TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-05-31, n. 202100719
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Pubblicato il 31/05/2021
N. 00719/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01263/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2019, proposto da
Consorzio Green Village, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, e Immobiliare Tirrenia s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'avvocato C A T, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, piazza Marconi n. 28, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati F C, L L e F B, con domicilio eletto in Venezia, Cannaregio 23, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Albergo Ariston di Boscolo Angelo ed Erminio Meneguolo s.n.c., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. 248 del 4 luglio 2019 con cui è stato assentito il rinnovo della concessione demaniale marittima di cui al decreto n. 422 del 4 dicembre 2003, conosciuto da Immobiliare Tirrenia s.r.l. dal 5 agosto 2019;
- del correlato disciplinare di concessione n. 142 del 12 giugno 2019, conosciuto da Immobiliare Tirrenia s.r.l. dal 5 agosto 2019;
- di qualsiasi altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, anche non noto ai ricorrenti e con espressa riserva di impugnazione con motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 10 marzo 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti espongono che il Consorzio Green Village (in seguito, il Consorzio) è stato costituito il 15 dicembre 2010 tra i proprietari delle aree comprese nel perimetro dell’ambito unitario d’intervento D3.3.4. del P.R.G. del Comune di Chioggia, località Ca’ Rossa, per la realizzazione del medesimo intervento.
Nel perimetro di questo ambito unitario di intervento – espongono sempre i ricorrenti – sarebbe compresa un’ampia area demaniale occupata da terzi.
In data 9 luglio 2019 la consorziata società Immobiliare Tirrenia s.r.l. (in seguito, Immobiliare Tirrenia) presentava alla Regione del Veneto istanza di accesso agli atti per avere copia del titolo concessorio “ sulla base del quale si presume che soggetti terzi stiano sfruttando la risorsa demaniale per finalità private non coerenti con l’interesse pubblico, sempre che non vi sia invece in atto un’occupazione abusiva ”.
2. Con nota del 25 luglio 2019 la Regione comunicava che i terreni demaniali marittimi indicati nell’istanza erano stati recentemente oggetto di rinnovo del precedente titolo concessorio demaniale marittimo in favore di due distinti soggetti e segnatamente:
- alla ditta Hotel Ariston s.n.c. (in seguito, Hotel Ariston), un’area della superficie complessiva di mq. 6.266,09 sino al 31 dicembre 2023 in forza del disciplinare di concessione n. 142 del 12 giugno 2019 e relativo Decreto n. 248 del 4 luglio 2019;
- alla signora B E M, un’area di superficie complessiva di mq. 3.133,60 sino al 31 dicembre 2023, in forza del disciplinare di concessione n. 143 del 12 giugno 2019 e relativo Decreto n. 266 del 4 luglio 2019.
3. Presa visione degli atti in data 5 agosto 2019, con ricorso notificato in data 22 ottobre 2019 e depositato in data 21 novembre 2019, i ricorrenti impugnavano gli atti di rinnovo della concessione rilasciata ad Hotel Ariston sulla base dei seguenti motivi.
I - Eccesso di potere per falsità di presupposto e contraddittorietà.
Nel caso di specie si tratterebbe non di una nuova concessione bensì del rinnovo di altra precedente concessione del 4 dicembre 2003.
In base all’art. 4 del disciplinare n. 5 del 4 dicembre 2003: “ La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della concessione medesima. La mancata presentazione della istanza nel termine anzidetto comporta la rinuncia al rinnovo e l’adozione delle connesse azioni da parte dell’Amministrazione in sede di autotutela ”.
In violazione di tale prescrizione la controinteressata avrebbe presentato tardivamente l’istanza di rinnovo in data 13 novembre 2008, quando la concessione scadeva in data 31 dicembre 2008.
Pertanto il procedimento di rinnovo non avrebbe potuto essere avviato e la Regione avrebbe dovuto attivarsi per il recupero dell’area occupata senza titolo.
Inoltre il procedimento sarebbe rimasto quiescente per anni, rinnovando una concessione scaduta da oltre un decennio.
II - Violazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11/09 del 5 giugno 2009 e del previgente decreto 10 febbraio 2004 .
