TAR Milano, sez. IV, sentenza 2013-07-18, n. 201301907

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2013-07-18, n. 201301907
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201301907
Data del deposito : 18 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01020/2001 REG.RIC.

N. 01907/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01020/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2001, proposto da:
Immobiliare Gibrut Snc di OL AB e AL, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Carlo Scrosati ed Annarosa Corselli, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Milano, via Domodossola, 17;



contro

Comune di Busto Arsizio, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Lucchetti, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR Lombardia in Milano, via Corridoni n. 39;
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avv. Piera Pujatti, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Milano, via F. Filzi n. 22;



per l'accertamento

dell’illegittimità degli atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni intimate di imposizione di vincoli preordinati all’espropriazione o comportanti l’inedificabilità dell’area di proprietà della parte ricorrente, ovvero ostativi all’utilizzo della stessa, e di quelli collegati, in quanto presupposti e/o conseguenziali;

per il risarcimento del danno e l’indennizzo ex artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80/98, come modificato dalla legge n. 205/2000; per la reintegrazione in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il ricorso per motivi aggiunti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Busto Arsizio e della Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il presente ricorso la società istante ha chiesto, previa declaratoria dell’illegittimità dell’operato dell’amministrazione intimata in relazione alla reiterazione dei vincoli espropriativi apposti sull’area di sua proprietà, ostativi alla sua utilizzazione, nonché dell’inerzia posta in essere dal Comune a fronte dell’obbligo di pianificazione, la condanna della stessa al risarcimento del danno e alla corresponsione dell’indennizzo, nonché la reintegrazione in forma specifica, consistente nell’assegnazione alla P.A. di un termine per il riesame della destinazione impressa all’area, garantendo alla ricorrente la partecipazione al relativo procedimento di riesame, anche al fine della stipulazione di una convenzione per un’utilizzazione più proficua dell’immobile.

Si è costituito il comune di Busto Arsizio, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.

Con sentenza n. 3702/03 resa su altro ricorso in precedenza proposto dalla ricorrente, la sezione seconda di questo Tribunale ha ritenuto da una parte il vincolo apposto dalla nuova variante giustificato ed adeguatamente motivato, ma dall’altra ha annullato il PRG in ragione dell’illegittimità del protrarsi dei vincoli, qualificati di natura espropriativa, per la mancata previsione di qualsivoglia indennizzo.

Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Dirigente del Settore Urbanistico del comune di Busto Arsizio il 19 agosto 2004, con il quale l’amministrazione intimata, su istanza di nuovo azzonamento dell’area proposta dall’interessata ed in attesa dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico generale, nonostante la pronuncia succitata, esplicitava l’operatività di una previsione ex lege di regolamentazione del comparto urbanistico, consistente nella disciplina di cui all’art. 4, ultimo comma, della legge n. 10/77, così come sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001.

A

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