TAR Latina, sez. I, sentenza 2014-07-17, n. 201400601
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N. 00601/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00321/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dal comune di Sora, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato M Q, con domicilio eletto presso T.a.r. Lazio Sezione di Latina, ex lege in Latina, alla via A. Doria, n. 4;
contro
Ministero della Giustizia, Tribunale di Cassino, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
M G B, n.c.;
e con l'intervento di
ad opponendum:
comune di Cassino in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Longo, con domicilio eletto presso Modestino Avv. D’Aquino in Latina, alla via Adua, n. 34;
per l’annullamento, previa sospensione
del provvedimento n. 49/2013 del 23 aprile 2013 del Presidente del Tribunale di Cassino ad oggetto “anticipazione presso la sede centrale di alcune attività civili e penali della sezione distaccata di Sora”;
del decreto del Presidente del Tribunale di Cassino n. 29/2013 del 13 marzo 2013 con il quale è stata disposta l’immediata erogazione presso la sede centrale del tribunale di alcuni servizi di cancelleria ed in particolare di quelli relativi al recupero crediti, delle spese anticipate dall’erario e della volontaria giurisdizione;
della nota prot. n. 739/2013 del 27 aprile 2013;
del decreto del Presidente del Tribunale di Cassino n. 80/2013 del 5 settembre 2013 nella parte in cui dispone il trasferimento, con decorrenza 13/09/2013, di tutte le funzioni giudiziarie della Sezione Distaccata di Sora presso la sede centrale del Tribunale di Cassino, piuttosto che attivare, al ricorrere delle condizioni di legge, istanza di proroga dell’utilizzo delle strutture di Sora ex art. 8 D. Lgs. n. 155/2012;
del decreto del Presidente del Tribunale di Cassino n. 81/2013 del 12 settembre 2013 nella parte in cui si limita a disporre la sospensione dell’efficacia del precedente decreto n. 80/2013 con il prosieguo delle attività presso la Sezione Distaccata, senza nel contempo attivare la procedura di proroga dell’utilizzo della struttura di Sora ex art. 8 D. Lgs. n. 155/2012, unica soluzione corretta e da adottarsi ex lege per garantire la detta protrazione oltre i termini di efficacia della riforma giudiziaria (13/09/2013);soluzione del resto espressamente contemplata, in termini propulsivi, anche nel provvedimento giudiziale cautelare n. 262/2013 in data 11/09/2013;
del provvedimento del Presidente del Tribunale di Cassino n. 92 del 4 ottobre 2013, con cui veniva ripristinata con effetto immediato la efficacia dell’originario decreto n. 80/2013, sospesa a seguito del decreto del Presidente del TAR n. 262/2013 del 11/09/2013 senza che nelle more venisse comunque attivata la procedura di proroga ex art. 8 D. Lgs. n. 155/2012, la cui opportunità veniva segnalata nello stesso decreto cautelare presidenziale n. 262 del 2013;
di ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale, precedente e/o successivo, comunque connesso e/o collegato, anche in termini di mero silenzio - rifiuto a fronte delle istanze e formali sollecitazioni inoltrate agli enti preposti (rimaste tutte infruttuose alla data ultima del 13/09/2013).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Tribunale di Cassino e del comune di Cassino.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 il dott. S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe il comune di Sora impugna: - il provvedimento n. 49 del 23 aprile 2013 del Presidente del Tribunale di Cassino ad oggetto l’anticipazione presso la sede centrale delle attività civili e penali della sezione distaccata di Sora e con il quale si è disposto in ogni caso la cessazione anticipata presso la sezione di Sora di ogni attività giurisdizionale a far data dal 1° maggio 2013;- il provvedimento del Presidente del Tribunale di Cassino n. 29/2013 del 13 marzo 2013 con il quale è stata disposta l’immediata erogazione presso la sede centrale del tribunale di alcuni servizi di cancelleria ed in particolare di quelli relativi al recupero crediti, delle spese anticipate dall’erario e della volontaria giurisdizione;- la nota prot. n. 739/2013 del 27 aprile 2013.
