TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-04-04, n. 202305665
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Testo completo
Pubblicato il 04/04/2023
N. 05665/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05848/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5848 del 2019, proposto da
Suolo e Salute S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, L Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Fiorentino in Roma, via Tibullo n. 10;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, limitatamente alle parti in cui subordinano lo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione del biologico da parte di Suolo e Salute s.r.l. alla rimozione di quattro addetti “interessati da procedimenti penali”, ossia dei Sigg. -OMISSIS-:
- del provvedimento ministeriale prot. n. -OMISSIS- del 7 marzo 2019, recante la nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività di controllo e certificazione del biologico;
- della lettera prot. n. -OMISSIS- del 14 febbraio 2019, recante preavviso di diniego in ordine al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;
- di qualsiasi atto connesso o presupposto o conseguente ancorché ad oggi ignoto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa V A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
C il ricorso depositato il 18 maggio 2019 la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento e, all’occorrenza il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea e/o la rimessione alla Corte Costituzionale in ordine alla disposizione dell’allegato 2, punto C, n. 3, lett. a) del d.lgs. n. 20/2018 secondo cui “i rappresentanti, gli amministratori degli organismi di controllo e certificazione, il personale addetto all'attività di controllo e certificazione […] non devono […] essere