TAR Palermo, sez. I, sentenza 2021-06-03, n. 202101816
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2021
N. 01816/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01802/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1802 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, 40;
contro
Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R N, L V, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rettore dell'Università degli Studi di Palermo non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
-OMISSIS-S.p.A. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamentoa) del Decreto Rettorale n. 1907 del 4 giugno 2019 - comunicato, a mezzo di racc. A.R., in data 17 giugno 2019 - avente ad oggetto il collocamento in aspettativa, senza assegni, del ricorrente a decorrere dalla data di adozione del Decreto e per l'intera durata dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di -OMISSIS- S.p.A.;b) ove occorra e per quanto di ragione, della nota dell'Università degli Studi di Palermo - Area Risorse Umane Settore Carriere Professori e Ricercatori prot. 51901 del 4 giugno 2019 di trasmissione del Decreto impugnato sub a);c) ove occorra e per quanto di ragione, della nota, priva di numero di protocollo e di data, con la quale, nel corso del mese di maggio 2019, è stato comunicato l'avvio del procedimento per collocamento in aspettativa senza assegni ...;d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 1020/2019 sulla domanda cautelare;
Vista la memoria dell’Università degli Studi di Palermo del 29/10/2020;
Vista la memoria di parte ricorrente del 30/10/2020;
Vista la memoria di replica dell’Università degli Studi di Palermo del 10/11/2020;
Vista l’istanza di discussione da remoto di parte ricorrente del 12/11/2020;
Vista la memoria di replica del ricorrente del 12/11/2020;
Vista l’istanza di adesione alla discussione da remoto dell’Università degli Studi del 27/11/2020;
Viste le note del 30/11/2020 del ricorrente alternative alla discussione;
Viste le note del 2/12/2020 le note di udienza dell’università degli Studi di Palermo alternative alla discussione;
Visto l’art. 25 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137,
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, il dott. R V, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente evidenzia:
-di essere un Professore ordinario del S.S.D. Ius/02 – -OMISSIS-, in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo;
-di aver chiesto, in data 20/12/2018 (prot. 102380) di essere autorizzato, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Regolamento di Ateneo in tema di incarichi esterni, ad assumere l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società -OMISSIS- S.p.A. per il quale era stato nominato; società interamente partecipata da-OMISSIS-S.p.A. a sua volta società a capitale interamente pubblico riferibile al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
-di essere stato quindi autorizzato con provvedimento rettorale prot. 4000 del 17/1/2019;
-di aver ricevuto, avendone piena conoscenza il 9/5/2019, comunicazione di avvio del procedimento per il suo collocamento in aspettativa senza assegni, ex art. 13, comma1, del DPR n.382/1980 in luogo della precedente autorizzazione sopra indicata (che diversamente consentiva il mantenimento di funzioni e stipendio);
-di aver quindi riscontrato il preavviso con nota partecipativa del 17/5/2019;
-che con decreto rettorale del 4/6/2019, conosciuto il 17/6/2019, è stato quindi collocato in aspettativa, con effetti ex nunc, senza assegni per l’intera durata della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di -OMISSIS-S.p.A.
Avverso il predetto provvedimento è stato proposto l’odierno ricorso in cui si articolano le seguenti censure in diritto:
1)- violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della l. 240 del 2010 e 13 del dpr 382/1980 – eccesso di potere sotto il profilo del grave travisamento dei fatti e dell'insussistenza dei presupposti - irragionevolezza ed illogicità manifeste - contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà;
2)- violazione e falsa applicazione dell'art. 21 quinquies della legge 240/2010 e ss.mm. e ii. – violazione e falsa applicazione dei principii in materia di revoca degli atti amministrativi e dei relativi presupposti e condizioni - violazione del principio di affidamento;
3)- eccesso di potere per irragionevolezza manifesta - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - mancata ponderazione degli interessi (pubblici e privati) coinvolti;
4)- eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà sotto altro profilo - iniquità manifesta - eccesso di potere per disparità di trattamento- violazione del principio di c.d. “buona amministrazione” (art. 97 cost.).
Nel ricorso è altresì formulata istanza di risarcimento del danno “per l’ipotesi che un provvedimento cautelare del Tribunale non ne eviti la produzione”.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero intimato, con atto di mera forma.
Resiste l’Università degli Studi di Palermo con il patrocinio dell’Ufficio legale interno.
La Società -OMISSIS-S.p.A., ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 1020/2019 la domanda cautelare è stata esitata ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a. ai fini della fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del merito del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione, le parti hanno concluso con memorie e repliche, come indicato in narrativa.
Alle istanze discussione da remoto, con adesione dell’Università degli Studi di Palermo, hanno successivamente fatto seguito note di udienza alternative alla discussione, ai sensi del d.l. n. 28/2020 e n. 37/2020.
Quindi alla pubblica udienza del 3 dicembre 2020, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 de. d.l. n. 137/2020, la causa è stata posta in decisione dal collegio.
Il ricorso è infondato per le considerazioni di seguito illustrate.
Parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con cui l’amministrazione intimata, Università degli