TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-12-14, n. 202112894

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-12-14, n. 202112894
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202112894
Data del deposito : 14 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2021

N. 12894/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06115/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6115 del 2021, proposto da
Npl Securitisation Italy Spv S.r.l., J-Invest S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Sigla Soc. Coop. a R.L., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

della nota prot. AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0159520.26-05-2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, nella parte in cui ha respinto l'istanza di accesso presentata dalle ricorrenti il 21 aprile 2021 con riguardo alle relazioni sui contenziosi della SIGLA soc. coop. a r.l. ;

e per il conseguente accertamento:

- dell'illegittimità del diniego parziale all'accesso espresso dal Ministero con la nota impugnata;

- del diritto delle ricorrenti di accedere a tutta la documentazione richiesta con l'istanza;

nonché' per la condanna

dell' intimato Ministero a consentire l'accesso a tutta la documentazione oggetto dell'istanza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- NPL Securitisation Italy Spv s.r.l., premette, in punto di fatto, che: è una società operante nel settore delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e che, per il tramite dei propri mandatari (nella fattispecie, J-Invest), svolge attività di gestione e di recupero di crediti finalizzata a rimborsare e remunerare i titoli emessi ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b) della legge citata; è titolare di crediti ammessi in via chirografaria nei confronti della “Sigla” soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa per il complessivo importo di euro 10.983.093,83 (cronologici n. 1177, 1178, 1179, 1182, 1183, 1184 e 1185).

Il 21 aprile 2021 NPL Italy, per il tramite del rappresentante J-Invest s.p.a., presentava al MISE e ai Commissari della soc.coop. “Sigla” istanza di accesso ai seguenti documenti:

a) copia di tutti gli allegati alla relazione semestrale sullo stato della procedura aggiornata al 30 giugno 2020, e precisamente:

-rendiconto gestione liquidatoria primo semestre 2020;

-estratti conto corrente n. 81112 di Intesa Sanpaolo (già Casse di Risparmio Umbria) al 30/06/2020;

-estratti conto corrente n. 003140548 di BPER Banca al 30/06/2020;

-relazioni dei legali incaricati relative ai contenziosi in essere;

b) copia di tutti gli allegati alla relazione semestrale sullo stato della procedura aggiornata al 31 dicembre 2020 e precisamente:

-rendiconto gestione liquidatoria secondo semestre 2020;

-estratti conto corrente n. 81112 di Intesa Sanpaolo (già Casse di Risparmio Umbria) al 30/06/2020;

-estratti conto corrente n. 003140548 di BPER Banca al 30/06/2020;

-relazioni dei legali incaricati relativi ai contenziosi in essere;

c) copia dell’istanza del 19 marzo 2021 inviata dai Commissari al MISE, concernente la richiesta di autorizzazione ad effettuare un quinto riparto parziale in favore dei creditori privilegiati e chirografari.

Con provvedimento 26 maggio 2021 il MISE, in parziale accoglimento dell’istanza, consentiva l’accesso ai seguenti documenti:

- rendiconti gestione al 30.6.2020;

- rendiconti gestione al 31.12.2020;

- riepilogo conto corrente al 30.9.2020 e al 31.12.2020 BPER Banca;

-riepilogo conto corrente al 30.9.2020 e al 31.12.2020 Intesa San Paolo;

- istanza dei CC.LL. quinto riparto parziale.

L’amministrazione negava l’accesso alle relazioni degli avvocati sui contenziosi pendenti, con la motivazione che tali documenti dovessero essere considerati alla stessa stregua della corrispondenza riservata tra avvocato e cliente, precisando, peraltro, che “ qualsiasi prospettiva di recupero soggiace all’alea del giudizio”.

Con il ricorso in epigrafe la società deduce l’illegittimità

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