2 Con decreto presidenziale n. 154 del 3 maggio 2013 è stata accolta la richiesta di tutela cautelare ante causam.
3 Con atto depositato il 15 maggio 2013, si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato che ha poi (20.05 - 03.06.2013) depositato documentazione.
4 Con ordinanza n. 189 del 6 giugno 2013, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.
5 Con atto spedito per la notifica il 10 settembre 2013, depositato il successivo 11, il ricorrente ha proposto istanza ex articolo 59 del cod. proc. amm.
6 Con decreto presidenziale n. 262 dell’11 settembre 2013, è stata accolta la richiesta di misure cautelari provvisorie.
7 L’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato, il 30 settembre 2013, memoria e documentazione.
8 Con atto depositato il 30 settembre 2013 si è costituito il comune di Cassino che, con atto spedito per la notifica il 25 settembre 2013, depositato il successivo 30, ha anche spiegato intervento ad opponendum.
9 Con ordinanza n. 302 del 3 ottobre 2013, la Sezione ha respinto la domanda di esecuzione.
10 Con atto per motivi aggiunti spedito per la notifica il 5 ottobre 2013, depositato il successivo 7, il ricorrente ha impugnato: - il decreto del Presidente del Tribunale di Cassino n. 80/2013 del 5 settembre 2013 nella parte in cui dispone il trasferimento, con decorrenza 13/09/2013, di tutte le funzioni giudiziarie della sezione distaccata di Sora presso la sede centrale del Tribunale di Cassino, piuttosto che attivare, al ricorrere delle condizioni di legge, istanza di proroga dell’utilizzo delle strutture di Sora ex art. 8 D. Lgs. n. 155/2012;- il decreto del Presidente del Tribunale di Cassino n. 81/2013 del 12 settembre 2013 nella parte in cui si limita a disporre la sospensione dell’efficacia del precedente decreto n. 80/2013 con il prosieguo delle attività presso la sezione distaccata, senza nel contempo attivare la procedura di proroga dell’utilizzo della struttura di Sora ex art. 8 D. Lgs. n. 155/2012, unica soluzione corretta e da adottarsi ex lege per garantire la detta protrazione oltre i termini di efficacia della riforma giudiziaria (13/09/2013);- il provvedimento del Presidente del Tribunale di Cassino n. 92 del 4 ottobre 2013, con cui veniva ripristinata con effetto immediato l’efficacia dell’originario decreto n. 80/2013, senza che nelle more venisse comunque attivata la procedura di proroga ex art. 8 D. Lgs. n. 155/2012;- ogni ulteriore atto presupposto e/o consequenziale, precedente e/o successivo, comunque connesso e/o collegato, anche in termini di mero silenzio - rifiuto a fronte delle istanze e formali sollecitazioni inoltrate agli enti preposti (rimaste tutte infruttuose alla data ultima del 13/09/2013).
11 Il comune di Cassino si è costituito con atto depositato il 7 ottobre 2013 ed ha poi versato altra memoria e documentazione il successivo 9.
12 Con decreto presidenziale n. 310 del 9 ottobre 2013, è stata respinta la richiesta di misure cautelari provvisorie.
13 Con ordinanza n. 320 del 7 novembre 2013, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
14 Le parti hanno prodotto memorie e repliche.
15 Nel corso dell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
16 Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità opposta, dal comune ricorrente, all’intervento ad opponendum spiegato dal comune di Cassino che, correttamente ha invocato, in termini di legittimazione e di interesse l’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000, secondo il quale il comune rappresenta la propria comunità, nella cura dei suoi interessi e nella promozione del suo sviluppo e fra detti interessi va sicuramente compreso anche quello connesso al trasferimento del contenzioso proveniente dalla sezione distaccata di Sora, vicenda rispetto alla realizzazione della quale è anche preordinato l’intervento, in corso di esecuzione, di adeguamento strutturale dell’immobile da impiegare nel servizio.
