TAR Brescia, sez. I, ordinanza collegiale 2022-04-29, n. 202200416
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 29/04/2022
N. 00416/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2022, proposto da
E N, rappresentato e difeso dagli avvocati T A e M C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensiva
anche ai fini del riesame del decreto del Prefetto di Brescia prot.2020/104793 che respingeva domanda di emersione presentata in favore del ricorrente da datore di lavoro connazionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di mero stile, senza depositare gli atti del procedimento e senza svolgere difese nel merito;
Ritenuto opportuno integrare gli elementi di giudizio ai fini della decisione;