TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-06-28, n. 202101110
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 28/06/2021
N. 01110/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2021, proposto da
M A D N e D C, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi D'Ambrosio ed E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi D'Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi n.23;
contro
Università degli Studi di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;
nei confronti
M S non costituita in giudizio;
per l’accertamento, ex art.116 cpa,
dell'illegittimità del diniego di accesso agli atti di cui alla nota prot. n. 11532 del 26.2.2021 ad oggetto "riscontro richiesta di accesso, prot. n. 6598 del 2.2.2021" del Rettore dell'Università degli Studi di Foggia, comunicato a mezzo pec in pari data;
e la condanna dell'Università degli Studi di Foggia a rendere ostensibile la nota prot. 25059 VII/4 del 17.10.2013, con cui il Direttore Delegato del Dipartimento Safe ha proposto l'affidamento, alla dott.ssa M S, di un incarico di coordinamento amministrativo/contabile e di rendicontazione dei progetti di ricerca PON, art. 13 di cui al D.D. MIUR n. 719/Ric del 29.10.2010 (PON02-00657), menzionata nel “Decreto del Direttore Generale – Liquidazione compensi al personale tecnico amministrativo impegnato in attività di supporto organizzativo, di gestione amministrativo/contabile e di rendicontazione dei progetti di ricerca PON, art. 13 di cui al D.D. MIUR n. 719/Ric del 29.10.2010 (PON 02-00657), protocollo 2014/0000031088 del 15.12.2014”, come richiesta con istanza di accesso agli atti del 2.2.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9.6.2021 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Dei molteplici atti richiesti con l’istanza formulata dai ricorrenti il 2.2.2021 ed ostesi dall’Università, le parti dibattono, in questa sede, dell’unico escluso dall’esibizione, ossia la nota prot. 25059 VII/4 del 17.10.2013, con cui il Direttore Delegato del Dipartimento Safe ha proposto l'affidamento, alla odierna ocontrointeressata, di un incarico di coordinamento amministrativo/contabile e di rendicontazione dei progetti di ricerca PON, art. 13 di cui al D.D. MIUR n. 719/Ric del 29.10.2010 (PON02-00657).
I ricorrenti, docenti universitari di I fascia, rispettivamente, di Scienze e Tecnologie Alimentari e di Chimica Analitica, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente (Safe) dell'Università di Foggia e componenti del Consiglio di Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Foggia, ne reclamano l’esibizione, per come testualmente riportato nell’istanza predetta, “ ai sensi dell’art. 22 e seguenti, l. n. 241/1990 e del Regolamento UNIFG emanato con D.R. n. 871/2017, nella qualità di docenti dell’Università di Foggia e di componenti del Consiglio di Dipartimento SAFE ”, così motivando la richiesta:
“ premesso che:
- in data 24.12.2020 gli istanti, a seguito della sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. I, 21.11.2020, n. 1485 hanno avuto accesso, tra gli altri, al Decreto del Direttore Generale - Liquidazione compensi al personale tecnico amministrativo impegnato in attività di supporto organizzativo, di gestione amministrativo/contabile e di rendicontazione dei progetti di ricerca PON, art.13 di cui al D.D. MIUR n. 719/Ric. del 29.10.2010 (PON 02-00657)” protocollo 2014/0000031088 del 15.12.2014;
- il predetto decreto n. 2014/000031088 del 15.12.2014 reca l’indicazione di ulteriore documentazione che gli istanti, nelle loro qualità, al fine di tutelare i propri interessi e diritti nelle competenti sedi giudiziarie, ivi incluso, il giudizio innanzi al Tribunale di Foggia, r. g. n. 4370/2019, proposto dalla dott. S, hanno interesse ad acquisire… omissis ”.
La richiesta di accesso, dunque, è nitidamente circoscritta all’accesso documentale c.d. difensivo.
L’Università odierna intimata, con la nota in epigrafe intimata, ha declinato l’ostensione per la opposizione formulata dalla controinteressata e la preferenza accordata, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, alle esigenze di riservatezza di quest’ultima, trattandosi di dati da questa definiti sensibili (in realtà, l’ipotesi rientrerebbe, più propriamente nell’ambito della riservatezza c.d. “finanziaria ed economica”).
