TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-01-04, n. 202300028

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-01-04, n. 202300028
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300028
Data del deposito : 4 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2023

N. 00028/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01324/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Federico Fedele in Lecce, via Imbriani 30;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;

per il riconoscimento

del diritto alla corresponsione del premio di congedamento negato con atto del Ministero della Difesa del 28.08.2018


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente, già Volontario in Ferma Breve ex decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, collocato in congedo illimitato dal 7 gennaio 2011 per fine rafferma, ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento del premio di congedamento di cui all’art. 40 della Legge 958/1986 pari a due volte l’ultima mensilità percepita per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato dall’8.01.2004 al 7.01.2011, dunque per complessivi € 26.432,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1. Il premio di congedamento è stato istituito dalla legge 24.19.1986 n. 958 (recante Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) la quale, nell’art. 40, comma 1, inerente alla fattispecie in esame ratione temporis, così dispone: “Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.”

L’art. 40 è stato poi abrogato dal Codice dell'ordinamento militare che ora regola la fattispecie all’art. 1790, ai sensi del quale “Ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato, se gli stessi non sono transitati in servizio permanente effettivo.”.

La ratio del premio di congedamento, di cui dell’art. 40 della legge n. 958/1986, deve essere individuata nel senso di voler assicurare uno speciale indennizzo una tantum per facilitare il reinserimento nella società dei militari in ferma prolungata e, pertanto, il premio di congedamento, da un lato, ha il suo presupposto legittimante nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare, senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per essere reinserito nella vita civile;
dall’altro, non spetta ai militari che cessano dalla ferma per passare al servizio permanente effettivo o comunque per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate, o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo (Cons. Stato, Sez. II, 04-05-2020, n. 2834).

Sotto il profilo soggettivo, tuttavia, il beneficio è limitato soltanto per i volontari in ferma prolungata e non si applica ai volontari in ferma breve (Cons. Stato, Sez. IV, 30-09-2013, n. 4861), per espressa indicazione normativa di fronte alla quale non possono valere interpretazioni difformi basate sulla ricostruzione della ratio della norma.

Questa conclusione è stata ribadita nel regime attuale.

La categoria dei volontari in ferma breve, originariamente disciplinata per quanto qui rileva dal D.lgs. n. 215 del 2001, è stata mantenuta ad esaurimento e sostituita a regime da quella dei volontari in ferma prefissata (VFP) ad opera della legge n. 226 del 2004. Ciò posto, l’art. 2260 del codice dispone che ai volontari in ferma breve, fino ad esaurimento del ruolo, si applicano “le disposizioni previste per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 1791 e 1792”.

A sua volta, l’art. 1792 comma 5 (appunto richiamato dall’art. 2260) precisa che “ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento”. Anche nel regime attuale, quindi, in soluzione di continuità con il previgente regime applicabile al caso in esame, il premio di congedamento riguarda solo i volontari in ferma prolungata, con la precisazione che tale premio (in concreto) potrebbe essere erogato oggi solo nel caso di eventuale ripristino della coscrizione obbligatoria (art. 1784) (Cons. Stato Sez. IV, 01/04/2019, n. 2121).

Nel caso di specie il ricorrente, faceva parte del personale volontario in ferma breve e, pertanto, non è legittimato a percepire il premio di congedamento.

3.In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono nondimeno i presupposti di legge (fra cui la peculiarità della controversia e le ragioni della decisione) per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.

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