TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-10-12, n. 202110513
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Pubblicato il 12/10/2021
N. 10513/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03936/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3936 del 2019, proposto da
Primula Spv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M R R V, F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M R R V in Roma, piazza Grazioli 5;
per l'ottemperanza
dei titoli di seguito indicati, emessi contro l’ASL di Frosinone, esecutivi ex art 647 cp.c. e rinotificati con formula esecutiva:
1) RGN.2619/2004 N.339/2004 emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, dell’importo originario in linea capitale di Euro 7.052.431,85, oltre interessi maturati e maturandi ex d.lgs. 231/02, munito di formula esecutiva in data 18.06.2004, per il residuo importo in linea capitale di € 443.014,87 oltre interessi maturati e maturandi nonché spese e accessori;
2) RGN.2120/2005 N.595/2005 emesso dal Tribunale Civile di Frosinone, dell’importo originario in linea capitale di Euro 6.474.421,00, oltre interessi maturati e maturandi ex d.lgs. 231/02, munito di formula esecutiva in data 20.10.2005, per il residuo importo in linea capitale di € 84.070,78 oltre interessi maturati e maturandi nonché spese e accessori;
3) RGN 716/2007 N.409/2007 emesso dal Tribunale Civile di Frosinone, dell’importo originario in linea capitale di Euro 484.501,34, oltre interessi maturati e maturandi ex d.lgs. 231/02, munito di formula esecutiva in data 20.07.2007 per il residuo importo in linea capitale di € 23.468,40 oltre interessi maturati e maturandi nonché spese e accessori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Frosinone;
Visto l 'art. 114, comma 6, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza resa da questa Sezione (19 novembre 2019, n. 13257) sul ricorso in ottemperanza per l’esecuzione di alcuni titoli – rappresentati, nello specifico, da tre decreti ingiuntivi (non opposti) emessi a carico della ASL di Frosinone (negli anni, rispettivamente, 2004, 2005 e 2007) riferiti a crediti (per prestazioni sanitarie) acquisiti dalla società ricorrente in virtù di apposita cessione – in accoglimento del ricorso proposto veniva “ ordinato alla ASL di Frosinone (qualora non vi abbia ancora provveduto) di adottare i provvedimenti necessari a prestare ottemperanza ai decreti ingiuntivi indicati in epigrafe nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia e dunque a corrispondere alla ricorrente le somme richieste in ricorso, vale a dire limitatamente alla sorte residua per capitale sopra specificata, l’importo di euro € 550.554,05 oltre interessi maturati e maturandi come da titolo nonché spese e accessori, con la decorrenza ivi indicata e fino al soddisfo, come per legge ”, all’uopo nominando un Commissario ad acta – individuato nel Segretario Generale del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ministero – per il caso di perdurante inadempimento della ASL dopo il decorso del concesso termine di trenta giorni, con l’incarico di “ provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, dietro presentazione di specifica istanza della parte interessata ”.
2. Con successiva ordinanza 29 aprile 2020, n. 4346 la Sezione accoglieva l’istanza di proroga del termine previsto per l’esecuzione degli adempimenti connessi alla richiamata sentenza di ottemperanza n. 13257/2019, avanzata dal funzionario delegato quale Commissario ad acta alla luce della dichiarata esigenza di completare l’acquisizione della documentazione richiesta alla ASL condannata concernente i pagamenti che la medesima Amministrazione aveva riferito al Commissario stesso di aver effettuato in favore di parte ricorrente in esecuzione della suddetta sentenza di ottemperanza.
3. Con atto depositato il 28 luglio 2020 la società ricorrente proponeva reclamo avverso la determina del Commissario ad acta, comunicata il 26 giugno 2020, con la quale era stato disposto “ di liquidare a favore di Primula Spv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di € 475.608,08 (quattrocentosettantacinqueseicentootto/08), di cui € 729,56 a titolo di spese di Giudizio ”.
4. Il reclamo proposto è affidato a due motivi di doglianza.
4.1. In primo luogo, la società ricorrente lamenta l’errato conteggio delle spese legali, deducendo che il Commissario ad acta avrebbe omesso di riportare il pagamento del contributo unificato anticipato dalla società medesima (in misura pari a euro 300,00) attestato dal modulo F 24 in atti.
4.2. In secondo luogo, la società ricorrente denuncia l’erroneo conteggi degli interessi e l’erronea imputazione ex art. 1194 cod. civ. dei pregressi versamenti parziali secondo quanto indicato nell’ambito della documentazione fornita dalla ASL al Commissario (versata in atti).
Assume, in particolare, che per le fatture pagate in acconto – secondo i dati riportati nel file excel trasmesso dalla ASL al Commissario ad acta per la ricostruzione dei versamenti già effettuati – l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della regola ex art. 1194 cod. civ. (applicabile nel caso di pagamenti parziali) di preventiva imputazione dei pagamenti agli interessi anziché alla sorte capitale, operando quindi un conteggio in suo favore in quanto conducente all’abbattimento del capitale prima dell’azzeramento degli interessi con conseguente computo degli interessi successivi su una sorte capitale minore rispetto a quella effettiva.
A titolo esemplificativo la società ricorrente richiama, relativamente al decreto ingiuntivo n. 409/07, la fattura n. 19 del 8 febbraio 2006, censurando l’imputazione in concreto, rispettivamente per capitale ed interessi, effettuata dalla ASL come desumibile dal file excel elaborato. Specifica che il dedotto errore di imputazione sarebbe stato commesso sulle fatture residue di tutti i decreti ingiuntivi oggetto della sentenza di ottemperanza.
In ragione delle deduzioni formulate, la società ricorrente riporta i calcoli che l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare in corretta applicazione del principio di cui all’art. 1194 cod. civ., come svolti nel file excel allegato al reclamo.
4.3. La società ricorrente conclude con la richiesta di “ dichiarare ancora dovuta la maggiore somma di euro complessivo 243.709,27 oltre interessi come da titolo per giorno 46,77 dal 18.07.2020 sul capitale, fino al saldo effettivo, oltre a euro 300,00 per il C.U. ”.
5. Si è costituita in giudizio la ASL di Frosinone per resistere al reclamo proposto, depositando documentazione e memoria difensiva.
Riferisce in via preliminare di aver disposto con ordinativo n. 473 del 20 gennaio 2020 (in atti) in favore di parte ricorrente il pagamento della somma di € 550.554,05 (imputato dalla stessa Amministrazione in qualità di debitore, come emerge dall’oggetto della determinazione e del relativo ordinativo di pagamento in atti, prima ad “interessi di mora” e per il residuo a sorte capitale), e di aver poi emesso in data 1 luglio 2020 il successivo ordinativo n. 4605 (in atti) per l’ulteriore importo di € 475.608,08 in attuazione della determina in data 26 giugno 2020 del Commissario ad acta, il quale aveva rilevato il “parziale inadempimento” della ASL medesima alla richiamata sentenza di ottemperanza.
5.1. Sul primo motivo di reclamo l’Amministrazione riferisce di aver già disposto, con ordinativo di pagamento n. 6673 del 14 ottobre 2020 – depositato in giudizio – il rimborso della somma di € 300,00 in favore della società ricorrente (corrispondente all’importo del contributo unificato versato), chiedendo per l’effetto la declaratoria di cessata materia del contendere.
5.2. Sul secondo motivo di reclamo, l’Amministrazione deduce che l’imputazione censurata si riferisce a pagamenti effettuati, rispettivamente, dalla medesima ASL tra il 2003 e il 2006 e dalla Regione Lazio nel 2009, in favore delle società all’epoca titolari dei crediti in questa sede azionati, senza alcuna opposizione da parte delle stesse società circa l’imputazione (alla sorte capitale) riportata negli ordinativi di pagamento delle rispettive fatture.
