TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2009-06-16, n. 200905701
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N. 05701/2009 REG.SEN.
N. 15315/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 15315 del 1999, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso A G in Roma, via Lucrezio Caro, 63;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso di questa, ope legis, domiciliato;
per l'annullamento
del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Primo reparto, SM Ufficio Personale, n. -OMISSIS- di prot. del 29.07.99, a mezzo del quale il ricorrente era giudicato non idoneo alla promozione al grado di appuntato per l’anno 1998;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2009 il cons. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato provvedimento del comando generale dell’Arma dei Carabinieri, prot. -OMISSIS-, a mezzo del quale egli è stato giudicato non idoneo alla promozione al grado di appuntato per l’anno 1998 con la seguente motivazione: “Poiché ha evidenziato carenti qualità professionali, comportamentali e di carattere, è incorso in una sanzione disciplinare ed ha operato, in un determinato periodo, con minore impegno fornendo rendimento insoddisfacente oltre a non offrite adeguate garanzie per ben assolvere le funzioni del grado superiore”.
Il ricorrente sostiene che l’inidoneità non rispecchia il suo stato matricolare, contrassegnato da giudizi sempre positivi “nella media” ad eccezione del periodo dal 28 giugno 1997 al 6 maggio 1998, ma subito ritornati positivi, e di una sanzione disciplinare confermata con decisione giustiziale del-OMISSIS- , impugnata con ricorso pendente.
Come seguono i motivi di ricorso:
1)violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della L. n. 212/1983 nonché dell’art. 31 del D.Lvo n. 198/1995 – eccesso di potere sotto vari profili:
1.1)il provvedimento non indica quali siano le qualità professionali e comportamentali carenti e quali difetti del carattere impediscano il prefigurarsi delle “adeguate garanzie” che devono sostenere l’assolvimento delle funzioni superiori;non appaiono, dunque, i fatti e le circostanze che fondono il giudizio;
1.2)il provvedimento non indica gli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica che devono essere idonei a giustificare il giudizio negativo;
2)eccesso di potere:
2.1)le note caratteristiche del ricorrente sono costantemente attestate su un giudizio positivo;non vi figurano giudizi finali negativi ad eccezione del menzionato breve lasso di tempo;questi giudizi positivi ed uniformi contrastano con la finale valutazione negativa dell’atto impugnato che è affetto da errore di apprezzamento;
2.2)non si può giustificare l’atto impugnato figurandone la sua legittimità sulla sanzione disciplinare anche perché l’efficacia di questa è destinata ad estinguersi ex lege con il decorso di un biennio decorrente dalla commissione dell’illecito.
All’udienza del 22 maggio 2009 la causa è stata spedita in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato provvedimento del comando generale dell’Arma dei Carabinieri, prot. -OMISSIS-, a mezzo del quale egli è stato giudicato non idoneo alla promozione al grado di appuntato per l’anno 1998 con la seguente motivazione: “Poiché ha evidenziato carenti qualità professionali, comportamentali e di carattere, è incorso in una sanzione disciplinare ed ha operato, in un determinato periodo, con minore impegno fornendo rendimento insoddisfacente oltre a non offrite adeguate garanzie per ben assolvere le funzioni del grado superiore”.
Il ricorso è infondato.
L’impugnata determinazione è stata adottata previo esame della documentazione matricolare e caratteristica (per tabulas, provvedimento n. -OMISSIS-).
Dalla documentazione matricolare e caratteristica si evince che il ricorrente, nel periodo 28 giugno 1997 – 6 maggio 1998, ha riportato il seguente giudizio:
“Qualità morali e di carattere: pigro, evasivo, mendace ed impulsivo;
Capacità professionale: scarsa;
Come ha assolto l’incarico: mediocremente;
Condotta in servizio: mediocre
Condotta fuori servizio: mediocre.
Giudizio complessivo del compilatore: carabiniere di scarse qualità di fondo. Nel periodo in esame, ha svolto i compiti affidatigli con poco impegno, prestandosi a rilievi per il suo comportamento nella vita privata. Il rendimento, nonostante il continuo controllo da parte dei superiori, è stato insufficiente.
