TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2010-01-25, n. 201000833
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00833/2010 REG.SEN.
N. 11122/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 11122 del 1996, proposto da -OMISSIS- ed altri come da allegato elenco, rappresentati e difesi dall'avv. L P, con domicilio eletto presso L P in Roma, viale delle Milizie, 114;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale Arma dei Carabinieri;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. L P, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, viale delle Milizie, 114;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti, collocati in quiescenza – al di là dell’effettiva causa (anagrafica o per motivi di salute) – precedentemente all’entrata in vigore del d.lgs 12 maggio 1995 n. 198, e comunque successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216, a vedersi attribuire i relativi miglioramenti stipendiali e ad essere legittimamente promossi nei rispettivi superiori gradi in cui avrebbero avuto diritto di essere inquadrati qualora si fossero trovati ancora in servizio, parimenti a quanto statuito in favore dei loro pari qualifica effettivamente trovatisi in attività di servizio alla data del 1° settembre 1995, ossia alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 198/95 (emanato in “Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1922, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei Carabinieri”;
e per la declaratoria
del diritto degli istanti ad ottenere dall’Amministrazione resistente il trattamento economico corrispondente al grado che essi avrebbero dovuto rivestire se fossero stati ancora in servizio alla data del 1° settembre 1995 e comunque se, in particolar modo, l’originario decreto delegato di cui alla legge n. 216 del 1992 fosse stato emanato entro il previsto termine del 31 dicembre 1992, nonché al limite, se il cennato d.lgs. n. 198/95 – coerentemente peraltro con quanto a tal riguardo previsto dallo stesso art. 1°, comma 2°, della legge n. 230 del 1995 -, avesse legittimamente previsto nei loro riguardi un’applicazione retroattiva dei relativi benefici economici e giuridici, con conseguente diritto degli stessi a beneficiare delle somme dovute in materia di riquilidazione della buonuscita e di trattamento pensionistico;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009 il dott. R P e uditi per le parti i difensori avv.to M S, con delega per parte ricorrente, e l'avv. dello Stato F M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio (RG n. 11122/96) -OMISSIS- ed altri ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri in quiescenza, hanno chiesto l’accertamento del diritto a vedersi attribuiti i benefici stipendiali e la promozione ai gradi superiori che avrebbero ottenuto qualora si fossero trovati in servizio alla data del 1° settembre 1995, come stabilito dall’art. 54 del d.lgs. n. 198/1995, previa declaratoria dell’illegittimità degli artt. 46-49 d.lgs. n. 198/1995 per contrasto con gli artt. 3, 36, 76, 97 Cost., e dell’art. 1, co. 3, l.n. 139/1995 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost..
Con separato atto notificato il 6 novembre 1996,-OMISSIS-, hanno dichiarato di intervenire ad adiuvandum nel ricorso RG n.-OMISSIS-, ma hanno trascritto nell’atto di intervento il ricorso RG n. 11122/96 sopra indicato, al quale si sono riportati, trascrivendone il testo e condividendone le conclusioni, trovandosi nelle medesime condizioni (di carabinieri in quiescenza) dei ricorrenti in via principale.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente