TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-06-27, n. 202300934

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-06-27, n. 202300934
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300934
Data del deposito : 27 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2023

N. 00934/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01053/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2022, proposto da
M T P, A G, rappresentate e difese dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ciro' Marina, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza di questo Tribunale, Sez. 1, n. 536/2021 pubblicata l'11.03.2021 con la quale il Comune è stato condannato alla restituzione alla ricorrente Pugliese M T d t, al risarcimento del danno da occupazione illegittima in favore della stessa e alla rifusione delle spese legali con distrazione


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1- Con atto ritualmente notificato il 28.7.2022 e depositato il 30.7.2022 Pugliese Maria Teresa e Giglio Antonella (quest’ultima quale avvocato distrattario) hanno esposto che, con sentenza n. 536 depositata l’11.3.2021, questa Sezione aveva condannato il Comune di Cirò Marina:

a) alla restituzione dei terreni illegittimamente occupati siti in Località Punta Alice e distinti al N.C.U. foglio 9 part. 259 e 260 (già part. 148) ed in Località Vurghe foglio 14 part. 40;

b) alla corresponsione del danno da occupazione illegittima, determinato nella misura del 5% del valore venale dei beni via via attualizzato, accertando i seguenti valori venali: a) € 39.048,75 (al 18.1.2004) per il terreno in località Punta Alice;
b) € 18.089,89 (all’1.12.2004) per quello in Località Vurghe;

c) alla corresponsione del danno da lucro cessante sino alla data della effettiva restituzione, indicato nel saggio di rendimento ricavato dalla media ponderata del tasso degli interessi legali nel periodo ricompreso dal fatto illecito alla data di pubblicazione della sentenza, ponendo alla base del calcolo l’originario importo, rivalutato però secondo gli indici medi di svalutazione monetaria, precisando che sulla somma complessiva determinata andranno computati gli interessi legali moratori di cui all’art. 1284, 3 comma, c.c., sino alla data dell’effettivo adempimento;

d) alle spese legali con distrazione in favore dell’avvocato parimenti odierno ricorrente;

Il 5.8.2021 è stata notificata detta sentenza unitamente alla nota di dettaglio e quantificazione delle voci oggetto di risarcimento, ricavati dalla relazione del perito incaricato di calcolare il risarcimento indicato in sentenza.

L’Amministrazione intimata non ha impugnato la succitata sentenza e, per altro verso, è rimasta inerte in ordine alla sua ottemperanza.

Alla luce di quanto ora esposto le ricorrenti adiscono questo Tribunale per ottenere l’esatto adempimento di tutte le voci di condanna di cui alla citata sentenza e, quanto al capo inerente la condanna risarcitoria in favore della ricorrente Pugliese, per la condanna ex art. 112 c.p.a. alla penalità di mora.

2- Il Comune di Cirò Marina, quantunque ritualmente evocato in giudizio – a mezzo notifica  all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.ciromarina@asmepec.it  estratto da Indice PA – non si è costituito in giudizio.

3- Alla camera di consiglio dell’1.2.2023, con ordinanza n. 194/2023 pubblicata il 6.2.2023, è stata disposta istruttoria e nello specifico è stato disposto il deposito da parte del Comune di Cirò Marina -nei 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa se anteriore- di documentati chiarimenti in ordine ai fatti oggetto di causa, con particolare riferimento alle attività al momento poste in essere per adempiere alla sentenza n. 561/2021 e agli adempimenti ancora da espletare indicando la tempistica necessaria per dare integrale adempimento alla suddetta pronuncia, rinviando la trattazione alla camera di consiglio del 5 aprile 2023.

4- Il Comune di Cirò Marina non ha riscontrato la suddetta ordinanza.

5- Alla camera di consiglio del 5.4.2023 il ricorso è stato spedito in decisione.

6- Il ricorso è fondato.

7- Premesso che per la proposizione del ricorso in ottemperanza non è necessaria previa diffida e che, trattandosi di sentenza del Giudice amministrativo non deve essere prodotta la prova di passaggio in giudicato della stessa, parte ricorrente ha comunque comprovato di aver notificato via pec al Comune di Cirò Marina, in data 5.8.2021, la sentenza ora posta in ottemperanza e la richiesta di restituzione e di pagamento delle somme dovute a titolo risarcitorio. Parte ricorrente ha altresì allegato la schermata del sito internet della giustizia amministrativa da cui risulta non presentato appello avverso la sentenza in questione.

8- A fronte di quanto ora esposto nonché in presenza dell’allegazione dell’assoluta inerzia da parte del Comune di Cirò Marina, non risulta da tale Ente –che ne ha l’onere, come chiarisce la giurisprudenza per cui “ In sede di esecuzione del giudicato, in tema di prova dell'inadempimento dell'amministrazione, può trovare applicazione il principio generale secondo cui il creditore, che agisca per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” ( ex plurimis T.A.R. Marche, Sez. I, 15.4.2019, n. 218) – alcuna prova di aver posto in essere la successiva, doverosa attività per l’esecuzione della sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza.

9- Peraltro, considerato che “ La mancata ottemperanza da parte dell'Amministrazione alla richiesta rivoltale dal giudice in sede istruttoria di fornire documentati chiarimenti rileva come comportamento omissivo del tutto ingiustificato e, pertanto, tale da indurre a fare applicazione del disposto dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 64, comma 4, c.p.a., che - in analogia con quanto previsto - relativamente ai giudizi civili - dall'art. 166, comma 2, c.p.c. autorizza il G.A. a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 6.8.202, n.9333), il mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti disposta da questo Tribunale e notificata da parte ricorrente il 6.2.2023 corrobora l’assunto della permanenza di una situazione di inadempimento.

10- Per quanto ora esposto deve essere dichiarata l’inottemperanza del Comune di Cirò Marina alla sentenza di cui in epigrafe, con conseguente assegnazione di un termine pari a giorni novanta per provvedere.

11- In caso di persistente inottemperanza a tanto provvederà il Commissario ad acta, che viene sin d’ora nominato nel Prefetto di Crotone, con facoltà di delega, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari anche disponendo le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie, provvederà, scaduto il termine di novanta giorni, entro i successivi novanta giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione.

12- Laddove si renda necessario l’intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante sarà a carico dell’amministrazione inadempiente, nella misura che sarà liquidata con separato provvedimento, a seguito di istanza del Commissario, che dovrà documentare anche le eventuali spese sostenute.

13- Il Collegio ritiene che non debba essere accolta l’ulteriore domanda tesa ad ottenere la condanna del Comune al pagamento di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), risultando manifestamente iniquo che l’amministrazione comunale, chiamata ad effettuare un complesso accertamento, per l’esecuzione del quale è stato concesso un termine cospicuo, sia tenuta al pagamento di somme ulteriori in funzione del tempo necessario ad emettere un provvedimento conforme al giudicato.

14- Le spese del giudizio devono essere poste a carico del Comune di Cirò Marina, per essere liquidate in dispositivo, con distrazione.

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