TAR Bari, sez. I, sentenza 2010-07-22, n. 201003138
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N. 03138/2010 REG.SEN.
N. 00312/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2006, proposto da La Lucente S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti G V e L V, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella, 36;
contro
il Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti B C e R C, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura comunale, via Principe Amedeo n. 26;
nei confronti di
Bari Multiservizi S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. U P G, con domicilio eletto in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della deliberazione del Consiglio comunale n. 165 del 17 novembre 2005, avente ad oggetto “Affidamento decennale alla Bari Multiservizi S.P.A. della Gestione di alcuni impianti sportivi di proprietà comunale”, nella parte in cui comprende nei servizi affidati anche i servizi di pulizia;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e della Bari Multiservizi S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il cons. G A e uditi per le parti i difensori, avv.ti L V e R C, anche in sostituzione dell'avv. B C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Lucente S.p.a. ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. 165 del 17 novembre 2005, avente ad oggetto “Affidamento decennale alla Bari Multiservizi S.P.A. della Gestione di alcuni impianti sportivi di proprietà comunale”, nella parte in cui comprende nei servizi affidati anche quelli di pulizia.
Si sono costituiti il Comune di Bari e la Bari Multiservizi, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza di discussione della causa del 26 maggio 2010, l’istante ha chiesto che venga dichiarata l'improcedibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto d'interesse.
Nulla resta pertanto al Collegio se non pronunciarsi in tal senso.
Sull’accordo delle parti può essere disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.