Segnala, inoltre, che la quasi totalità dei pagamenti relativi ai crediti di cui alle fatture azionate con i predetti decreti ingiuntivi è stata effettuata direttamente dalla Regione Lazio, e che i pagamenti venivano semplicemente comunicati alle ASL, tra cui quella di Frosinone, mediante il mero invio di riepiloghi in formato excel ai fini della “chiusura” in contabilità da parte della medesima ASL delle fatture emesse.
Deduce altresì, quanto ai termini di cui al D.Lgs. n. 231/02, che non è addotta in atti la circostanza che la Regione Lazio abbia tardato i termini di pagamento di legge dalla data della liquidazione.
Insiste dunque per il rigetto del reclamo, sostenendo la correttezza dei calcoli effettuati e l’avvenuto pagamento di quanto dovuto.
6. In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione del reclamo, la società ricorrente ha depositato memoria;l’Amministrazione resistente e parte ricorrente hanno depositato rispettive memorie di replica.
7. Con ordinanza 25 novembre 2020, n. 12557 la Sezione ha disposto l’acquisizione di una “ relazione di chiarimenti del Commissario ad acta sulle operazioni di conteggio effettuate per dare esecuzione in via sostitutiva alla sentenza di questa Sezione n. 13257/2019, con particolare riguardo ai profili censurati nel reclamo di parte ricorrente relativamente al conteggio degli interessi e alla determinazione ex art. 1194 cod. civ. ”, all’uopo assegnando un termine di sessanta giorni per il relativo deposito.
8. In data 20 gennaio 2021 veniva depositata in giudizio la richiesta relazione di chiarimenti del Commissario ad acta.
9. In vista della camera di consiglio fissata per il prosieguo della trattazione del reclamo, la società ricorrente depositava memoria;la ASL resistente depositava memoria di replica.
10. Con ordinanza 17 marzo 2021, n. 3297 la Sezione, preso atto del contenuto della relazione di chiarimenti resa dal Commissario ad acta, riteneva necessario acquisire una ulteriore relazione di chiarimenti “ circoscritta alle modalità di computo degli interessi dovuti (anche alla luce del criterio di imputazione ex art. 1194 cod. civ. applicato in concreto) nell’ambito delle operazioni di calcolo effettuate per dare esecuzione ai suddetti titoli, rispetto alle censure mosse in reclamo relativamente a tale specifico profilo ”, all’uopo assegnando un termine di quarantacinque giorni per il relativo deposito.
11. In data 30 aprile 2021 veniva depositata in giudizio la richiesta relazione di chiarimenti del Commissario ad acta.
12. In vista della camera di consiglio fissata per il prosieguo della trattazione, la ricorrente depositava note di udienza.
13. Alla camera di consiglio del 12 maggio 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
14. Il Collegio in primo luogo rileva la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. limitatamente al primo motivo di doglianza articolato in reclamo, emergendo dalla documentazione versata in atti che la ASL di Frosinone ha provveduto al pagamento in favore di parte ricorrente dell’importo corrispondente al rimborso del contributo unificato versato (cfr. ordinativo di Pagamento n. 6776 del 23/10/2020, numerato come allegato 11, unito alla memoria di replica dell’Amministrazione depositata nella medesima data del 23 ottobre 2020).
15. Per la restante parte il reclamo non è meritevole di accoglimento.
16. Ai fini della disamina delle censure sul punto formulate giova delimitare in via preliminare l’oggetto delle contestazioni mosse.
17. Le doglianze articolate investono la determinazione, ad opera del Commissario ad acta, dell’importo dovuto alla ricorrente medesima in base a quanto riconosciuto dalla sentenza di ottemperanza n. 13257/2019 resa nell’ambito del presente giudizio.
