TAR Roma, sez. 4T, ordinanza collegiale 2024-11-06, n. 202419587
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Testo completo
Pubblicato il 06/11/2024
N. 19587/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07885/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7885 del 2024, proposto da Elemedia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Ispettorato Territoriale Calabria e Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di Azzurra Soc. Coop A R.L., non costituita in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
- del silenzio serbato dal Ministero sulla nota del 30 aprile 2024, con la quale la ricorrente, proprietaria dell’emittente radiofonica “Radio Capital”, ha lamentato il mancato avvio del procedimento di revoca, ex art. 52 del d.lgs 177/2005 (ora art. 68 del d.lgs 208/2021) dell’assegnazione ad Azzurra Scarl, titolare dell’emittente “Radio Azzurra”, della frequenza 99.700 Mhz da Monte Titolo di Roseto Capo Spulico (CS), per acclarato non uso della stessa o comunque per un uso solo saltuario;
per l’annullamento
- della nota dell’IT Calabria del 12 giugno 2024 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Ispettorato Territoriale Calabria e Sicilia;
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2024 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di parte ricorrente del 30 aprile 2024, in quanto, già al momento della proposizione del gravame, l’Ispettorato Territoriale Calabria e Sicilia si era pronunciato espressamente su detta istanza con la nota del 12 giugno 2024, peraltro già oggetto di impugnativa;
Ritenuto di dover assegnare alle parti termine di giorni venti, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione, riservando all’esito ogni determinazione.