TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-08-01, n. 202400924

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-08-01, n. 202400924
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400924
Data del deposito : 1 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2024

N. 00924/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01499/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V T in Bari, piazza Garibaldi;

contro

Comune di Lucera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato I L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Prospero Petroni 15;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell’ordinanza del Responsabile dell’Ufficio urbanistica n.1485 in data 3 settembre 2019, con cui il Comune di Lucera ha applicato la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, anche se a questa all’attualità sconosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucera;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori, avvocati Luigi d'Ambrosio, in sostituzione dell’avv. A P M, per la parte ricorrente e I L per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La sig.ra -OMISSIS- ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento dell’ordinanza n. 1485 in data 3 settembre 2019, con cui il Comune di Lucera le ha ingiunto, in qualità di comproprietaria, nonché di esecutrice delle “ opere abusive accertate dal comando di P.M. con verbale n. 1388/ed, di pagare la sanzione pecuniaria pari ad curo 20.000,00 (ventimila) ai sensi dell'art. 31 comma 4bis del d.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii, per l'inosservanza dell'ordinanza dirigenziale n. 1390 del 30.12.2016 ”.



2. In particolare, la ricorrente ha riferito che

- la sig.ra -OMISSIS-“risulta formalmente comproprietaria di un suolo sito in agro di Lucera, contrada -OMISSIS-, contraddistinto in catasto al -OMISSIS-, particella 425 ... a seguito di atto pubblico risalente a circa vent’anni prima alla quale ha partecipato su indicazione e richiesta del consorte”, da cui “è di fatto separata da svariati anni”;

- “a seguito di un sopralluogo della Polizia Municipale di Lucera risalente al 2016 è stato accertato che nel fondo sopra meglio descritto erano stati realizzati lavori edilizi abusivi”;

- nell’occasione “è stato pure accertato che il possessore del complesso immobiliare in parola è proprio il consorte della ricorrente, il quale al momento dell’accertamento si è dichiarato “responsabile … della realizzazione dell’abuso”;

- con il “provvedimento amministrativo qui gravato l’Ente locale resistente ha sanzionato in maniera indiscriminata tutti i comproprietari del suolo, senza tener in alcun conto tutto quanto evidenziato … non solo in relazione alla responsabilità nella realizzazione dell’abuso, ma anche, e soprattutto, circa il possesso del bene ossia circa la concreta possibilità di eseguire l’ordinanza di demolizione presupposta”.

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