TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-03-18, n. 202405337

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-03-18, n. 202405337
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202405337
Data del deposito : 18 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2024

N. 05337/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14814/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14814 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CC Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Germana Cassar, Alessandro Boso Caretta e Immacolata Battaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Boso Caretta in Roma, via Due Macelli, 66;



contro

Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Maria Antonietta Fadel, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Arturo Cancrini in Roma, p.zza San Bernardo, 101;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, non costituita in giudizio;



nei confronti

AN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Piselli, Gianni Marco Di Paolo e Daniele Bracci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pierluigi Piselli in Roma, via G. Mercalli, 13;
Energia Pulita S.r.l., non costituita in giudizio;



per l’annullamento:

quanto al ricorso introduttivo,

- del provvedimento prot. GSEWEB/P20160112466 del 3.10.2016 limitatamente alla parte in cui ha rigettato l’istanza di rettifica presentata da parte ricorrente ed applicato il coefficiente di riproporzionamento f e non ha provveduto sulla restituzione della somma pari ad € 61.250,00 trattenuta per escussione della fideiussione per la quota di potenza pari a 0,5 MW;

- in subordine, dell’art. 2, comma 1, lettera p) del D.M. 6.7.2012 per cui per potenza di impianto si intende “ la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all’impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell’alternatore medesimo ”;

- delle previsioni contenute al paragrafo 2.3.10, intitolato “Rinuncia”, delle Regole Applicative del D.M. 6.7.2012 e per quanto occorrer possa dell’art. 16 del D.M. 6.7.2012;

quanto al ricorso per motivi aggiunti,

- della nota GSE prot. GSE/P20160045945 del 28.4.2016 con cui il GSE ha chiesto ad Energia Pulita S.r.l. di comunicare l’intenzione di avvalersi della facoltà di accesso agli incentivi per la ulteriore quota di potenza pari a 2,5 MW limitatamente alla quota di potenza di 0,5MW (di interesse della ricorrente);

- della nota GSE prot. GSE/P20160053928 del 18.5.2016 con cui il GSE ha richiesto a AN S.r.l. di comunicare l’intenzione di avvalersi della facoltà di accesso agli incentivi per la ulteriore quota di potenza pari a 2,5 MW limitatamente alla quota di potenza di 0,5MW (di interesse della ricorrente);

- della nota GSE prot. GSE/P20160084813 del 25.10.2016 con cui il GSE ha imposto a AN S.r.l. l’integrazione della fideiussione per l’ulteriore quota di 0,5 MW “entro 90 giorni dal ricevimento della presente comunicazione” e di ogni ulteriore presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi gli atti assunti dalla AN S.r.l. limitatamente alla quota di potenza di 0,5 MW (di interesse della ricorrente);

- nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., del Ministero dello Sviluppo Economico e della AN S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2024 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. In via preliminare va illustrato quanto verificatosi prima dell’instaurazione del presente giudizio.

1.1. La CC Wind S.r.l. (nel prosieguo definita per semplicità “CC”) è titolare di impianto eolico ubicato nel Comune di CC (AV).

In seguito all’istanza del 26.4.2014 tale società ha partecipato alla procedura competitiva d’asta al ribasso di cui all’art. 12 del D.M. 6.7.2012 ed il relativo impianto eolico è risultato ammesso in posizione utile (alla posizione n. 14) in base a graduatoria pubblicata in data 8.8.2014 e per l’intera potenza richiesta, pari a 12,5 MW.

1.2. Con p.e.c. dell’1.3.2016 (v. doc. 6 allegato al ricorso introduttivo) la CC ha comunicato al GSE “ di voler rinunciare alla potenza di 2,5MW ammessa a incentivo ma non realizzata ”.

A fondamento della comunicazione la CC ha evidenziato quanto segue:

PREMESSO CHE:

- la propria Società è risultata aggiudicataria dell’asta ai sensi dell’art. 12 del DM 6 luglio 2012 per impianti eolici on-shore, la cui graduatoria è stata pubblica il giorno 8 agosto 2014. L’impianto, avente potenza complessiva di 12,5MW, è identificato alla posizione n. 14;

- si è ritenuto necessario sostituire la turbina di progetto con una identica nelle dimensioni ma di minor potenza unitaria, passando così da una potenza complessiva autorizzata di 12,5 MW a quella realizzata di 10,0 MW;

- con Decreto Dirigenziale n. 10 del 28.01.2016 la Regione Campania ha preso atto di tale variante non sostanziale;

CONSIDERATO che si stanno concludendo i lavori dell’impianto così come da variante non sostanziale, ovvero installando un parco eolico avente una potenza complessiva pari a 10,0 MW ”.