La controinteressata avrebbe presentato la domanda di rinnovo senza utilizzare il modello D2 che costituiva “ lo standard obbligatorio da utilizzare per richiedere, alla competente Amministrazione, il rinnovo della concessione demaniale ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione ”, in base al decreto dirigenziale prot. n. 10/09 del 5 giugno 2009, ripetitivo di analoga disposizione del decreto del 10 febbraio 2004.
La domanda di rinnovo della controinteressata sarebbe pertanto inammissibile.
III - Violazione dell’art. 37 cod. nav., dell’art. 18 reg. cod. nav. e dell’art. 31 della legge n. 340 del 2000.
La domanda di rinnovo della concessione presentata dalla controinteressata non sarebbe stata sottoposta alle forme di pubblicità previste dall’art. 18 reg. cod. nav..
In particolare non sarebbe stata affissa all’albo del Comune ove è situato il bene richiesto né, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale come forma di pubblicità sostitutiva della pubblicazione, per estratto, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge n. 340 del 2000.
3. La Regione del Veneto si costituiva in giudizio e con memoria depositata in data 3 febbraio 2021 contestava nel merito le censure proposte dai ricorrenti e in fatto evidenziava:
- che la concessione alla controinteressata era stata rilasciata per l’occupazione di una zona demaniale marittima relativa ad un terreno adibito a lavorazione agricola;
- che in data 13 novembre 2008 la controinteressata aveva presentato istanza di rinnovo del titolo concessorio;
- che nel corso del procedimento di rinnovo la controinteressata aveva sempre provveduto al pagamento dei canoni concessori, provvedendo altresì alla corresponsione dei conguagli richiesti;
- che con nota del 26 gennaio 2010, l’Amministrazione resistente, al fine del perfezionamento dell'istanza per il rinnovo della concessione, aveva chiesto alla cointeressata di integrare la documentazione prodotta, e la controinteressata aveva adempiuto presentando anche il “ Mod. D2- SID.2 ”;
- che in 14 gennaio 2013, la controinteressata aveva presentato un’ulteriore richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima scaduta in data 31 dicembre 2008, allegando anche le ricevute di pagamento dei canoni demaniali;
- che in data 29 novembre 2018, gli uffici del Genio Civile di Venezia avevano comunicato alla controinteressata l’avvio del procedimento per il rinnovo del titolo concessorio scaduto e contestualmente l'istanza era stata pubblicata con apposito avviso, per eventuali istanze in concorrenza da parte di soggetti interessati (ai sensi dell'art. 5 della " Disciplina provvisoria in materia di concessioni demaniali marittime " di cui alla D.G.R. n. 454 dell’1 marzo 2002), oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018 anche all'Albo del Genio Civile (dal 29 novembre 2018 al 10 dicembre 2018), invitando altresì alla pubblicazione dell’avviso sul proprio albo anche il Comune di Chioggia;
- che in data 29 novembre 2018, sempre al fine del rinnovo dell’atto di concessione, gli uffici competenti avevano chiesto un’ulteriore integrazione della documentazione alla controinteressata che aveva provveduto anche al deposito del “ nuovo Modello Domanda D1-SlD ”;
- che successivamente alla pubblicazione dell’avviso non era pervenuta alcuna osservazione;
- che con Disciplinare n. 142 del 12 giugno 2019 e relativo Decreto n. 248 del 4 luglio era stata pertanto rinnovata la concessione con validità dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2023;
- che la società Tirrenia s.r.l. aveva in precedenza presentato istanza di accesso agli atti in data 5 luglio 2019 all’Agenzia del Demanio e in data 9 luglio 2019 all’Amministrazione regionale.
4. I ricorrenti depositavano memoria e replica in cui sviluppavano ulteriormente le proprie difese e all’udienza del 10 marzo 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono l’annullamento del provvedimento di rinnovo della concessione rilasciata alla controinteressata per “ dare impulso all’iniziativa urbanistica in attuazione del p.r.g. ” che include nell’ambito unitario d’intervento D 3.3.4. (Sottozone “ per la residenza turistica ”) le aree oggetto di concessione.
