TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-04-16, n. 202401104

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-04-16, n. 202401104
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401104
Data del deposito : 16 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2024

N. 01104/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00158/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 158 del 2023, proposto da
Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F L, Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cinisello Balsamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 46;

per l'annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari:

- della comunicazione del 14.12.2022, notificata via pec in pari data, avente ad oggetto “Conferma interdizione attività” relativamente alla SCIA presentata dalla ricorrente per la modifica di un impianto di comunicazione elettronica sito in via Risorgimento 57;

- della comunicazione recante “divieto di prosecuzione dell'attività e contestuale rimozione degli eventuali effetti dannosi” del 25.11.2022, notificata via pec il 28.11.2022;

- del parere endoprocedimentale dell'ufficio Servizio Ambiente e Ecologia del Comune prot. 91200/22, richiamato nelle comunicazioni impugnate, e della nota di conferma del 14.12.2022, prot. n. 95955;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui il “Regolamento per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radiovisione”, in particolare l'art. 7, e le delibera di approvazione, tra cui la n. 23 del 22.5.2013 e s.m.i.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cinisello Balsamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Telecom Italia Spa (T) – in qualità di fornitore di reti e servizi di comunicazione elettronica che dal 2005 aveva installato una propria stazione radio base su un’infrastruttura di Cellnex Italia Spa, sita in via Risorgimento n. 57, Cinisello Balsamo (Fg. 19, Mp. 532) – presentava in data 14.11.2022 (prot. 88062) al Comune di Cinisello Balsamo una Scia per “la modifica delle caratteristiche di un impianto esistente al di fuori dei limiti previsti dall’art. 87-ter del Decreto Legislativo 01/08/2003, n. 259 e in particolare per riorientare le antenne esistenti, con l’inserimento, anche attraverso sostituzione, di sistemi di trasmissione LTE1800 e LTE2100 previo spegnimento dei sistemi UMTS900 e UMTS2100. A seguito di dette operazioni, il nuovo sistema sarebbe stato composto di 3 celle, orientate rispettivamente di 105°N, 225°N, 340°N, contenenti ciascuna un’antenna e annessi apparati outdoor .

A seguito della presentazione della Scia predetta e quindi in relazione alle modifiche programmate, Arpa esaminava la documentazione prodotta dalla società e, dopo un iniziale parere negativo e un’interlocuzione procedimentale, valutava infine positivamente il progetto nel senso del rispetto dei limiti di campo elettromagnetico, con nota del 22.12.2022.



2. Parallelamente, a fronte della medesima Scia, il Comune vietava a T – con nota inviata il 28.11.2022 – la prosecuzione dell’attività e ingiungeva la rimozione degli effetti. Ciò sulla base del parere negativo reso dall’ufficio Servizio Ambiente ed Ecologia del Comune medesimo (prot. n. 91200/22) che aveva rilevato che “ l’altezza del centro elettrico della “cella n°3” è di metri 180,31 s.l.m. e che l’altezza a cui si trova l’appartamento all’ultimo piano dell’edificio in via Risorgimento n. 90 – corrispondente al punto di verifica n. 3 – è a quota 178,59 metri s.l.m.;
dunque a -1,72 metri di differenza. A tale riguardo si segnala il contrasto con l’art.7 del «Regolamento comunale per le installazioni di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione» approvato con delibera commissariale n. 23 del 22-5-2013, in cui è previsto che la differenza di quota non può essere inferiore a 5 metri
.

Acquisite poi osservazioni endoprocedimentali, il Comune ribadiva nuovamente il diniego con comunicazione del 14.12.2022.



3. Avverso i predetti provvedimenti individuali e il Regolamento comunale del 2013, T ha presentato il ricorso in epigrafe, notificato al Comune di Cinisello Balsamo in data 26.01.2023 e depositato il successivo 30.01.2023. Esso è articolato in un unico complesso motivo, con il quale si deducono « Violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 45 e 51 CCE. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e8 comma 6 della Legge n. 36/2001. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento, illogicità manifesta. Incompetenza. Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione ».



4. Il Comune di Cinisello Balsamo si è costituito in giudizio il 10.02.2023 per resistere al ricorso.



5. Ad esito dell’udienza camerale del 21.02.2024, con ordinanza cautelare n. 190 del 21 febbraio 2023, il Tar ha fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a.



6. In vista dell’udienza pubblica del 5.03.2024, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive domande. In particolare, il Comune di Cinisello Balsamo ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione a ricorrere di T, poiché la società di telecomunicazioni sarebbe stata delegata da Cellnex solo ai fini della presentazione della Scia.

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