TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-07-22, n. 202101255

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-07-22, n. 202101255
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101255
Data del deposito : 22 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2021

N. 01255/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00239/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 239 del 2021, proposto da
C S I 008 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A S D, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S D e N M, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia a fronte dell'istanza presentata in data 12 agosto 2019 e dell’obbligo di provvedere;

e per la condanna alla conclusione del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 l’avv. Donatella Testini.

L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;

Nessun atto è stato depositato dalle parti ai fini della presenza a verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Espone parte ricorrente di aver presentato, in data 21 giugno 2019, un’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) per la realizzazione e l’esercizio in agro del Comune di Ascoli Satriano, località “Spavento”, di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 17.382,4 kWp.

All’esito della seduta della conferenza di servizi del 6 marzo 2020, il R.U.P. si è riservato “di valutare le modalità di prosecuzione del procedimento, non appena acquisito il parere della Soprintendenza”.

Successivamente alle controdeduzioni presentate il 29 aprile 2020 in relazione al parere negativo della Sovrintendenza del 2 marzo 2020, rappresenta parte ricorrente che l’istanza non ha ricevuto alcun ulteriore impulso da parte della Provincia.

Si duole, pertanto, del silenzio inadempimento serbato dalla Provincia di Foggia, deducendone l’illegittimità ai sensi della normativa di settore e concludendo per l’accoglimento del ricorso.

La Provincia intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, sostenendo la competenza della Regione in materia e, in subordine, la decadenza delle deleghe conferitele con la legge regionale n. 11 del 2001.

La causa viene ritenuta per la decisione alla camera di consiglio del 13 aprile 2021.

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