TAR Salerno, sez. II, sentenza 2020-12-14, n. 202001928
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Testo completo
Pubblicato il 14/12/2020
N. 01928/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01259/2016 REG.RIC.
N. 00719/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1259 del 2016, proposto da:
A B, E B, M B, G B, P B, P B, R B, S B, V B, N E, A G, A G, M G e M G, rappresentati e difesi dagli avvocati V B, G P e G Tuccillo, con domicilio eletto presso lo studio G P in Salerno, via Macchiaroli,1 c/o Acocella;
contro
-Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2020, proposto da:
A B, M B, P B, P B, V B, A G, A G e M G, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Abbamonte, G P e G Tuccillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Acocella in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 203;
contro
-Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1259 del 2016:
-del provvedimento, prot. n. 6954 del 20/04/2016, recante diniego istanza di determinazione del premio per ritrovamenti ex art. 92 D.Lgs. 42/2004;
quanto al ricorso n. 719 del 2020:
- del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il del 13 febbraio 2020, notificato in data 21 febbraio 2020, di esercizio del diritto di prelazione, ai sensi degli artt. 60 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004;
- della nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Salerno e Avellino prot. 2716 del 6 febbraio 20203;
- della nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Salerno e Avellino, prot. 3156 dell'11 febbraio 2020;
- della nota del Segretario Generale della Campania, prot. N. 929 dell'11 febbraio 2020;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2020, tenutasi tramite collegamento da remoto mediante Teams, ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020, la dott.ssa G M, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono comproprietari, nel comune di Buccino, di un fabbricato e del contiguo giardino, catastalmente individuati al foglio 22, particella 346 e 357, e ricadenti all’interno di un’area dichiarata di importante interesse archeologico, giusta D.M. del 15.10.1985.
Con decreto del 03.03.1999, la Soprintendenza Archeologica per le Province di Salerno ed Avellino approvava il progetto denominato “Parco Archeologico Urbano dell’antica Vulcei”, che contemplava l’espropriazione dei suoli identificati nella particella 357.
In data 07.02.2000, la stessa comunicava l’avvio del procedimento ablatorio.
Con il primo decreto del 20.02.2001, n. 442, veniva disposta l’occupazione temporanea dell’area e, con il secondo decreto del 13.03.2002, previa redazione dello stato di consistenza dell’area, si prendeva possesso della medesima.
I ricorrenti, con varie note (una del 17.02.2010; un’altra del 29.05.2012; un’altra del 09.03.2015) chiedevano alla Soprintendenza l’attribuzione del premio ex art. 89 del D.Lgs. 1999/490, per il rinvenimento, nel suddetto arco temporale, di opere e manufatti di grande rilievo archeologico, e, soprattutto, del criptoportico dell’acropoli della città antica.
In data 03.12.2015, la Soprintendenza inoltrava ai proprietari epigrafati la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis L. 241/1990, riscontrata dagli stessi con le controdeduzioni indicate nella nota del 10.12.2015, e con successiva nota del 20.04.2016, n. 6954, formalizzava il rigetto dell’istanza di attribuzione del premio.
Avverso la medesima, unitamente a tutti gli atti connessi e conseguenziali, i proprietari de quibus proponevano gravame di annullamento, mediante ricorso (RG 2016/1259) notificato il 21.06.2016 e depositato il 05.07.2016, assistito da una serie di censure di illegittimità che così si sintetizzano:
1)VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 85 E SS. D.Lgs. 490/1999, DELL’ART. 3 L. 241/1990-VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- DIFETTO DI PRESUPPOSTO-ERRONEITA’DELLA MOTIVAZIONE-DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
La parte ricorrente si duole dell’erronea istruttoria compiuta dalla Soprintendenza, che, a suo dire, non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi fattuali in gioco, pretermettendo la disamina di dati circostanziali che l’avrebbero condotta ad una diversa considerazione finale.
2)VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990-VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA-VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E CONTRADDITTORIETA’.
I ricorrenti si dolgono della lesione dell’incolpevole affidamento circa il buon esito della procedura, ingenerato dal contenuto della nota del 28.06.2012, nella quale la Soprintendenza affermava che si sarebbe impegnata a comunicare la valutazione dei rinvenimenti e la quota di premio entro il 31 luglio.
In data 06.07.2016 si costituiva il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, depositando documenti e memoria di controdeduzioni alle prospettazioni di parte ricorrente.
Con ricorso RG 2020/719, i ricorrenti epigrafati impugnavano il decreto n. 192 del 13.02.2020, con il quale il Ministero per i Beni Culturali esercitava il suo diritto di prelazione, sulle quote di comproprietà, afferenti il giardino antistante il