TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-02-01, n. 202401970

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-02-01, n. 202401970
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401970
Data del deposito : 1 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2024

N. 01970/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09335/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9335 del 2022, proposto da
M T B, rappresentata e difesa dagli avvocati S P, Renato D'Erchie, D B e Roberto d’Ippolito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

- Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati C M e D G, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, alla Via del Banco di S. Spirito, n. 42, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio

per l'annullamento

- del provvedimento emanato da INVITALIA S.p.A., senza data, che comunicava: “la domanda da Lei presentata è stata sospesa dalla procedura di valutazione, come previsto all’articolo 4, comma 3, del Decreto direttoriale del 30 marzo 2022. Di conseguenza, sono sospesi anche i termini (60 giorni) per la conclusione delle attività di valutazione, stabiliti dall’articolo 5, comma 1, dello stesso Decreto”, pervenuto alla ricorrente via PEC in data 31 maggio 2022 alle ore 13:14:13;

- nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di INVITALIA S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Espone parte ricorrente che con decreto direttoriale 30 marzo 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una serie di atti per dare attuazione a interventi legislativi (Legge di bilancio 2021) e interministeriali tesi a dar vita ad un incentivo denominato Fondo Impresa Femminile, con l’obiettivo di sostenere ed incentivare “la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati”;
tale misura disponeva di una dotazione finanziaria complessiva pari a circa 200 milioni di euro, di cui 160 milioni di euro di risorse PNRR (fondi Europei) e 40 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 2021.

Rappresenta la ricorrente di aver presentato, ai fini di fruire del suindicato finanziamento, un progetto imprenditoriale per la creazione di nuova impresa femminile nel settore della trasformazione di prodotti agricoli destinati al settore alimentare e relativo commercio, localizzata in un comune montano delle Regione Liguria;
nella circostanza evidenziando che sarebbe stata messo a disposizione della costituenda impresa femminile un compendio immobiliare acquisito nel Comune di Giusvalla (SV) nel mese di luglio 2021.

A seguito della ricevuta, formata in data 19 maggio 2022, comprovante la ricezione della domanda di ammissione alle anzidette agevolazioni finanziarie, la parte espone di aver ricevuto, il successivo 30 maggio, la seguente comunicazione: “la domanda da Lei presentata è stata sospesa dalla procedura di valutazione, come previsto all’articolo 4, comma 3, del Decreto direttoriale del 30 marzo 2022. Di conseguenza, sono sospesi anche i termini (60 giorni) per la conclusione delle attività di valutazione, stabiliti dall’articolo 5, comma 1, dello stesso Decreto”.

A fondamento di tale determinazione, parte ricorrente evidenzia che con avviso del MISE in data 19 maggio 2022 (ore 16:17:59) si esponeva che, “come previsto dall’articolo 15, comma 11, del decreto interministeriale 30 settembre 2021 e dall’articolo 4, comma 2, del decreto direttoriale 30 marzo 2022, a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, è disposta a partire dal 20 maggio 2022 la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande relativamente alle agevolazioni per la nascita delle imprese femminili di cui al CAPO II del citato decreto interministeriale 30 settembre 2021. Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico … e del soggetto gestore Invitalia … e della sua adozione è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.

2. A sostegno della proposta impugnativa, la parte ha dedotto i seguenti argomenti di censura:

2.1) Nullità per carenza degli elementi essenziali del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241

Difetterebbero, nell’atto come sopra gravato, l’indicazione del destinatario a cui il provvedimento si riferisce, la data di emissione ed il riferimento preciso al procedimento a cui sarebbe applicabile (es. numero di protocollo o altro identificativo specifico).

2.2) Nullità per carenza di motivazione quale elemento essenziale del provvedimento impugnato ai sensi degli artt. 3 e 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241

Fuori dal mero riferimento normativo all’articolo 4, comma 3, del Decreto direttoriale del 30 marzo 2022, l’atto impugnato non recherebbe motivazione alcuna, in ordine alle ragioni che hanno indotto la procedente Autorità a sospendere la procedura di valutazione della domanda presentata dalla ricorrente.

