TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-12-19, n. 202000847

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-12-19, n. 202000847
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202000847
Data del deposito : 19 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2020

N. 00847/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00500/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 500 del 2017, proposto da
Società Agricola “Le Guidotte” S.a.s. in persona del Legale Rappresentante in Carica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano, 43;

contro

Presidente della Regione Emilia Romagna in qualita' di Commissario Delegato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;

per l'annullamento

del decreto n. 1188 del 26 aprile 2017 comprensivo dell’ Esito Istruttorio di Merito recante la mancata ammissione a contributo post sisma degli immobili 2 e 3 come richiesto nella pratica

CR

20231/1


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidente della Regione Emilia Romagna in Qualita' di Commissario Delegato e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020 il dott. Andrea Migliozzi;

Trattenuta in decisione la causa ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

II - La Società Agricola Le Guidotte s.a.s. riferisce di essere titolare di due distinti corpi aziendali siti l’uno a San Carlo e l’altro a Poggio Renatico su cui insistono alcuni fabbricati per i quali ebbe a richiedere alla Regione Emilia Romagna il contribuito di cui all’ordinanza n. 57/2012 in quanto danneggiati dal sisma del maggio 2012.

All’esito finale della relativa istruttoria il Presidente della Regione Emilia Romagna nella qualità di Commissario delegato per la ricostruzione post sisma disponeva con il decreto indicato in epigrafe la non ammissione del contributo per gli immobili contrassegnati dai nn. 2 e 3.

La predetta Società ha impugnato tale decreto deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:

Violazione art. 10 bis legge n. 241790 ;
eccesso di potere per difetto di motivazione ;

2) violazione art. 1 d.l. n. 74/2012 convertito dalla legge n. 122/2012 ;
violazione art. 1 comma 3 ordinanza n. 57/2012;
violazione art. 2 commi 1 e 2 ord. N. 57/12 violazione del punto 16 delle linee guida ordinanza n. 86/2016;
eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto , per sviamento, per illogicità , contraddittorietà ;
carenza di motivazione del provvedimento impugnato .

Si è costituita per resistere la Regione Emilia Romagna

All’odierna udienza pubblica tenuta da remoto la causa è stata introitata per la decisione.

II - Tanto premesso, occorre in via preliminare verificare la sussistenza o meno in capo a questo giudice amministrativo del potere giurisdizionale a conoscere della controversia all’esame.

Orbene, come già avvenuto per vicende similari si è dell’avviso che nella fattispecie difetti la giurisdizione del giudice amministrativo ad occuparsi della vicenda per cui è causa.

Questo Tribunale relativamente alla concessione di contributi post sisma di cui all’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 57/2012 ha ritenuto che si verte in materia di diritti soggettivi e perciò stesso a conoscere delle relative controversie deve essere il giudice ordinario , con conseguente inammissibilità dei ricorsi proposti innanzi al g.a. ( cfr sentenza n. 170 del 17/2/2020).

Il Collegio non ha allo stato motivo di discostarsi dal suindicato convincente orientamento.

E dunque di recente il giudice amministrativo di appello ( Cons. Stato Sez. I Pareri nn. 509/2019;
158072019, e 38/2020 ) nel pronunciarsi sui ricorsi straordinari al Capo dello Stato con cui si impugnavano determinazioni relative al contributo riguardante gli eventi sismici che hanno colpito l’Emilia Romagna nel maggio 2012 ha avuto modo di affermare che per le controversie aventi ad oggetto , come quella qui in rilievo, il riconoscimento e la quantificazione dei contributi per la ricostruzione e/o riparazione degli immobili danneggiati dal sisma la giurisdizione spetta al giudice ordinario , trattandosi di erogazioni sottratte alla discrezionalità dell’amministrazione e vincolate da criteri strettamente predisposti dalla legge.

Più specificatamente il Consiglio di Stato sia pure in sede di delibazione di ricorso straordinario ha aderito all’assunto affermato dalla corte di cassazione civile- sezioni Unite con la sentenza n. 8115 del 29 marzo 2017 secondo cui in relazione alle vertenze che riguardano detti contributi si è in presenza di situazioni di diritto soggettivo, non ricomprese nelle materie dell’edilizia e dell’urbanistica in cui dirimenti sono le questioni del quantum e del quomodo del contributo stesso.

Conclusivamente , a fronte di tali approdi giurisprudenziali occorre dare atto che la giurisdizione non appartiene al giudice amministrativo e il ricorso qui proposto va dichiarato inammissibile , dovendo la controversia essere riassunta innanzi al giudice ordinario.

Le spese di causa possono essere compensate tra le parti avuto riguardo anche all’esito del giudizio

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