In via preliminare va rilevato il difetto di legittimazione e di interesse al ricorso in quanto i ricorrenti non risultano titolari di una posizione giuridica soggettiva differenziata e giuridicamente tutelata.
I terreni in questione sono infatti aree demaniali che non possono essere sottratte alla loro destinazione per la realizzazione di un intervento urbanistico di carattere residenziale turistico.
2. Va peraltro rilevato che le censure dedotte con il ricorso sono comunque infondate.
2.1. Infondato è il primo motivo con cui i ricorrenti lamentano che la controinteressata non avrebbe rispettato il termine di tre mesi prima della scadenza della concessione per la presentazione della domanda di rinnovo di cui all’art. 4 del disciplinare.
Tale termine - di origine negoziale – rientrava infatti nella disponibilità delle parti e non poteva pertanto considerarsi perentorio.
E risulta agli atti che la controinteressata ha presentato la domanda di rinnovo in data 13 novembre 2008, entro il termine di validità della concessione originaria (31 dicembre 2008).
3. Infondato è altresì il secondo motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano che la controinteressata avrebbe presentato la domanda di rinnovo senza utilizzare il modello D2 richiesto sia in base al decreto dirigenziale prot. n. 10/09 del 5 giugno 2009 sia in base al precedente decreto del 10 febbraio 2004.
3.1. Il mancato utilizzo del modello richiesto dal decreto dirigenziale costituisce una mera irregolarità che non ha determinato alcuna lesione di interessi sostanziali normativamente tutelati.
Come rilevato dall’Amministrazione resistente, risulta peraltro che la controinteressata ha provveduto a sanare tale irregolarità producendo anche il “ Mod. D2- SID.2 ” e altresì in data 29 novembre 2018 il “ nuovo Modello Domanda D1-SlD ”.
4. Infondato è infine il terzo motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano che la domanda di rinnovo della concessione presentata dalla controinteressata non sarebbe stata sottoposta alle forme di pubblicità previste dall’art. 18 reg. cod. nav.. ed in particolare alla pubblicazione sull’albo del Comune ove è situato il bene richiesto e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
4.1. Ai sensi dell’art. 18 reg. cod. nav.: “ Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia ”.
In base all’art. 31, comma 3, della legge n. 340 del 2000, “ Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità”, solo quando le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, in via sostitutiva la pubblicazione deve essere effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
In definitiva in base a tali disposizioni la pubblicazione sull’albo del Comune e sul Foglio degli annunzi legali della provincia sono richieste esclusivamente “ Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo ” e la pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali è sostituita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nella sola ipotesi in cui si tratti dell’unica forma di pubblicità prevista.
Tuttavia nel caso di specie entrambi tali presupposti non sussistono.
Come evidenziato dall’Amministrazione resistente, nel caso in esame si tratta della concessione di un bene demaniale a destinazione agricola di limitata dimensione, pertanto non di una concessione “ di particolare importanza per l'entità o per lo scopo ”.
Si è quindi al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 18, comma 1, reg. cod. nav..
Inoltre la pubblicazione sul Foglio degli annunzi legali non costituiva l’unica forma di pubblicità prevista.
In ogni caso, il necessario rispetto dei principi generali – nazionali e comunitari – di trasparenza, pubblicità e concorrenza è stato rispettato attraverso la pubblicazione dell’avviso della presentazione dell’istanza di rinnovo della concessione, ai sensi dell'art. 5 della " Disciplina provvisoria in materia di concessioni demaniali marittime " di cui alla D.G.R. n. 454 dell’1 marzo 2002, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, anche all'Albo del Genio Civile della Regione.
Tali forme di pubblicità risultano peraltro adeguate e proporzionate rispetto all’oggetto della concessione.
4.2. In ordine al profilo di censura concernente il contenuto dell’avviso pubblicato sul B.U.R., risulta che lo stesso conteneva tutti gli elementi necessari a consentire l’identificazione del procedimento ed era pertanto idoneo a consentire la partecipazione degli interessati.
5. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Per la peculiarità della fattispecie e in particolare in ragione della eccessiva durata del procedimento di rinnovo della concessione, sussistono le condizioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.