TAR Napoli, sez. VII, ordinanza collegiale 2013-12-20, n. 201305955
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Testo completo
N. 05955/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04570/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4570 del 2013, proposto da:
N F, rappresentato e difeso dall'avv. P Pastore, con domicilio eletto insieme alla medesima in Napoli, via Cesare Rosaroll,70 presso lo Studio legale dell’avv. A. Pica;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento n. 0298932 del 03/09/2013 relativo alla mancata adesione alla richiesta di assegnazione della sede di gradimento ai sensi dell’art. 33 comma 5 l. 104/92, indicata nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 15, co. 4, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
PREMESSO:
-che il Ministero resistente con memoria difensiva depositata in data 22 novembre 2013 ha eccepito in via preliminare l’incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. per essere competente il T.A.R. Liguria, ai sensi dell’art. 13 comma 2 c.p.a., in considerazione del rilievo che la sede di servizio del ricorrente è da individuarsi nella casa circondariale di Genova Marassi, questione questa peraltro rilevabile d’ufficio e sulla quale il Collegio all’udienza del 5 dicembre 2013 ha invitato le parti alla discussione;
RILEVATO:
-che appare incontestata la sede di servizio del ricorrente da individuarsi nella casa circondariale di Genova Marassi e la sua coincidenza con la sede dove il ricorrente presta servizio, non avendo alcuna delle parti nulla dedotto circa la sussistenza, all’attualità e/o alla data di proposizione del ricorso, di un provvedimento di distacco;
- che l’odierno ricorso è stato notificato in data 18 ottobre 2013 e depositato in data 21 ottobre 2013, allorquando la sede di servizio del ricorrente era quella odierna di Genova;
RITENUTO:
- che l’eccezione di incompetenza territoriale sia fondata alla stregua dei seguenti rilievi, già fatti propri dalla Sezione con la recente sentenza n. 3317 del 24 giungo 2013, con la quale si è dato rilievo, ai fini della determinazione della competenza ex art. 13 comma 2 c.p.a., alla sede di servizio sussistente alla data di proposizione del ricorso;
- che in questo senso depone non solo la ratio legis , vista nell’ottica del favor lavoratoris , per garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria, ma lo stesso tenore letterale della norma de qua, secondo cui “Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio”;ed invero l’utilizzo del verbo al presente e la mancanza di qualsivoglia riferimento alla data di adozione dell’atto, non possono avere altro significato che l’attualizzazione al momento della proposizione del ricorso del riferimento territoriale alla sede di servizio;
- che in tal senso depone altresì l’omologo disposto normativo di cui all’art. 413 comma 4 c.p.c., relativo ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzati, riservati alla giurisdizione del G.O. in funzione di giudice del lavoro, secondo cui “Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”;
- che anche tale disposto normativo non può che interpretarsi alla stregua di quanto previsto dall’art. 5 c.p.c. secondo cui “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”, disposto normativo questo che postula non solo l’irrilevanza di mutamenti sopravvenuti rispetto alla proposizione della domanda, ma anche di situazioni antecedenti detta proposizione, salvo il riferimento ad opera di specifiche disposizioni a tali fatti (cfr., al riguardo ad esempio art. 20 c.p.c. in relazione al foro relativo ai diritti di obbligazione, facente riferimento al luogo in cui è sorta o doveva eseguirsi l’obbligazione);
- che peraltro l’interpretazione dell’omologo disposto dell’art. 413 comma 4 c.p.c. nel senso dianzi indicato, nell’ottica anche del favor lavoratoris , trova conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha infatti al riguardo ritenuto che il criterio di competenza territoriale, per il quale per le controversie relative al pubblico impiego è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione, dettato da un criterio di favor per il lavoratore, non è modificato dal fatto che al momento in cui è sorta la controversia – nel senso del fatto generatore della lite - lo stesso fosse addetto ad altro ufficio, ricompreso in altra circoscrizione (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 15344 del 07/08/2004 secondo la quale: “In tema di competenza territoriale per le controversie relative a dipendenti pubblici - nella specie azione di risarcimento danni conseguente alla illegittima revoca di incarico di insegnamento - si applica il quinto comma dell'art 413, cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 40 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80), che prevede la competenza territoriale del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, e non il secondo comma della stessa norma, secondo il quale si deve aver riguardo al luogo nel quale si trovava l'azienda o la sua dipendenza ove il dipendente prestava la sua opera al momento della fine dell'incarico, a nulla rilevando che la controversia sia sorta nel momento in cui il dipendente era addetto ad altro ufficio, ricompreso in altra circoscrizione, attesa la "ratio" della disposizione, posta a favore del lavoratore per garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria” (fattispecie relativa ad ipotesi in cui la lite, ovvero il fatto generatore del danno- revoca dell’incarico - era sorta allorquando il ricorrente prestava servizio a Terni, ma il ricorso era stato proposto al Giudice del Lavoro di Pisa, avendo riguardo al luogo in cui il ricorrente prestava servizio al momento della proposizione del ricorso;la Cassazione ha ritenuto erronea la decisione del giudice del lavoro di Pisa che aveva dichiarato la propria incompetenza in favore della competenza territoriale del Giudice del Lavoro di Terni;cfr. con specifico riferimento all’istituto dell’avvalimento, ma incidenter tantum anche al distacco e comando, Cass. sez. VI, ordinanza n. 28589 del 2011 secondo cui se al momento della proposizione del ricorso il ricorrente è rientrato presso la sede ordinaria di servizio, deve aversi riguardo a tale sede e non a quella in cui in precedenza svolgeva l’attività nell’ambito dell’avvalimento, non determinando la cessazione dell’avvalimento, al pari della cessazione del comando e del distacco, la cessazione del rapporto di lavoro);
- che pertanto, in mancanza di un’esplicita norma derogatoria rispetto alla previsione di cui all’art. 5 c.p.c., da ritenersi applicabile anche al processo amministrativo, in forza del rinvio esterno di cui all’art. 39 comma 1 c.p.a. secondo il quale “Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”, anche la norma di cui all’art. 13 comma 2 c.p.a. va interpretata nel senso innanzi indicato ed in senso analogo all’omologa previsione dell’art. 413 comma 4 c.p.a., con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza territoriale inderogabile, occorre avere riguardo alla sede di servizio esistente al momento della proposizione del ricorso;da ciò l’irrilevanza della diversa sede di servizio esistente al momento dell’adozione dell’atto oggetto di impugnativa (fatto generatore della lite);
- che pertanto all’adito Tribunale non resta che la declaratoria della propria incompetenza territoriale – ex art. 15 comma 4 c.p.a. , applicabile anche in sede cautelare, stante il disposto dell’art. 15 comma 2 c.p.a. - in favore della competenza del T.A.R. Liguria-Genova;
- che sussistano eccezionali motivi per le questioni giuridiche sottese alla presente pronuncia e per la decisione solo in rito per la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.