Giudizio complessivo del revisore: Concordo. Il carabiniere D. pur riunendo nel complesso normali qualità di base, ha offerto uno scarso impegno in servizio, necessitando di costante guida da parte dei superiori diretti, nei confronti dei quali ha sovente manifestato insofferenza. Nel periodo in esame ha evidenziato motivazioni inferiori alla media ottenendo risultati minori rispetto alle proprie potenzialità”.
Giudizio finale: “… ha operato con normale impegno facendo quanto dovuto e fornendo un rendimento adeguato, suscettibile comunque di ulteriore miglioramento con un maggiore impegno e spirito di sacrificio”.
Ne consegue, che il giudizio di “non idoneo”, con il quale è stato negato al ricorrente la promozione al grado di appuntato, si regge su elementi di fatto chiari, obiettivi e non equivoci risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica del militare, ai quali la determinazione ha fatto rinvio per relationem.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna carenza di motivazione né violazione dell’art. 34 della legge n. 212/1983 poiché esiste ed è riscontabile una immediata relazione tra i presupposti di fatto indicati nella premessa dell’atto (avvenuto esame della documentazione matricolare e caratteristica, in pedissequa applicazione dell’art. 34 della legge n. 212/1983) e le conclusioni che dall’esame di tale documentazione l’amministrazione ha tratto sul piano logico-consequenziale.
Né può ravvisarsi un obbligo di puntuale motivazione, nei sensi prospettati dal ricorrente, a fronte di un quadro fattuale ed istruttorio chiaro, preciso e concordante come quello su cui si regge l’impugnato provvedimento.
L’interessato denuncia un errore di apprezzamento fondato sulla circostanza che le sue note caratteristiche sono costantemente attestate su un valore positivo.
Il Collegio osserva che il divisato giudizio è frutto di una valutazione discrezionale dell’amministrazione sicché mal si configura un sindacato di legittimità se non nei casi in cui la valutazione palesi macroscopiche illogicità o sia falsata da un oggettivo travisamento dei fatti. Nel caso in esame, il Collegio – per quanto sopra argomentato - esclude categoricamente la presenza sia di macroscopici vizi logici e/o di razionalità che di errori dovuti a travisamento dei fatti. Il ricorrente ha palesato evidenti, obiettive carenze qualitative, caratteristiche e comportamentali in un arco di tempo consistente (un anno) ed a ridosso della promozione;l’amministrazione non poteva obnulare siffatte carenze dovendo giudicare dell’idoneità o meno di un militare a ricoprire il grado superiore.
Il ricorrente sostiene, ancora, che la sanzione inflittagli (consegna di 5 giorni) è del tutto ininfluente ai fini del giudizio di idoneità in quanto destinata ad estinguersi.
Il Collegio non condivide la tesi attorea.
Recita l’art. 75 del DPR 18 luglio 1986, n. 545:
Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo.
1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro competente dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari.
2. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.
3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.
Come si evince testualmente dalle norme in rassegna, la cessazione degli effetti delle sanzioni di corpo trascritte nella documentazione personale è condizionata (a) al decorso di un periodo minimo di tempo dalla commissione dell’infrazione (b) alla presentazione di una istanza di parte (c) alla pronuncia di merito dell’amministrazione. Intanto gli effetti della sanzione cessano se la sanzione medesima è stata cancellata dalla documentazione personale del militare all’esito del procedimento sopra descritto. Fino ad allora, la sanzione produce tutti i suoi effetti in quanto trascritta sul documento matricolare, per tal via vincolando la commissione di valutazione ed avanzamento.
Nel caso di specie, la sanzione – comminata nel 1998 – era pienamente efficace al momento del giudizio (negativo) di avanzamento per non essersi neppure inverati i presupposti temporali minimi per avviare il procedimento di cancellazione previsto dall’art. 75 del citato DPR 18 luglio 1986, n. 545.
In conclusione, il ricorso in esame, per quanto sin qui argomentato, non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.