Va anticipato sin da subito che la rinuncia alla quota di potenza di 2,5 MW invece che a quella di 2,0 MW nella prospettazione della CC (sulla quale si tornerà nell’esposizione dei motivi di ricorso) sarebbe stata dovuta ad un mero errore materiale, in quanto la CC avrebbe calcolato “ la quota di potenza rinunciata come la differenza tra la potenza originariamente aggiudicata e quella delle turbine effettivamente installate pari a complessivi 2,5 MW e non quella relativa alla potenza dei generatori effettivamente installati per una differenza complessiva pari a 2 MW ” (v. pag. 4 del ricorso) .

1.3. Con nota prot. P20160052765 del 10.5.2016 (v. doc. 5 allegato alla memoria della CC depositata in data 24.1.2017), indirizzata tanto al garante quanto alla CC, il GSE ha escusso la fideiussione prestata dalla CC per l’importo di € 306.250,00, calcolando tale somma sulla base della quota di potenza rinunciata di 2,5 MW.

1.4. In seguito, con nota prot. GSE/P20160045945 del 28.4.2016 (v. doc. 6 allegato alla memoria del GSE depositata in data 24.1.2017) il GSE ha comunicato alla Energia Pulita S.r.l., la quale aveva partecipato alla stessa procedura d’asta suddetta, collocandosi in posizione successiva (alla posizione n. 15) rispetto alla CC, che altra società (la CC) aveva rinunciato alla realizzazione di 2,5 MW di potenza ed ha invitato la Energia Pulita s.r.l. a comunicare l’eventuale intenzione di avvalersi della facoltà di accesso agli incentivi per l’ulteriore quota di potenza pari a 2,5 MW, liberatasi per effetto dell’avvenuto scorrimento della graduatoria.

Con nota del 5.5.2016 (v. doc. 7 allegato alla memoria del GSE depositata in data 24.1.2017) la Energia Pulita s.r.l. ha comunicato di non volersi avvalere di tale facoltà.

1.5. Con successiva nota prot. GSE/P20160053928 del 18.5.2016 (v. doc. 8 allegato alla memoria del GSE depositata in data 24.1.2017) il GSE ha comunicato alla AN (la quale aveva partecipato alla procedura d’asta suddetta collocandosi in posizione successiva rispetto alla Energia Pulita s.r.l.) l’avvenuto accoglimento della domanda di assegnazione per scorrimento di potenza derivante da rinunce di terzi operatori (domanda presentata dalla AN con missive del 10.3.2016 e del 22.3.2016 – tali documenti sono stati depositati dalla AN in data 1.6.2017 e rispettivamente contrassegnati come docc. 2 e 3).

1.6. Con istanza trasmessa a mezzo p.e.c. del 3.6.2016 (recante oggetto “ … Comunicazione errato calcolo della quota parte di potenza rinunciata e conseguente rettifica ” – v. doc. 7 allegato al ricorso introduttivo) la CC ha richiesto al GSE:

- se sia possibile rettificare la quota di potenza realizzata, già comunicata con nostra nota datata 01.03.2016, indicando quella corretta pari a 10,5 MW e non 10;

- se la imminente richiesta di incentivo sia possibile effettuarla per la potenza complessiva di 10,5MW ”, avvertendo che in mancanza di risposta la richiesta di incentivo sarebbe stata presentata per impianto avente potenza pari a 10,5 MW;

“- se sussistono le condizioni per il rimborso del pagamento in eccesso fatto pari a EURO 61.250,00 ”.

A fondamento dell’istanza predetta la CC ha posto l’errore materiale che la stessa avrebbe commesso “ calcolando … la potenza complessiva dell’impianto in riferimento alle potenze delle turbine (si vedano le foto delle targhe inviate allora da Senvion) e non a quelle degli alternatori/generatori, come previsto dal DM 06/07/2012 art. 2 comma 1 lett p) e delle relative procedure applicative del GSE (si allegano le foto delle targhe degli alternatori/generatori installati) ” e l’indicazione che “ le potenze unitarie degli alternatori/generatori sono di 2,1 MW, per una potenza complessiva degli alternatori/generatori pari a 10,5MW ”.

1.7. Con provvedimento prot.

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