TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-08-05, n. 201003269

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-08-05, n. 201003269
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201003269
Data del deposito : 5 agosto 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00544/1993 REG.RIC.

N. 03269/2010 REG.SEN.

N. 00544/1993 REG.RIC.

N. 00813/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sui seguenti ricorsi riuniti:
A) ricorso n. 544 dell’anno 1993 Reg. Gen., proposto dalla dott.ssa S C, rappresentata e difesa dall’avv. A M e dall’avv. A G, anche disgiuntamente tra loro, con domicilio eletto presso in Ancona, alla Via Matteotti n.110, presso l’avv. L Gaoni;

contro

- l’UNITA’

SANITARIA LOCALE N.

4 di FANO, in persona dell’Amministratore Straordinario in carica, rappresentata e difesa dall'avv. B B, con domicilio eletto in Ancona, alla Via San Martino n.23, presso l’avv. Fabiani;

…………..……..…. per la declaratoria di illegittimità ………..……
…………………..……. e/o per l’annullamento, ………..………..
………………………..… previa sospensione, ……………..……..
del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza in data 25.7.1992 e poi sulla diffida notificata alla U.S.L. n.4 di Fano in data 29.12.1992, con le quali la ricorrente, essendo stata assunta in ruolo su posto d’organico vacante presso il servizio di psichiatria e solo provvisoriamente essendo stata assegnata “per esigenze di servizio” all’ex Centro di Igiene Mentale, ha chiesto di essere assegnata in via definitivo al posto di ruolo per il quale era stata assunta, con il trattamento giuridico ed economico di cui all’art.14, 3° comma della L. n.207/1985;

………………..……… e per la declaratoria ……………..………
del diritto della ricorrente all’assegnazione al posto per il quale era stata assunta;

…………………………………. e ………………………………

B) sul ricorso n. 813 dell’anno 1993 Reg. Gen., proposto dalla dott.ssa S C, rappresentata e difesa dall’avv. A M e dall’avv. A G, anche disgiuntamente tra loro, con domicilio eletto presso in Ancona, alla Via Matteotti n.110, presso l’avv. L Gaoni;

contro

- l’UNITA’

SANITARIA LOCALE N.

4 di FANO, in persona dell’Amministratore Straordinario in carica, rappresentata e difesa dall'avv. B B, con domicilio eletto in Ancona, alla Via San Martino n.23, presso l’avv. Fabiani;

per l'annullamento,

previa sospensione,

- del provvedimento di cui alla nota prot. n.5488 in data 5.4.1993, a firma dell’Amministratore Straordinario e del Responsabile del Servizio personale dell’Unità Sanitaria Locale n.4, con il quale, in risposta alla richiesta in data 25.7.1992 ed alla successiva diffida notificata il 29.12.1992 della ricorrente [tendenti ad ottenere l’assegnazione definitiva al posto di ruolo presso il Servizio di psichiatria, posto per il quale era stata assunta], la richiesta stessa non è stata accolta, precisandosi che la ricorrente “nominata vincitrice del concorso a n.1 posto di Psicologo Collaboratore per il Servizio di Psichiatria continua(va) ad essere assegnata per esigenze di servizio al Centro di Igiene Mentale, facente parte del Servizio di Psichiatria”;

- di ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato e comunque connesso, ancorchè non noto alla ricorrente;

- Visto il ricorso n.544 dell’anno 1993 (supra rubricato alla lettera A), notificato il 26.3.1993, con i relativi allegati;

- Visto l'atto di costituzione in giudizio della U.S.L. n.4, in persona dell’Amministratore in carica, nel procedimento sul ricorso n.544/1993 (supra rubricato alla lettera A), depositato il 5.5.1993;

- Vista la memoria prodotta dalla U.S.L. n.4 (poi Azienda Unica Regionale delle Marche, sede territoriale di Fano) il 25.7.2007, a sostegno delle proprie difese nel procedimento sul ricorso n.544/1993;

- Visto il ricorso n.813 dell’anno 1993 (supra rubricato alla lettera B), notificato il 4.6.1993, con i relativi allegati;

- Visto l'atto di costituzione in giudizio della U.S.L. n.4, in persona dell’Amministratore Straordinario in carica, nel procedimento sul ricorso n.813/1993 (supra rubricato alla lettera B), depositato il 15.6.1993;

- Vista la memoria prodotta dalla U.S.L. n.4 (poi Azienda Unica Regionale delle Marche, sede territoriale di Fano) il 25.5.2007, a sostegno delle proprie difese nel procedimento sul ricorso n.813/1993;

- Visti gli atti tutti relativi ai due ricorsi n.544/1993 e n.813/1993;

- Relatore, alla pubblica udienza del giorno 6 giugno 2007, il Cons. avv. L T su entrambi i surrubricati ricorsi n.544/1993 e n.813/1993;

- Uditi l’avv. A M per la ricorrente e l’avv. G B, in sostituzione dell’avv. B B, per l’Amministrazione sanitaria resistente;

- Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I) 1. Con atto deliberativo n.215 assunto il 28.1.1985 la Giunta della Regione Marche, in deroga al divieto di assunzione di cui all’art.7 della L. 22.12.1984, n.887, autorizzava l’Unità Sanitaria Locale n.4 di Fano a coprire i posti risultanti dall’allegato elenco ed indiceva i pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura dei posti stessi nel rispetto della normativa vigente, concedendo che, nelle more delle procedure concorsuali, si procedesse al conferimento, sempre ai sensi della normativa vigente, degli incarichi interinali per la provvisoria copertura dei posti messi a concorso.