Le censure mosse, in particolare, appaiono focalizzate sulle modalità di imputazione ex art. 1194 cod. civ. da parte dell’Amministrazione debitrice in relazione a precedenti acconti di pagamento (riconducibili a molteplici fatture emesse nel periodo compreso tra il 2002 e il 2006, come riportate nella tabella di calcolo elaborata dalla ASL, allegata dalla ricorrente al proposto reclamo nel documento numero 13) in favore delle società cedenti, all’epoca titolari dei crediti (derivanti da prestazioni sanitarie) per i quali sono stati emessi i decreti ingiuntivi (nr. 339/2004, nr. 595/2005 e nr. 409/2007) oggetto della richiamata sentenza di ottemperanza resa sul ricorso proposto dalla società interessata quale cessionaria dei suddetti crediti.
La dedotta erroneità dell’imputazione ad opera della parte pubblica – in quanto prioritariamente riferita alla sorte capitale anziché agli interessi – avrebbe condotto al computo della quota di interessi in misura asseritamente inferiore a quanto effettivamente spettante (atteso l’intervenuto abbattimento della quota capitale), influendo di conseguenza sui conteggi operati dal Commissario ad acta nella determinazione dell’importo residuo dovuto a parte ricorrente a fronte del rilevato carattere parziale dell’adempimento posto in essere dalla ASL nel gennaio 2020 in dichiarata esecuzione della sentenza di ottemperanza.
Lamenta, infatti, la società ricorrente (odierna reclamante) che il Commissario ad acta avrebbe preso come base di calcolo i conteggi – asseritamente viziati alla luce dei dedotti motivi – effettuati dalla ASL in relazione ai pregressi pagamenti parziali.
18. Delineato negli esposti termini l’oggetto del presente reclamo, occorre muovere alla ricostruzione degli adempimenti svolti in via sostitutiva dal Commissario ad acta.
18.1. Emerge dalla documentazione in atti che il Commissario con più note a partire dal 24 gennaio 2020 ha richiesto alla ASL Frosinone gli elementi informativi necessari ai fini dell’espletamento degli adempimenti di competenza tra cui, in particolare, i “provvedimenti di pagamento adottati in relazione ai medesimi decreti”.
Risulta altresì che il Commissario ha provveduto a segnalare alla medesima ASL il rilevato “inadempimento parziale” – integrato dalla determina con la quale la stessa ASL ha liquidato in favore della società creditrice, odierna ricorrente, la “somma complessiva di Euro 550.554,05” – a fronte dell’ordine contenuto nella menzionata sentenza di ottemperanza n.13257/2019 di “corrispondere alla ricorrente le somme richieste in ricorso, vale a dire limitatamente alla sorte residua per capitale sopra specificata, l’importo di euro € 550.554,05 oltre interessi maturati e maturandi come da titolo nonché spese e accessori, con la decorrenza ivi indicata e fino al soddisfo, come per legge”.
Il Commissario, come altresì evidenziato nelle relazioni di chiarimenti depositate, ha riferito di aver fondato la determinazione dell’importo ancora dovuto dalla ASL Frosinone (nella complessiva misura di € 475.608,08) sul contenuto della documentazione trasmessa dalla medesima Amministrazione – acquisita in data 23 giugno 2020 a seguito di apposite richieste – relativamente ai pagamenti effettuati, rispettivamente, dalla ASL e dalla Regione con riguardo ai predetti decreti ingiuntivi, nello specifico rappresentata da una “sintetica relazione” e da un “prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati” dalle parti pubbliche.
Sul punto oggetto di reclamo, il Commissario ha rappresentato di aver dato applicazione al principio ex art. 1194 cod. civ. – come espressamente richiamato nel corpo della determinazione adottata – “prescindendo dall’imputazione dei pagamenti effettuata dalla medesima Azienda e dalla Regione Lazio” e assumendo, alla luce della documentazione posta nella sua disponibilità e considerato il mancato riscontro della Regione alla richiesta di fornire la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, che il residuo debito in linea capitale (oggetto della sentenza di ottemperanza) si riferisse all’anno 2009 – in cui risulta intervenuta la chiusura contabile ad opera della ASL dei versamenti provenienti dalla Regione – ai fini del computo della quota di interessi dovuta, come da titoli.