2.3) Eccesso di potere per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato

Sulla base della risposta fornita dal Customer service di INVITALIA in data 14 giugno 2022 (secondo cui “Il numero di protocollo per le domande di agevolazione sul Fondo impresa femminile è stato assegnato in due tempi, al fine di evitare ogni rischio di rallentamento della piattaforma a fronte di un numero molto elevato di accessi concorrenti. Il codice che lei riporta nella sua lettera è solo la prima parte, che identifica lo sportello numero 1 (nuove imprese). La seconda parte del codice, con la spiegazione del suo funzionamento, le è stata recapitata via pec e risulta da lei correttamente ricevuta (20 maggio 2022, alle ore 6.18). Il protocollo completo della sua domanda è pertanto il N. IFA0000001-0002556. Da qui si evince che lei si trova alla 2556esima posizione. Resta fermo che l’attribuzione del numero di protocollo ha rigorosamente seguito l’ordine di arrivo delle domande”), la ricorrente contesta l’anomala l’assegnazione del protocollo in due tempi.

2.4) Eccesso di potere e violazione di legge nel provvedimento impugnato in relazione all’articolo 4, comma 3 del decreto direttoriale 30 marzo 2022 e norme collegate.

Nel sottolineare come nell’anzidetta comunicazione, il Customer service abbia rappresentato che “nel primo giorno di apertura dello sportello sono state presentate 4.985 domande, fortemente concentrate a ridosso dell’orario di apertura. Come previsto dalla norma, sono state avviate alla fase di valutazione - in ordine rigorosamente cronologico - le domande per le quali, nel caso di esito positivo dell’istruttoria, è possibile assicurare la copertura finanziaria a fronte di una capienza di 47 milioni di euro per il Capo II. Per tutte le altre sono stati sospesi i termini (come da Decreto 30/03/22, art. 4, c.3) in attesa che si rendano eventualmente disponibili i fondi per poterle finanziare”, la ricorrente sostiene di aver presentato la propria istanza a ridosso dell’orario di apertura dello sportello (ore 10:01:39).

2.5) Eccesso di potere e violazione di legge nel provvedimento impugnato in relazione agli articoli 6 e 10-bis della legge n. 241 del 1990

Sostiene parte ricorrente che in una procedura – quale quella all’esame – c.d. “a sportello” (click day) non troverebbe applicazione l’obbligo di comunicare la presenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda, né l’istituto del soccorso istruttorio.

2.6) Eccesso di potere e violazione di legge nel provvedimento impugnato in relazione alle norme comunitarie applicabili alla valutazione e all’erogazione di fondi PNRR

Nell’osservare come INVITALIA abbia proceduto all’assegnazione dei fondi sulla base di una priorità acquisita in sede di presentazione informatica della domanda in frazioni di secondo, rileva la parte come tale modus procedendi subisca influenze di tipo informatico che dipendono dalla tipologia di connessione internet di cui il soggetto proponente può disporre al meglio delle forniture dei provider nella zona di sua residenza o domicilio.

Nel quadro di tale procedura di tipo competitivo con avviso pubblico, INVITALIA ha deciso di non redigere una graduatoria (contrariamente ai principi di lealtà e trasparenza della pubblica amministrazione), ammettendo a finanziamento le sole domande assistite da priorità temporale nella presentazione: laddove la valutazione di qualità e del rispetto di particolari condizioni sarebbe imposta dalle norme europee che la pretendono quando si impiegano fondi del PNRR.

Nell’assumere che tale procedura si ponga in assoluto contrasto con l’articolo 3 della Costituzione e con gli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 e gli orientamenti tecnici della Commissione per il Fondo InvestEU Comunicazione 2021/C 280/01 e soprattutto del Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017, chiede la parte che venga disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.

4. In data 8 agosto 2022, INVITALIA si è costituita in giudizio;
e, con memoria depositata il successivo 2 settembre, ha eccepito l’inammissibilità del gravame, nel merito confutando le ragioni a fondamento dello stesso.

5. L’istanza cautelare, dalla parte incidentalmente proposta, è stata respinta con ordinanza della Sezione IV-bis, n. 6732 del 28 ottobre 2022.

6. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 31 gennaio 2024.

7. Giova, ai fini della delibazione della presente controversia, soffermare l’attenzione sulla caratterizzazione e sulle modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui trattasi.

7.1 Si tratta, in particolare, della procedura preordinata all’erogazione dei finanziamenti relativa al Fondo a sostegno dell’impresa femminile di cui all’art. 1, comma 97, della legge n. 178/2020, destinato a promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile.

Con D.M. 30 settembre 2021, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia, sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, nonché le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi.