Nell’elenco in questione, tra gli altri, figuravano i seguenti posti:

- Servizio Psichiatria

1 Psicologo collaboratore;

- Ospedale

1 Aiuto corresponsabile ospedaliero (Laboratorio Analisi);

1 Assistente medico (Laboratorio Analisi);

1 Assistente medico (Radiologia);

1 Assistente medico (Pronto soccorso);

10 Operatore Professionale Collaboratore (Infermiere professionale);

1 Operatore Professionale Collaboratore (Tecnico Audiologia);

1 Agente tecnico (Ausiliario Socio sanitario);

- Altri servizi […. omissis ….].



2. A seguito di che, il Comitato di Gestione dell’Unità Sanitaria Locale n.4, con delibera n.286, assunta il 27.4.1985, provvedeva ad indire avvisi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di incarichi interinali per la copertura, tra gli altri, dei seguenti posti sino alla conclusione delle operazioni concorsuali:

- Servizio Psichiatrico

n.1 Psicologo Collaboratore;

- Ospedale:

1 aiuto corresponsabile ospedaliero presso il servizio laboratorio analisi;

1 assistente medico presso il laboratorio analisi;

1 assistente medico presso il servizio di radiologia;

1 assistente medico presso il servizio di pronto soccorso e accettazione;

10 infermieri professionali;

1 tecnico audiologia;

1 tecnico di laboratorio;

3 agenti tecnici – ausiliari socio sanitari, di cui n.2 presso il centro handicappati gravi;

- […. omissis ….].

Detta delibera del C. di G. n.286/1985 veniva parzialmente corretta e/o integrata con la delibera del C. di G. n.325 del 28.5.1985 (assunta in adeguamento alle decisioni del CO.RE.CO. in data 24.5.1985 e 28.5.1985), la quale, comunque, non modificava in nulla il tenore del surriportato avviso pubblico per l’assunzione temporanea di 1 psicologo collaboratore.



3. All’esito della procedura selettiva per avviso pubblico di che trattasi, si classificava prima in graduatoria la dott.ssa S C, laureata in psicologia, alla quale veniva conferito l’incarico di “psicologo collaboratore” nel Servizio di Psichiatria in attesa dell’espletamento del relativo concorso pubblico e, comunque, per non oltre otto mesi, giusta delibera del Comitato di Gestione della U.S.L. n.4 n.243 del 13.3.1987.



4. Nel frattempo, con atto deliberativo n.957 del 28.12.1985, l’organo gestionale della U.S.L. n.4 aveva approvato il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di psicologo collaboratore, sulla base di quanto autorizzato dalla Giunta della Regione Marche con la delibera n.215 del 28.1.1985.

Il bando stesso specificava, tra gli altri, che al posto era riservato “il trattamento economico stabilito dal vigente accordo nazionale per il personale delle unità sanitarie locali (D.P.R. 25.6.1983, n.348)” e che costituiva requisito specifico il diploma di laurea in psicologia.



5. La graduatoria del concorso stesso veniva approvata con deliberazione del C. di G. della U.S.L. n.4 n.48 del 22.1.1988: in essa la dott.ssa S C risultava prima classificata con punti 53,803.



6. Successivamente il Comitato di Gestione della U.S.L. 4 procedeva ad assumere la deliberazione n.225 del 4.3.1988 con la quale stabiliva:

1) di nominare in prova con effetto dal 7/3/1988 in posto d’organico vacante di Psicologo Collaboratore c/o Servizio di Psichiatria la dr.sa S C vincitrice del relativo concorso pubblico bandito il 25.6.1986 e di assegnarla temporaneamente per esigenze di servizio all’ex Centro di Igiene Mentale;

2) di attribuire alla predetta il trattamento economico iniziale di cui al D.P.R. 348/1983.

[omissis ]



7. Superato il periodo di prova, alla dr.sa S veniva conferita la nomina definitiva in ruolo, giusta delibera del C. di G. n. 1106 del 29.11.1988 (documento questo non in atti).