19. Ciò posto, il Collegio ritiene necessario chiarire i confini di esplicazione del rito di ottemperanza rispetto ai provvedimenti del giudice ordinario (risultando, nel caso di specie, due dei tre decreti ingiuntivi in considerazione emessi da Tribunali in sede civile), come individuati dai pronunciamenti resi in materia dal giudice amministrativo, che ha avuto occasione di affermare il principio secondo cui “… mentre in sede di esecuzione di sentenze amministrative il giudice dell’ottemperanza può “riempire” gli spazi vuoti lasciati dal giudicato e adottare statuizioni simili a quelle del giudizio di cognizione, un analogo potere integrativo non sussiste nel caso di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario, in quanto il giudice amministrativo dell’esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato. In siffatte evenienze, pertanto, resta inibito al giudice adito di arricchire, integrare o specificare il giudicato con una formazione progressiva dello stesso ”, con la conseguenza che “ su tutti questi aspetti la fase dell’ottemperanza non può modificare il precetto, ma unicamente verificare eventuali vicende estintive ad esso successive … ”, potendo dunque “ assumere rilievo in sede di ottemperanza solo pagamenti successivi alla formazione del titolo ” (in tal senso, cfr. ex multis , da ultimo, Cons. St., sez. III, sent. 8 aprile 2021, n. 2866, nonché sez. IV, 4 maggio 2018, n. 2668 e sez. III, 30 giugno 2020, n. 4111, ivi richiamate).
19.1. Nel caso di specie, le censure mosse in reclamo riguardano asserite erronee imputazioni compiute in relazione a pregressi versamenti parziali (relativi ai crediti oggetto dei menzionati decreti esecutivi) che, alla luce della documentazione disponibile nell’ambito del presente giudizio, risulterebbero in parte risalenti a periodi antecedenti alla formazione del titolo (come sembrerebbe emergere dalla tabella allegata al reclamo, nonché dalla stessa esemplificazione riportata nel medesimo atto ove, a supporto della doglianza formulata, si richiama per il decreto ingiuntivo n. 409/07 la fattura n. 19 del 8 febbraio 2006 indicata come pagata in acconto dalla ASL il successivo 8 agosto 2006), involgendo dunque le censure prospettate profili estranei – per le ragioni sopra richiamate – all’oggetto del presente rito in ottemperanza.
19.2. In ogni caso, per la porzione di doglianza riferita a versamenti in acconto (tra quelli dedotti in reclamo) eventualmente ricadenti nel periodo successivo alla formazione del rispettivo titolo – e comunque antecedenti alla proposizione del ricorso in ottemperanza – risulta dirimente la circostanza per cui il Commissario ad acta ha dato evidenza, nel contesto del presente incidente di esecuzione, di aver posto in essere le attività necessarie a realizzare, conformemente al contenuto della sentenza di ottemperanza n. 13257/2019, in via sostitutiva i necessari adempimenti ad integrazione di quanto compiuto dalla ASL (in esecuzione della sentenza medesima), alla luce della documentazione posta nella sua disponibilità quanto ai pregressi versamenti parziali intervenuti (peraltro in epoca risalente e in favore di aventi diritto non coincidenti con la società ricorrente) in riferimento ai crediti oggetto dei predetti decreti ingiuntivi.
In tale prospettiva le doglianze formulate sul punto, in quanto tutte incentrate sulla contestata imputazione dei suddetti versamenti pregressi ad opera della ASL e della Regione in base a quanto emergente dai prospetti elaborati dalla ASL e apparendo in sostanza supportate esclusivamente dalla diversa elaborazione di calcoli formulati dalla stessa ricorrente alla luce dei medesimi prospetti, non risultano – allo stato della documentazione depositata – suscettibili di estensione (ovvero riferibili) agli atti del Commissario.
20. In conclusione, per le ragioni esposte va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente al primo motivo di reclamo, mentre per la restante parte il reclamo va respinto.
21. Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, per disporre la compensazione tra le parti delle spese relative al presente incidente di esecuzione.