7.2 Quanto ai termini e alla modalità per la presentazione delle domande, in attuazione di quanto previsto dal predetto decreto, con decreto direttoriale del 30 marzo 2022 è stato precisato che le agevolazioni in questione sarebbero state concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, il cui iter è stato articolato in due fasi:

- compilazione della domanda, per le nuove imprese, a partire dalle ore 10:00 del 5 maggio 2022;

- presentazione della domanda, per le nuove imprese, a partire dalle ore 10:00 del 19 maggio 2022 (art. 4, comma 13).

Le agevolazioni finanziarie, infatti, erano suscettibili di riconoscimento nei (soli) limiti delle risorse individuate nello stesso decreto (art. 4, comma 2): “le domande di agevolazione [dimostrandosi valutabili] dal Soggetto gestore secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell’orario di invio telematico risultante dall’attestazione di cui al comma 13, lettera b), numero 3)” (art. 5, comma 1).

Al termine della seconda fase, era previsto il rilascio, dal sistema, di una attestazione di avvenuta presentazione della domanda con indicazione della data e dell’orario di trasmissione della domanda (art. 4, comma 13, lett. b), n. 3);
in tale comunicazione, risultando anche indicato un numero di protocollo identificativo dello sportello.

Il protocollo completo veniva, invece, indicato in un’apposita ricevuta, scaricabile dalla piattaforma informatica, nella sezione ‘Dettaglio domanda’.

7.3 Trattandosi di una “procedura a sportello” (click day), nell’ambito della quale le domande vengono valutate ai fini della erogazione delle previste agevolazioni sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, il D.D. del 30 marzo 2022 prevedeva che dell’avvenuto esaurimento delle risorse fosse data pubblicità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nonché sul sito internet del Ministero e di INVITALIA, con conseguente chiusura dello sportello.

Le domande, in ragione dell’ordine cronologico di presentazione non assistite dalla presenza di copertura nell’ambito delle risorse disponibili, venivano – come, appunto, nella vicenda all’esame – “sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso”.

La finalità sottesa alla indicata temporanea sospensione delle domande dal procedimento di valutazione è chiaramente individuabile nell’intento:

- di consentire lo svolgimento dell’istruttoria volta a verificare – quanto alle domande utilmente presentate sotto il profilo cronologico – la sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni finanziaria e conseguentemente terminato l’esame di merito (art. 5, comma e ss.),

- di destinare la sopravvenienza di risorse finanziarie (a fronte dell’eventuale negativa valutazione di una o più domande, ovvero della parziale non ammissibilità di talune voci di spesa) allo scorrimento, sempre su base cronologica, delle richieste, la cui valutazione fosse stata precedentemente sospesa.

Consegue al descritto procedimento che soltanto in esito all’avvenuta conclusione dell’istruttoria da parte di INVITALIA ed al conseguente accertamento del definitivo esaurimento delle risorse stanziabili, le istanze rimaste prive di copertura finanziaria sarebbero state considerate decadute (art. 4, comma 3).

8. Quanto sopra esposto, induce il Collegio a ritenere fondata l’eccezione di inammissibilità del gravame, dedotta da INVITALIA con la sopra citata memoria, in ragione del carente carattere provvedimentale ravvisabile nella comunicazione di “sospensione” dalla procedura di valutazione della domanda dalla ricorrente presentata.

Siffatta sospensione, come illustrato, ha fatto seguito alla accertata incapienza dei fondi disponibili per il finanziamento, in ragione della collocazione della domanda stessa (2556esimo posto, su 4895 domande presentate) conseguente alla tempistica di presentazione della stessa.

Ed essa, lungi dal risolversi nel definitivo diniego di riconoscimento del finanziamento, era – come si è visto, in base alla lex specialis di procedura di cui al citato decreto direttoriale – piuttosto preordinata a collocare la posizione dell’interessata (così come le posizioni degli altri aspiranti, ugualmente collocatisi in posizione non utile nel quadro delle disponibilità finanziarie relative al progetto in esame) in una condizione di “attesa”, diversamente risolvibile:

- in senso positivo, laddove le domande anteriormente presentate (nei limiti, si ribadisce, della “capienza” dei fondi) si fossero rivelate insuscettibili di essere ammesse a finanziamento;

- ovvero, negativamente, nel caso in cui si fosse venuto a determinare, in ragione delle domande “ammissibili”, l’esaurimento delle disponibilità finanziarie.