17 Il ricorrente con diversi motivi rubricati in termini di violazione di legge (articolo 48 - ter, quater e quinquies dell’ordinamento giudiziario;articolo 25 Cost.), incompetenza ed eccesso di potere (difetto di motivazione, travisamento dei fatti), ha argomentato la domanda rilevando come: a] il decreto 49/2013 sarebbe illegittimo perché, pur presupponendo l’articolo 48 - quinquies del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 [relativo al potere di spostamento delle udienze], nella realtà implicherebbe la spendita del potere di cui al precedente articolo 48 - ter [relativo alla soppressione delle circoscrizioni] spettante al ministro della giustizia di concerto con quello del tesoro previo parere del consiglio superiore della magistratura;b] anche ad ammettere l’applicabilità dell’articolo 48 - quinquies, il relativo potere potrebbe essere esercitato solo per “gruppi omogenei di procedimenti” non, come nel caso, per tutti i procedimenti rilevando altresì come, per effetto di espressa previsione contenuta nel D. Lgs. 155/2012, le sezioni distaccate dovrebbero ritenersi soppresse a partire dal 13 settembre 2013 momento prima del quale, nulla potrebbe il presidente del tribunale che, in tal modo, avrebbe anche violato le norme transitorie di cui al detto D. Lgs. in esito alla trattazione degli affari e celebrazione delle udienze;c] l’impugnato decreto, che interesserebbe unicamente gli affari da trattare nel mentre il personale addetto rimarrebbe presso la sezione distaccata di Sora, sarebbe poi immotivato quanto alla ritenuta inesistenza delle condizioni di cui all’articolo 8 del D. Lgs. 155/2012 non potendo per un verso, bastare il richiamo alla necessità di attuare la legge e per l’altro, ad indicazioni inveritiere sull’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’immobile destinato ad ospitare la sezione da sopprimere nel mentre e per diverso aspetto, lo stesso contrasterebbe anche con la precedente calendarizzazione dell’attività feriale presso la citata sezione distaccata.
18 L’articolo 1 della legge n. 148/2011 ha convertito in legge il decreto - legge n. 138 del 2011 (comma 1) quindi conferito delega al governo (comma 2) per adottare uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridurre gli Uffici Giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del Tribunale Ordinario nei Circondari di Comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011;b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l’assetto territoriale degli Uffici Giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle Sezioni distaccate di Tribunale, anche mediante accorpamento ai Tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);f) garantire che, all’esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun Distretto di Corte d’Appello, incluse le sue Sezioni Distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali Tribunali con relative procure della Repubblica;g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell’organico, rispettivamente, dei Tribunali e delle Procure della Repubblica presso il Tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di Tribunale, di Sezioni Distaccate e di Procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;l) prevedere la riduzione degli Uffici del Giudice di Pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell’analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro.
18.1 Il D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, ha: (ì) soppresso, tra le altre, la sezione distaccata di Sora disponendone l’accorpamento al Tribunale di Cassino [articolo 1, Allegata Tabella A];(ìì) previsto in via transitoria che, “le udienze fissate dinanzi ad uno degli Uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l’entrata in vigore del presente Decreto” e “12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto” [tra il 13.9.2012 giorno successivo alla pubblicazione in G.U. ed il 13.9.2013] “sono tenute presso i medesimi Uffici”, specificando che in tale periodo “il processo si considera pendente davanti all’Ufficio Giudiziario destinato alla soppressione” e che le udienze successive al 13.9.2013 dovevano tenersi presso l’ufficio incorporante [articolo 9, commi 1 e 2];(ììì) abrogato gli articoli 48 - bis, 48 - ter, 48 - quater, 48 - quinquies e 48 - sexies del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 che disciplinavano le sezioni distaccate di tribunale [articolo 2, comma 1, lettera c)] e previsto il possibile utilizzo “a servizio del Tribunale”, per 5 anni decorrenti dal 13.9.2013”, “(de)gli immobili di proprietà dello Stato ovvero di proprietà comunale, interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell’art. 19 L. n. 119/1981 adibiti a servizio degli Uffici Giudiziari e delle Sezioni Distaccate soppressi” [articolo 8, commi 1 e 2].
