TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-04-20, n. 201000187

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-04-20, n. 201000187
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201000187
Data del deposito : 20 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01252/1997 REG.RIC.

N. 00187/2010 REG.SEN.

N. 01252/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1252 del 1997, proposto da:
F O, rappresentato e difeso dall’avv. R P, presso il medesimo elettivamente domiciliato in Ancona alla Via Piave n. 1;

contro

il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, è domiciliato ex lege;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità “nevrosi d’ansia con disturbi disforici” espresso dalla C.M.O. di Perugia con verbale del 24.7.1996 e confermato dalla Commissione medica di 2° istanza del Comando Servizi Sanitari della Regione Militare Centrale di Roma con verbale del 26.6.1997, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. F Omar, nato ad Ancona il 4.6.1973, in data 5.5.1992 iniziava a prestare il servizio militare di leva a Foligno e da qui veniva trasferito al Centro addestramento aviazione di Viterbo. Nel corso dell’espletamento del servizio di leva si manifestavano una patologia a carico dell’apparato intestinale (diagnosticata “colopatia spastica di grado elevato”) ed uno stato ansioso depressivo con labilità emotiva, a seguito dei quali il F si vedeva costretto a ripetuti ricoveri presso strutture sanitarie civili e militari ed usufruiva di molteplici periodi di congedo, sia per la patologia intestinale che per quella psichiatrica;
da ultimo, in data 23.3.1993, veniva riformato in quanto risultato affetto da “sindrome ansioso – depressiva persistente in soggetto labile”. Perdurando il quadro psicopatologico insorto durante il servizio di leva, a distanza di anni, ed anzi essendosi ulteriormente aggravato, il sig. F presentava domanda per il riconoscimento del nesso di causalità tra l’infermità “nevrosi d’ansia con disturbi disforici” ed i fatti del servizio militare;
tale istanza veniva tuttavia disattesa dapprima dalla C.M.O. di Perugia con verbale del 24.7.1996, e successivamente dalla Commissione medica di 2° istanza del Comando Servizi Sanitari della Regione Militare Centrale di Roma con verbale del 26.6.1997.

I suddetti provvedimenti sono stati impugnati dall’interessato, con atto notificato il 15.10.1997, depositato il 27.10.1997, che ne ha chiesto l’annullamento, deducendo le censure di eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e per contraddittorietà, nonché per errata ed incongrua motivazione del giudizio medico, articolate in due distinti motivi.

Per resistere all’impugnativa si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha dedotto la infondatezza delle censure “ex adverso” formulate, concludendo per la reiezione.

DIRITTO

1.- La C.M.O. di Perugia, con verbale del 24.7.1996, ha disatteso l’istanza di riconoscimento dalla causa di servizio presentata dal sig. F, con le seguenti motivazioni:

“- considerato che prestò servizio di leva nel 1992/93;

- che per quanto possa essere stato esposto ai disagi della vita militare, l’infermità in diagnosi affonda le sue radici eziologiche essenzialmente in fattori eredo – costituzionali indipendenti da tipo e sede di servizio prestato;

- che il relativamente breve periodo di servizio di caserma può al più aver costituito elemento slatentizzatore della patologia in esame e non già causa o concausa efficiente e determinante, come dimostra la persistenza del quadro clinico anche dopo alcuni anni dalla conclusione del servizio militare;

- che non si ravvisa pertanto nesso di causalità tra fatti di servizio e l’infermità in diagnosi”.

Tali motivazioni sono state integralmente condivise dalla Commissione medica di 2° istanza, che ha espresso un giudizio “concorde” con quello formulato dalla C.M.O. di Perugia nel succitato verbale.

2.- Ciò premesso, possono essere esaminate le censure dedotte con il ricorso, che ad avviso del Collegio sono da valutare infondate.

Contrariamente a quanto asserito dalla parte ricorrente, infatti, la valutazione della C.M.O. di Perugia, condivisa da quella di 2° istanza, non può essere ritenuta viziata da un erroneo e contraddittorio apprezzamento dei presupposti di fatto. Tale valutazione prende le mosse dalla durata “relativamente breve” del servizio prestato dal F, argomentando che esso può al più aver costituito elemento slatentizzatore della patologia in esame e non già causa o concausa efficiente e determinante. Trattasi di rilievo pienamente condivisibile, considerato che il ricorrente (secondo quanto si evince dalla documentazione in atti) risulta aver prestato il servizio di leva, con continuità, per soli tre mesi, poiché fin dal mese di agosto 1992 alla data della riforma per inabilità fisica (23.3.1993) il servizio è stato interrotto da continui ricoveri per accertamenti presso strutture sanitarie civili e militari e da molteplici periodi di congedo. Già nel mese di agosto 1992 il sig. F fu ricoverato per complessivi 25 giorni (per accertamenti) presso l’ospedale militare di Perugia ed in tale periodo egli ovviamente non prestò servizio;
ulteriori ricoveri hanno poi avuto luogo nel settembre 1992 (ospedale militare di Chieti), nell’ottobre 1992 (ospedale militare di Roma e casa di cura Villa Adria di Ancona), nel novembre – dicembre 1992 (ospedale militare di Roma e casa di cura Villa Adria di Ancona, quest’ultimo per il periodo dal 27.11.1992 al 23.12.1992), nel gennaio 1993 (ospedale militare di Chieti) e nel febbraio 1993 (policlinico militare di Roma e ospedale militare di Chieti). Sicché deve ritenersi, condividendo le valutazioni delle Commissioni mediche, che un periodo così breve (tre mesi continuativi di servizio) non può aver esplicato efficacia causale o anche concausale efficiente e determinante relativamente all’insorgere dell’infermità in argomento.

3.- Con l’altro assunto motivazionale posto a fondamento del diniego la cui legittimità è contestata in questa sede la C.M.O. osserva che per quanto il ricorrente possa essere stato esposto ai disagi della vita militare, l’infermità in oggetto affonda le sue radici eziologiche essenzialmente in fattori eredo – costituzionali indipendenti da tipo e sede di servizio prestato. Anche questa ulteriore argomentazione deve essere ritenuta corretta (nonostante le contrarie deduzioni del ricorso mettano in evidenza l’inesistenza di patologie psichiche in ambito familiare) atteso che, come sopra già rilevato, il servizio di leva prestato dal sig. F si è protratto per un periodo estremamente contenuto ed è stato svolto esclusivamente in caserma, sicché in quanto tale non può aver sottoposto il ricorrente a particolari disagi (diversa avrebbe potuto essere la valutazione se il servizio fosse stato prestato in zona operativa, ed in condizioni di alto rischio: si pensi, ad esempio, alle missioni in Iraq ed in Afghanistan). E’ quindi perfettamente logico ritenere – alla luce del quadro anamnestico in possesso della C.M.O., e dell’esame clinico dalla medesima effettuato – che l’infermità da cui è affetto il sig. F trovi il suo presupposto in fattori costituzionali, sui quali il servizio di caserma ha costituito elemento slatentizzatore, avuto anche riguardo alla giovane età (19 anni) in cui lo stato patologico si è manifestato in tutta la sua evidenza.

4.- Stante la chiarita infondatezza delle censure con esso dedotte, ivi compresa quella di erronea ed incongrua motivazione del giudizio medico, il ricorso deve essere respinto.

5.- Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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