TAR Bari, sez. I, decreto decisorio 2012-10-24, n. 201200478

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, decreto decisorio 2012-10-24, n. 201200478
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201200478
Data del deposito : 24 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01334/2002 REG.RIC.

N. 00478/2012 REG.PROV.PRES.

N. 01334/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2002, proposto da:
Clorochimiplast dei F.lli Bollino &
C s.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. R C, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Giasi in Bari, corso Cavour n. 133;

contro

Ministero delle Attività Produttive, Ministero delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso la quale sono domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento, previa sospensiva

del provvedimento di revoca totale, in data 13.06.2002, del contributo concesso ai sensi degli artt. 6 e 12 della legge 05.10.1991 n. 317,posizione n. 14460,e comunicato in data 14.06.2002, prot. n. 1131656, con il quale il Dirigente della Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, Ufficio E2 presso il Ministero delle Attività Produttive, decretava la revoca del decreto d'imposta di lire 155.235.000.pari ad euro 80.172,19,c oncesso con decreto Ministeriale n. 163 del 18.11.1996 alla ricorrente ditta Clorochimiplast s.n.c.;

nonché di ogni altro presupposto, conseguenziale e connesso, allo stato non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 4 settembre 2002;

Considerato che non risulta essere stata presentata domanda di fissazione di udienza e che, comunque, per più di un anno, non risulta compiuto alcun atto di procedura;
cosicché il ricorso deve considerarsi perento;

Visto l’art. 81 del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Considerato che, a norma dell’art. 83 del suddetto Codice, in caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio e che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese;

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