Con due motivi di ricorso, con cui si deduce la violazione della normativa di settore sia in tema di accesso c.d. difensivo;sia in tema di c.d. accesso civico (D.Lgs. n.33/2013);nonché l’inidoneità dell’opposizione formulata a costituire valido motivi di diniego, con ciò configurandosi anche il vizio motivazionale della nota impugnata, i ricorrenti insistono nella richiesta formulata.
Nel costituirsi l’Università ha evidenziato la correttezza del proprio operato, concentrando la difesa sul difetto del nesso di necessaria strumentalità tra il documento richiesto ed alcuna posizione giuridica da curare o tutelare, difettando, dunque, i presupposti del c.d. accesso difensivo.
All’udienza del 9.6.2021, tenutasi con modalità da remoto, sulla scorta delle ulteriori conclusionali e repliche delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non è fondato.
Il punto nodale della decisione risiede, per come evidenziato nella precedente parte motiva, nella sussistenza dei presupposti per il c.d. accesso difensivo al documento in questione, avendo i richiedenti esplicitamente fatto ad esso riferimento nell’istanza ed anche nel ricorso introduttivo.
Ritiene il Collegio che il prescritto requisito della strumentalità richiesto dalla normativa di settore difetti nel caso di specie.
Giova chiarire, sul punto, per una migliore comprensione della res controversa, che i ricorrenti risultano coinvolti, in due vicende contenziose, latu sensu collegate con la carica ricoperta:
-il giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Foggia, recante r. g. n. 4370/2019, nell’ambito del quale sono stati citati dalla odierna controinteressata, per il risarcimento dei danni causati – in tesi- dalle dichiarazioni, da ella considerate diffamatorie nei propri confronti, che sarebbero state rese dagli odierni ricorrenti, con la segnalazione, promossa anche dinanzi al Collegio dei revisori, di possibili profili responsabilità di quest’ultima per la restituzione, da parte del Dipartimento al MIUR, delle somme non correttamente rendicontate nell’ambito del PON 00851;
- il giudizio penale, pendente dinanzi al GIP del Tribunale di Foggia, recante r.g.n.9060/2017 (r.g.n. 106472018 GIP), in cui gli odierni istanti figurano quali persone offese, relativo ai reati di falso e truffa, per cui sono stati imputati vari docenti e figure apicali del Dipartimento Safe, per la rendicontazione del PON 00657.
Il documento in questione, attiene il PON 00657, trattandosi della proposta di affidamento, alla odierna controinteressata, dell’incarico di rendicontazione, nell’ambito del predetto PON.
Il dibattito processuale si è incentrato sulla sussistenza o meno del rapporto di strumentalità di tale documento con la vicenda contenziosa civile (l’unica menzionata nell’istanza di accesso) ovvero con quella penale (indicata successivamente negli scritti difensivi processuali).
E’ proprio sulla scorta delle allegazione dei ricorrenti che il Collegio non ravvisa gli estremi della controversa strumentalità.
Deve rilevarsi, infatti, che questi, sia nell’istanza, sia nel ricorso, non indicano specifiche e circostanziate evidenze su cui possa ritenersi riposare il richiesto collegamento.
Essi, infatti, nell’allegarne, con ampi richiami alla giurisprudenza della Adunanza Plenaria in materia (A.P. n.19/2020), ulteriormente specificata con i richiami contenuti nella conclusionale alla Plenaria n.4/2021 – diffusamente citata anche dall’Avvocatura Statale-, il valore per l’elaborazione “di una strategia processuale”, non evidenziano poi, in alcun modo le ragioni di tale rilevanza, fondandola piuttosto su due argomentazioni: da un lato, l’essere il documento indicato in uno degli atti (decreto del Direttore generale n. 31088 del 15.12.2014), esibiti all’esito della pregressa vicenda contenziosa con l’Università, sfociata nella sentenza n.1485/2020;dall’altro essere necessario per la difesa nei sopraindicati giudizi civili e penali.