9. Se la natura meramente “soprassessoria” dell’atto gravato esclude che in esso possa ravvisarsi, per la posizione giuridica pretensiva della quale parte ricorrente è portatrice, un pregiudizio presidiato dal carattere di definitività (tale, da rendere insuperabilmente precluso il soddisfacimento dell’interesse sostanziale), va peraltro esclusa la fondatezza delle doglianze con le quali parte ricorrente, oltre a dolersi della sostenuta illegittimità di tale determinazione, ha rivolto l’attenzione alla procedura selettiva di che trattasi;
e, con essa, alla caratterizzazione che ne ha contrassegnato lo svolgimento.

9.1 Osserva in primo luogo il Collegio che, “in materia di finanziamenti pubblici, l’utilizzo della procedura "a sportello", e dunque del criterio cronologico di presentazione delle domande per la relativa selezione, rientra nelle scelte discrezionali non sindacabili dell’amministrazione e non presenta profili di illegittimità, come precisato anche dalla Corte costituzionale con sentenza del 14 novembre 2006, n. 375, la quale, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 123/1998 (norma che prevede proprio l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, con la concessione del finanziamento disposta secondo il predetto ordine e nei limiti della sufficienza delle disponibilità finanziarie rispetto le domande presentate), ha precisato che eventuali distorsioni verificatesi nell’ambito di tali procedure non sono riconducibili alla modalità "a sportello" in se e per se considerata, ma sono strettamente connesse alle circostanze di fatto che ne caratterizzano l’attuazione” (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 26 aprile 2023, n. 661;
T.A.R. Umbria, 7 giugno 2021, n. 420).

Orbene, nel caso di specie, la società ricorrente non ha dedotto circostanze idonee a mettere in discussione la regolarità della procedura cui ha partecipato, essendosi l’Amministrazione attenuta nell’esame delle domande ai criteri indicati nell’avviso.

Il Collegio ritiene, inoltre, opportuno precisare che, contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente, la procedura oggetto di causa non prevede una valutazione comparata dei progetti presentati, bensì la semplice presentazione da parte dei soggetti interessati (selezionati in base alla priorità temporale nella presentazione delle domande di ammissione a finanziamento) di una proposta progettuale in linea alle finalità e agli obiettivi dell’incentivo pubblico.

9.2 Ciò precisato, la ricorrente risulta aver presentato in data 19 maggio 2022 (nel giorno, quindi, individuato dal D.D. del 30 marzo 2022 per l’apertura dello sportello), la domanda di agevolazione;
ed ha, in pari data, ricevuto l’attestazione di cui art. 4, comma 13, lett. b), n. 3, recante la data e l’orario di trasmissione della domanda stessa.

Informata, in data 20 maggio 2022, che era possibile scaricare dalla piattaforma informatica la ricevuta recante il protocollo completo della domanda di agevolazione presentata, la ricorrente ha avuto modo di apprendere che a quest’ultima era stato attribuito il seguente numero di protocollo: prot. n. IFA0000001-0002556.

In data 19 maggio 2022, tuttavia, si è venuto a determinare il potenziale esaurimento delle risorse disponibili, in ragione delle domande presentate con carattere di priorità temporale, rispetto a quella dell’interessata;
e la procedente Amministrazione, ha (ai sensi dell’art. 15, comma 11, del D.M. 30 settembre 2021) conseguentemente provveduto alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande con apposito decreto direttoriale, pubblicato sul sito internet del Ministero e di INVITALIA, nonché in G.U., Serie Generale, n. 124 del 28 maggio 2022.

Quanto alla domanda della ricorrente, presentata prima della chiusura dello sportello disposta dal Ministero con D.D. del 20 maggio 2022, in posizione cronologica non utile all’ottenimento del finanziamento per l’esaurimento delle risorse, INVITALIA (in attuazione dell’art. 4, comma 3, del D.D. del 30 marzo 2022) con nota trasmessa a mezzo pec in data 31 maggio 2022, ha comunicato la sospensione della domanda stessa dalla procedura di valutazione;
al contempo, informando l’interessata che “la domanda potrebbe essere riammessa alla procedura di valutazione qualora si liberassero risorse”.