18.2 Dalle disposizioni richiamate emerge l’operatività delle sezioni distaccate di tribunale da sopprimere sino al 13 settembre 2013 momento al quale va anche rapportata l’abrogazione di quelle del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Fino a tale data si può pertanto, in applicazione dell’articolo 48 - quinquies, comma 2, del citato R.D., disporre il trasferimento di “gruppi omogenei di procedimenti” dalla sezione distaccata alla sede del tribunale. Il citato potere richiede tuttavia l’esistenza di “particolari esigenze” ed interessa la devoluzione di “gruppi omogenei di procedimenti”, cioè di tipologie astratte di controversie e perciò di una parte delle cause civili o delle cause penali, non certamente, pur se in via graduale dal 1° maggio 2013 ed in via definitiva dal successivo 31 luglio, di tutti gli “affari civili e penali della sezione distaccata di Sora presso la sede Centrale di Cassino”. Ed, infatti, l’articolo 48 - quater del R.D. n. 12 del 1941, quando stabilisce che alle Sezioni distaccate sono attribuiti “gli affari civili e penali sui quali il Tribunale giudica in composizione monocratica” va ricondotto al principio del giudice naturale precostituito per legge fissato dall’art. 25, comma 1, della Costituzione il che si armonizza poi, con il D. Lgs. 155/2012 che ha fissato la vigenza della norma sino al 13 settembre 2013. Pertanto, l’articolo 48 - quinquies, comma 2, non può essere interpretato in senso così estensivo, come ritenuto dall’amministrazione, per attuare, prima del 13 settembre 2013, il generale trasferimento di tutti gli “affari civili e penali della sezione distaccata di Sora presso la sede Centrale di Cassino”.
18.3 Da dette indicazioni deriva quindi la fondatezza dei primi tre motivi il che comporta, assorbita ogni altra censura, l’annullamento solo dei decreti introduttivamente impugnati non anche di quelli contestati con i motivi aggiunti, conseguenti ai provvedimenti resi dalla Sezione in sede cautelare nonché attuativi di espresse disposizioni di legge esenti da possibili vizi di costituzionalità per quanto di seguito indicato.
19 Esito analogo non può invece rassegnarsi con riferimento alla nota prot. n. 729/13 del 27 aprile 2013 con cui è stata disattesa l’iniziativa mirante all’applicazione dell’articolo 8 del D. Lgs. 155/2012. Ed, infatti, posto che la norma è tesa alla soluzione di problemi conseguenti alla nuova “geografia giudiziaria” la documentazione prodotta, anche in corso di causa, relativa ai lavori interessanti l’immobile destinato al potenziamento logistico della sede di Cassino dimostra, come evidenziato dal Presidente del Tribunale, l’assenza dei presupposti richiesti per l’adozione della soluzione di cui alla norma invocata.
20 E’ stata poi argomentata, sotto diversi profili, l’illegittimità costituzionale della legge di delega 148/2011 [articoli 1, commi 2, 3, 4 e 5, per contrasto con articoli 72, 77 e 108 Cost.;1, comma 2, lettere B), C), D) ed L), per contrasto con articolo 76 Cost.;1, comma 2, lettere A) ed F), per contrasto con articoli 3, 5, 24, 25 e 97 Cost.;1, comma 2, per contrasto con articolo 81 Cost.] e del D. Lgs. 155/2012 [contrasto con articolo 77 Cost.;articoli 1 e 2, per contrasto con articolo 76 Cost.;eccesso di delega per mancato rispetto dei criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere B) D) ed E) della legge 148/2011;6, per contrasto con articolo 76 Cost.;1 e 2, per contrasto con articoli 3, 5, 24, 25 e 97 Cost.;1, 2, 5, 6 e 7, per contrasto con articolo 81].
20.1 Il Collegio ritiene sufficiente richiamare sul punto ed ai sensi dell’articolo 74 del cod. proc. amm., la recente sentenza n. 237 del 24 luglio 2013 con la quale la Corte costituzionale ha definito, rigettandoli, tutti i punti sollevati dal comune ricorrente.
21 Il ricorso può, in definitiva, esser accolto solo in parte. Sussistono sufficienti ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.