In assenza di ulteriori circostanziate allegazioni volte a chiarire il nesso di strumentalità, nessuno dei due argomenti coglie nel segno: non lo fa il primo perché, anche a voler concordare con i ricorrenti (ma sul punto si dirà oltre) sulla circostanza che il documento è indicato in un atto esibito sulla scorta di un ordine giudiziale (contenuto nella sentenza di questo Tar n.1485/2020), non può, tuttavia, predicarsi che per ciò solo ripete da questo le caratteristiche di ostensibilità doverosa (derivanti dalla statuizione giudiziale), perché il precipitato logico di tale assunto sarebbe una indefinita ed “a cascata” ostensibilità “per relationem” di tutti gli atti indicati in quello giudizialmente esibito, con il conseguente rischio di smodata ed incontrollata dilatazione della pronuncia ostensiva.
A rigore, tuttavia, non si può neppure concordare con l’assunto difensivo dell’essere il documento preteso citato in un altro documento esibito per ordine del giudice.
Infatti, a ben leggere la pronuncia invocata, se ne desume che, una volta verificato il già intervenuto deposito della deliberazione, in stralcio (punto 20), assunta nella riunione del 2.12.2014 (“determinazioni in merito all’utilizzo del finanziamento di cui alla convenzione con il DARE s.c.r.l. per la realizzazione dei progetti PON 02 – 00657”), in piena corrispondenza all’istanza del 16.3.2020, l’ordine giudiziale di esibizione non ha riguardato “gli ulteriori atti che sarebbero stati adottati “in esecuzione” della deliberazione del 2.12.2014” (tra cui rientrerebbe il decreto del Direttore generale n. 31088 del 15.12.2014 che, a sua volta, cita il documento reclamato), avendo la Sezione ritenuto che “incombe sul prof. D. N. l’onere di una precisa indicazione, non potendo ammettersi che l’Amministrazione compia un’attività valutativa ed elaborativa dei dati in suo possesso”, sicchè gli assunti effetti a catena della precedente pronuncia risultano, in realtà, caratterizzati da soluzione di continuità.
Non coglie nel segno neppure il secondo argomento (ossia il richiamo ai due giudizi pendenti), in quanto il documento in esame attiene un incarico alla controinteressata per il PON 00657, mentre il giudizio civile con questa pendente riguarda il PON 00851, sicchè la rilevanza processuale, in assenza di più circostanziate indicazioni, non è immediatamente percepibile;neppure, peraltro, è manifesta, in mancanza di più specifiche argomentazioni, la rilevanza nel giudizio penale, in cui i ricorrenti ne hanno allegato l’importanza per la valutazione della loro posizione di danneggiati, nell’ambito della prossima costituzione di parti civili. Sul punto deve, infatti, osservarsi che, pur essendo trascorsa la data indicata negli scritti difensivi dei ricorrenti per la relativa ammissione (all’udienza del maggio 2021), non è stato poi indicato se la costituzione sia stata ammessa o respinta, non risultando ictu oculi rilevabile la posizione di persone offese e danneggiati nel processo in questione, posta la natura dei reati contestati, essenzialmente tutti in danno dello Stato (sicchè pare verosimile che la posizione di persone offese sia stata riconosciuta, nel fascicolo delle indagini preliminari, solo in quanto denuncianti e richieda un puntuale scrutinio).
Ne consegue che, anche in questo caso, il nesso di strumentalità, sfugge ad una immediata percepibilità.
Quanto emerge, piuttosto, dalle circostanze fin qui indicate, è che il documento in questione sia dotato solo di un nesso di occasionale collegamento rispetto ai giudizi pendenti od ai precedenti invocati, risultando l’istanza sostanzialmente esplorativa.
Neppure risulta pertinente il richiamo alla normativa di settore inerente l’accesso civico, in quanto, come efficacemente rappresentato dalla difesa pubblica, l’atto in questione (trattandosi di proposta di affidamento di incarico e non di incarico) non rientra tra quelli soggetti alla normativa c.d. FOA e non sarebbe per ciò passibile di pubblicazione doverosa;tale normativa, peraltro, risulta suggestivamente ma in modo non pertinente richiamata, in quanto l’accesso in questione è stato espressamente circoscritto a quello documentale e difensivo ex L. n.241/1990 .
Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, che assume valore dirimente circa il difetto dei presupposti sostanziali per riconoscere l’accesso reclamato e l’infondatezza della pretesa sostanziale, risulta superfluo lo scrutinio della motivazione posta a fondamento del diniego, in considerazione della sua irrilevanza ad incidere in termini sostanziali sul riconoscimento di quanto reclamato.
Le spese, in ragione della particolarità e complessità della controversia, vengono interamente compensate.