9.3 Se quanto sopra esposto assevera il convincimento, da Collegio già rappresentato, della inammissibilità del ricorso, va ulteriormente osservato che parte ricorrente:

- erra nell’assumere che la propria domanda sia stata la prima delle 4895 ricevute dal sistema prima della chiusura dello sportello (in quanto l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda recava il numero di protocollo IFA 0000001), atteso che, come spiegato dal Customer Relationship Management di INVITALIA con nota del 14 giugno 2022, il numero di protocollo veniva rilasciato dal sistema in due fasi al fine di evitare il rischio di rallentamento della piattaforma a causa dell’elevato numero di accessi concorrenti: di tal guisa che, se il codice riportato nella nota della ricorrente (IFA 0000001) rappresenta solo la prima parte del numero di protocollo, che identifica il numero di sportello (n. 1 – nuove imprese), il numero di protocollo completo (prot. n. IFA0000001-0002556), come specificato nella PEC del 20 maggio 2022 (acquisibile dall’utente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da INVITALIA), comprova (diversamente, rispetto a quanto dalla parte argomentato) che la domanda di cui trattasi era stata cronologicamente registrata alla 2.556esima posizione, su un numero totale di 4.985;

- erra nel ritenere che l’atto gravato sia privo degli elementi essenziali di cui all’art. 21- septies della legge n. 241/1990, atteso che lo stesso è stato inoltrato all’interessata al contatto PEC dalla stessa comunicato in fase di registrazione al portale informatico di INVITALIA (con riveniente Piattaforma, identificabilità dei partecipanti alla procedura attraverso il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della PP.AA. di cui all’art. 64 CAD, ovvero lo SPID);
con la conseguenza che, se l’indirizzo PEC utilizzato garantisce l’identità del destinatario, l’integrità del contenuto del messaggio (recante, oltre alla comunicazione, anche il numero di protocollo), la data e l’ora di invio, va rilevato come la nota impugnata sia stata sottoscritta digitalmente con firma CADES da un dirigente di INVITALIA, con conseguente identificabilità del firmatario, oltre che alla data e l’ora di apposizione della firma digitale;

- da ultimo dimostrandosi, nel merito, infondate le ulteriori censure di carattere procedimentale (preclusa attivazione del soccorso istruttorio;
effetti potenzialmente distorsivi indotti, sulla regolarità dello svolgimento della procedura stessa, dalle modalità informatiche previste per la presentazione delle domande), la cui esaminabilità si rivela, comunque, preclusa dal divisato carattere non provvedimentale della impugnata comunicazione (al quale, come precedentemente esposto, accede la declaratoria di inammissibilità del ricorso).

10. La rilevata inammissibilità del ricorso consente di prescindere dalla disamina della (diversa) eccezione di inammissibilità del mezzo di tutela, da ultima ribadita dalla difesa erariale con memoria depositata lo scorso 19 gennaio, in ragione dell’omessa notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

A fini di mera completezza espositiva, rammenta il Collegio che la Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2021, n. 148 ha espunto dall’art. 44, comma 4, c.p.a. l’inciso in base al quale, in caso di nullità della notifica del ricorso, cui faccia seguito la mancata costituzione in giudizio del suo destinatario, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla “se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”.

Ai fini della rinnovazione della notificazione (invalidamente effettuata) non rileva dunque accertare la sussistenza dei presupposti per riconoscere l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., e ciò in quanto l’assegnazione del termine per la rinnovazione della notifica nulla, conseguente al nuovo testo dell’art. 44, comma 4, c.p.a. scaturito dall’intervento della Corte costituzionale, prescinde del tutto, infatti, dall’imputabilità alla parte del vizio che ha cagionato detta nullità e, quindi, dalla scusabilità dell’errore/negligenza in cui la parte stessa sia incorsa, cosicché essa è dovuta anche quando – come nel caso di specie – sia stata la parte a darvi causa (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8436).

La predetta assegnazione si spiega, infatti, come visto, alla luce del principio di proporzione (che risulta violato, ove essa sia limitata ai casi in cui la nullità della notifica del ricorso dipenda da causa non imputabile al notificante) e dall’esigenza, posta dall’art. 24 Cost., che a colui che agisce in giudizio non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale (cfr. Corte Cost. 10 maggio 2021, n. 102;
26 novembre 2020, n. 253;
13 dicembre 2019, n. 271).

11. Quanto sopra ribadito, dispone da ultimo il Collegio di porre le spese di lite, in ragione del principio di soccombenza, a carico della parte ricorrente, con liquidazione come da dispositivo.

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