II) Con ricorso giurisdizionale amministrativo, notificato il 9.12.1991 e rubricato al numero 1459 dell’anno 1991 Reg. Gen., la dr.sa S C ha provveduto ad impugnare la nota prot. n. 11571 in data 12.10.1991, promanante dall’Amministratore Straordinario e dal Responsabile del Servizio Personale della U.S.L. n. 4, con la quale, in risposta alla richiesta da lei avanzata l’8.8.1991 volta ad ottenere l’inquadramento ed il trattamento economico di equiparazione ai medici psichiatri (e, più precisamente, alla posizione dei primari) sulla base delle disposizioni di cui alla legge 18.3.1968, n. 431 e successive integrazioni e tenuto conto della normativa di cui all’art. 14 della legge 20.5.1985, n. 207, l’Amministrazione della U.S.L. n. 4 aveva sostanzialmente denegato l’accoglimento della richiesta stessa;
e ciò tenuto conto che l’applicazione dei benefici di cui all’art. 14, 3° comma della L. n. 207/1985 riguardava solo gli psicologi assunti negli ospedali psichiatrici i quali erano stati equiparati ai medici psichiatrici ai sensi delle leggi n. 431/1968 e n. 515/1971, mentr’invece la dr.sa S, essendo stata assunta in ruolo nella vigenza del D.P.R. n. 761/1979 che aveva posto fine a tale equiparazione, aveva lo status giuridico ed economico di “psicologo collaboratore” conforme alla normativa del D.P.R. n. 761/1979 medesimo.

III) Con il successivo ricorso giurisdizionale amministrativo di cui alla lettera A) dell’epigrafe, notificato il 26.3.1993, la dr.sa Carla S ha provveduto ad impugnare il silenzio – rifiuto serbato dall’Unità Sanitaria Locale n. 4 di Fano sulla propria istanza del 25.7.1992 e sulla propria successiva diffida, notificata il 29.12.1992.

Il tenore dell’istanza, rivolta all’Amministratore Straordinario dell’U.S.L. n.4 e datata 25.7.1992, era il seguente:

“La sottoscritta Dott.ssa Carla S, dipendente di codesta U.S.L., poiché con delibera n. 225/4.3.88 è stata assunta in ruolo in posto d’organico vacante presso il servizio di Psichiatria e solo provvisoriamente “per esigenze di servizio” assegnata all’ex Centro di Igiene Mentale, chiede di essere assegnata in via definitiva al posto di ruolo per il quale è stata assunta, con il trattamento giuridico ed economico di cui all’art. 14, 3° comma L. 207/85 (richiamate le motivazioni di cui al ricorso n. 1459/91 in data 6.12.1991 pendente avanti il T.A.R. delle Marche)”.

Con l’atto di diffida notificato all’Unità Sanitaria Locale n. 4 di Fano, in persona dell’Amministratore Straordinario p.t. il 29.12.1992 la dr.sa Carla S aveva intimato alla medesima U.S.L. n. 4 di provvedere entro 30 giorni dalla notifica sulla propria istanza del 25.7.1992, che ad ogni effetto si allegava.

A sostegno del ricorso n. 544/1993 veniva svolto il seguente motivo di diritto:

Violazione del diritto al posto in capo alla ricorrente (comportante il diritto alle funzioni e compiti ad esso relativi).

Violazione di legge per violazione dell’art. 2 e dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241 (per quanto attiene all’obbligo di decisione entro 30 giorni dalla richiesta e per quanto attiene all’obbligo di motivazione) con i quali contrastava l’immotivato rifiuto serbato dall’Amministrazione.

- Il silenzio rifiuto era assolutamente illegittimo in quanto, trattandosi di istanza di assegnazione definitiva alle mansioni e funzioni connesse al posto di ruolo in pianta organica per il quale era stata assunta, non v’era dubbio che la ricorrente avesse diritto a quanto richiesto, non solo per gli aspetti strettamente collegati allo svolgimento dei propri compiti, ma anche per le correlative implicazioni derivantine sul trattamento economico.

Vero era che la ricorrente, avendo svolto e svolgendo funzioni psico-terapiche in ambito extra ospedaliero (al CIM) aveva diritto all’attribuzione del trattamento economico equiparato a quello dei medici, ma era altrettanto vero che, poiché le funzioni psicoterapiche erano strettamente ed inscindibilmente connesse al posto ospedaliero che le competeva, ella aveva interesse alla definitiva attribuzione al posto di ruolo per il quale era stata assunta, sia per l’aspetto strettamente giuridico sia per quello economico.

Non v’era ragione per cui l’Amministrazione, senza esternare alcunché in proposito, continuasse a pretermettere la ricorrente dal posto di ruolo per il quale era stata assunta, mantenendola in una sorte di temporaneità, che contrastava visibilmente col suo preciso diritto all’attribuzione stabile del posto a lei spettante, che, ripetesi, era posto ospedaliero;

e veniva proposto il seguente motivo a sostegno dell’istanza di sospensione cautelare:

gravi erano le implicazioni morali, professionali ed economiche che dal silenzio opposto alla ricorrente derivavano, tanto più che ella era stata costretta ad un ricorso, allo stato pendente, per il riconoscimento dell’equiparazione al personale medico;
ricorso che non avrebbe avuto ragione di essere se la ricorrente, conformemente all’atto di assunzione, fosse stata assegnata alle proprie mansioni in ambito ospedaliero, con conseguente pacifica attribuzione degli emolumenti parificati a quelli medici. Mentre tale equiparazione era stata posta in dubbio dalla U.S.L. proprio per una errata sua qualificazione giuridica la quale non era di psicologo, bensì di psicologo-psichiatra, proprio in considerazione del posto per il quale ella era stata assunta e delle correlative funzioni che ella aveva diritto a svolgere.

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