una passerella pedonale sopraelevata in legno ed una scala pedonale, per collegare l'edificio oggetto del progetto originario col parco giochi comunale;
la perizia di variante veniva depositata presso il Genio Civile di Catania.

I lavori venivano infine ultimati il 17 marzo 2009 e in data 30 settembre 2009, la ditta appaltatrice eseguiva la consegna provvisoria delle opere, prima dell'esecuzione del collaudo.

Con nota del 6 maggio 2010 il collaudatore rileva alcune difformità concernenti la passerella pedonale.

Con nota del 3 agosto 2010, la Te.Ma. Costruzioni s.r.l. trasmetteva due relazioni tecniche integrative redatte dal progettista delle strutture e da un ingegnere loro collaboratore, per “ fugare qualsiasi dubbio sulla corretta esecuzione delle opere eseguite …” .

In data 11 aprile 2011, il direttore dei lavori adottava l’ordine di servizio n. 1/2011, col quale, premessa la copiosa corrispondenza tra le parti interessate ordinava, tra l'altro, alla ditta il “ rifacimento dei calcoli statici, di disegno esecutive delle relazioni di accompagnamento sia relativi alla passerella pedonale legno lamellare si è relativi sostegni verticali in cls…” nonché “procedere immediatamente alla eliminazione di tutte le difformità riscontrate dal collaudatore statico” .

Il 9 giugno 2011 personale dell’Ufficio del Genio Civile di Catania, eseguiva un sopralluogo sullo stato dei luoghi e rilevava, limitatamente alla passerella che “(…) esistono varie difformità tra progetto approvato ad opere eseguite, solo alcune delle quali possono essere ricomprese tra le modeste variazioni rientranti nell’ambito delle competenze del direttore dei lavori (segue elenco).

Alcune delle suddette difformità potranno creare grave pregiudizio specialmente in occorrenze di particolari condizioni sismiche. Il presente verbale di accertamento è stato redatto ai sensi dell’art. 21 della legge n. 64/1974 del trasmesso al capo dell’ufficio per quanto di competenza”.

Il verbale del 9 giugno 2011 veniva trasmesso alla Procura della Repubblica, per l’accertamento delle eventuali violazioni alla legge n. 64/1974.

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